CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 1954
Cassazione n. 21423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1954 avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22/03/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 10/09/2019 del Tribunale di Asti: dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato reato di tentata truffa continuata e aggravata (dall'avere cagionato alla persona offesa un danno Li patrimoniale di rilevante gravità) ai danni dello Stato limitatamente ai fatti commessi fino al 10 dicembre 2013 perché estinto per intervenuta prescrizione; confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per lo stesso reato con riguardo ai fatti commessi dopo la predetta data del 1 0 dicembre 201.3; rideterminava, conseguentemente, la pena irrogata in due anni e nove mesi di reclusione ed € 900,00 di multa. Secondo la Corte d'appello di Torino, gli elementi probator acquisiti avrebbero dimostrato che l'imputato aveva «posto in essere un'attività c:riminosa finalizzata ad indurre in errore i funzionari delle Agenzie delle Entrate di Asti e [OSCURATO:PERSONA] sulla sussistenza di un'apparente diritto al rimborso di crediti IRPEG, al fine di procurarsi un ingiusto profitto per 45.976.955,00 con pari danno per l'Erario e non essendo riuscito nell'intento esclusivamente per cause estranee alla sua volontà». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per il contestato reato di truffa continuata e aggravata ai danni dello Stato - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata truffa continuata. Il ricorrente rappresenta anzitutto che la Corte d'appello di Torino avrebbe qualificato come artifizi o raggiri «una serie di comportamenti, nella maggior parte dei casi non riconducibili al Vinati». In secondo luogo, il ricorrente lamenta che, dalla lettura della sentenza impugnata, non si comprenderebbe per quale ragione dovrebbero essere considerati «truffaldini»: a) l'acquisto, il 20 novembre 2008, dal [OSCURATO:PERSONA] s.co.p.a., previa autorizzazione del Tribunale di Brescia, del credito di C 45.976.955,00, definito nell'atto di cessione «certo liquido ed esigibile», vantato dalla predetta Silvercraft s.co.p.a. nei confronti dell'Agenzia delle entrate, per il prezzo di C 800.000,00, «dal momento che l'imputato si è limitato ad acquistare un credito che il curatore, autorizzato dal Tribunale, ha descritto come certo, liquido ed esigibile, previo un considerevole ed effettivo esborso di denaro»; b) la diffida del 27 marzo 2013 agli Uffici territoriali di Asti e ci [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle entrate a rimborsare il predetto credito nonché il ricorso notificato il 26 luglio 2013 avverso il correlativo silenzio rifiuto dei menzionati Uffici territoriali, atteso che «trattasi di condotte perfettamente lecite, sulle quali peraltro la giurisdizione tributaria non si è ancora effettivamente pronunciata». In terzo luogo, il ricorrente denuncia che la Corte d'appello di Torino non avrebbe motivato in ordine al carattere doloso della propria condotta «nonostante l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie in esame sia difficilmente ipotizzabile alla luce del fatto che il credito d'imposta e stato acquistato dall'imputato con l'autorizzazione del Tribunale di Brescia e che solo un pazzo avrebbe pagato 800.000 euro per un credito, se non fosse stato più che certo della sua sussistenza e della sua esigibilità».2.2. Con il secondo motivo - relativo «alla condanna per il reato ascritto all'imputato» - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art.606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. Dopo avere premesso che, secondo il capo d'imputazione, il reato era stato contestato come «[a]ccertato in Asti il 3.12.2014, consumazione protrattasi sino alle richieste di rimborso nei termini e nei tempi evidenziati» e che, sempre secondo il capo d'imputazione, l'ultima richiesta di rimborso era avvenuta il 26 luglio 2013, il ricorrente rappresenta che: a) aii sensi del combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il reato si era prescritto il 26 gennaio 2021; b) anche a volere considerare, quale decorrenza del termine di prescrizione, l'ultima condotta a sé ascrivibile (non consistente in una richiesta di rimborso), essa era stata posta in essere il giorno 1° agosto 2014, con la conseguenza che il reato si era comunque prescritto il 1° febbraio 2022. Il ricorrente sottolinea come, in entrambi i casi„ la prescrizione verrebbe a essere maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo - anch'esso relativo «alla condanna per il reato ascritto all'imputato» - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione relativamente alla declaratoria di prescrizione del reato limitatamente ai fatti commessi fino al 10 dicembre 2013. Il ricorrente lamenta che dalla sentenza impugnata non si comprenderebbero «le ragioni per cui la Corte d'appello ha ritenuto non prescritto il reato in questione pur avendo stabilito che sono prescritti tutti i fatti commessi sino al 1° dicembre 2013, data in cui, stando al capo di imputazione, sarebbero già state effettuate le richieste di rimborso del credito. In altre parole, non ha indicato quale ritiene sia la diversa data di consumazione del reato, dalla quale far decorrere il termine di prescrizione dello stesso, né se vi siano cause di sospensione del procedimento, che abbiano comportato un allungamento del termine di prescrizione». 2.3. Con il quarto motivo - sempre relativo «alla condanna per il reato ascritto all'imputato» - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art.606 cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione relativamente al rigetto della propria richiesta di proscioglimento per divieto di bis in idem, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Dopo avere esposto che la Corte d'appello di Torino aveva motivato detto rigetto con l'argomentazione che «l'emissione nel corso dell'anno 2014, da parte dell'imputato, dei 400 certificati BTP di nominali euro 100.000,00 oggetto di successivo sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Asti in data 21/5/2015, è condotta sicuramente nuova e diversa rispetto a quelle oggetto del provvedimento di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Brescia del 02.02.2010», il ricorrente rappresenta che, dalla lettura del capo d'imputazione, risulta che egli cartolarizzò il credito nei confronti dell'Agenzia delle entrate, limitatamente a C 40.000.000,00, mediante l'emissione di titoli in offerta pubblica (certificati da FV/001 a FV/400), «il 16.07.2009 e non nel corso del 2014», con la conseguenza che, atteso l'errore commesso dalla Corte d'appello di Torino col collocare la predetta cartolarizzazione nel 2014 anziché, come era effettivamente avvenuto, nel 2009, la motivazione del rigetto della propria richiesta assolutoria per violazione del principio del ne bis in idem si appaleserebbe contraddittoria e/o manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. Quanto alla doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato che la Corte d'appello di Torino avrebbe qualificato come artifizi o raggiri «una serie di comportamenti, nella maggior parte dei casi non riconducibili al Vinati», si deve rilevare come la stessa si appalesi del tutto generica - e, per tale ragione, inammissibile - atteso che il ricorrente ha del tutto omesso di specificare quali sarebbero i comportamenti a lui non riconducibili che la Corte d'appello di Torino avrebbe qualificato come artifizi o raggiri costitutivi del contestato reato di tentata truffa. 1.2. Con le ulteriori due doglianze, il ricorrente ha altresì lamentato che: a) dalla lettura della sentenza impugnata, non si comprenderebbe per quale ragione avrebbero dovuto essere considerati «truffaldini» l'acquisto, il 20 novembre 2008, dal [OSCURATO:PERSONA] s.co.p.a., del credito di C 45.976.955,00 vantato dalla predetta Silvercraft s.co.p.a. nei confronti dell'Agenzia delle entrate nonché la diffida del 27 marzo 2013 agli Uffici territoriali di Asti e di [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle entrate a rimborsare il predetto credito e il ricorso notificato il 26 luglio 2013 avverso il correlativo silenzio rifiuto dei menzionati Uffici territoriali; b) la Corte d'appello di Torino non avrebbe motivato in ordine zii carattere doloso della propria condotta «nonostante l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie in esame sia difficilmente ipotizzabile alla luce del fatto che il credito d'imposta è stato acquistato dall'imputato» previa autorizzazione del Tribunale di Brescia e per la significativa somma di C 800.000,00. Tali doglianze sono manifestamente infondate. La Corte d'appello di Torino ha evidenziato come Silvercraft s.co.p.a., il 5 giugno 1993, avesse presentato, a mezzo dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] suo legale rappresentante, una dichiarazione di ravvedimento operoso dalla quale era conseguito l'«azzera[mento]» del credito d'imposta di C 45.975.955,00 vantato dalla medesima Silvercraft s.co.p.a. nei confronti dell'Agenzia delle entrate e che il Vinati - il quale, pertanto, si doveva ritenere perfettamente consapevole dell'insussistenza del menzionato credito - ciò nonostante, lo aveva prima acquistato dalla Silvercraft s.co.p.a. mediante il contratto di cessione del credito del 20 novembre 2008, e, poi, chiesto a rimborso mediante la diffida spedita agli Uffici territoriali di Asti e di [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle entrate il 27 marzo 2013. Tale argomentazione appare costituire una motivazione oltre che, evidentemente, esistente, altresì certamente non manifestamente illogica sia del carattere artificioso della condotta del Vinati, in particolare della sua richiesta di rimborso del credito in quanto avanzata sottacendone maliziosamente l'intervenuto «azzera[mento]» - così da poter indurre in errore i funzionari dell'Agenzia delle entrate - sia, chiaramente, del carattere doloso di una tale sua richiesta. 2. Il secondo e il terzo motivo - i quali, per la loro evidente connessione, devono essere esaminati congiuntamente - sono fondati. A norma dell'art. 158, primo comma, cod. pen., per il reato tentato, il termine della prescrizione decorre «dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole». Nel caso in esame, come è stato evidenziato dal ricorrente, secondo il capo d'imputazione, il reato era stato contestato come a «consumazione protrattasi sino alle richieste di rimborso nei termini e nei tempi evidenziati» e l'ultima di tali richieste di rimborso era stata avanzata, sempre secondo il capo d'imputazione, il 26 luglio 2013. Ciò detto, si deve rilevare che la Corte d'appello di Torino, nel dichiarare non doversi procedere in ordine al contestato reato di tentata truffa continuata limitatamente ai fatti commessi fino al 10 dicembre 2013, ha del tutto omesso di indicare quale sarebbero stati gli atti, integrativi della fattispecie tentata, che il Vinati avrebbe compiuto dopo la predetta data del 10 dicembre 2013. Pertanto, posto che il ricorso si deve ritenere evidentemente ammissibile, la conseguente formazione di un valido rapporto di impugnazione comporta la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione dei reati, che è senz'altro maturata tenuto conto che, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il delitto di tentata truffa ai danni dello Stato (il quale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 a € 1.549,00) è di sei anni e che, pur risultando l'esistenza di atti interruttivi, tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi.3. L'esame del quarto motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo. 4. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai fatti commessi dopo il 1° dicembre 2013, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatame