CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3011/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio D’Isidoro, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 22 -ricorrente, intimato in via incidentale - contro doBank s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale dei Parioli, 74 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Mazzini, 6 -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Isidoro, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 22 -controricorrenti - Oggetto: banca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAPEF del D ott. E . P edone s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, S ocietà cooperativa produttori agricoli [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della C orte di appello di Bari, n. 1519/2018, depositata l’11 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 7 settembre 2018, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dal medesimo proposta unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] Napolitano a r.l. e a suoi fideiussori, e dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto la sentenza di primo grado; - dall’esame d i tale sentenza si evince che il giudizio trae origine dalla proposizione da parte della cooperativa di un’azione di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del saldo risultante da un conto corrente bancario, previa esclusione degli addebiti prividi valido titolo, in relazione alla quale la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di lire 80.515.815, oltre interessi, vantato quale saldo a suo favore del medesimo conto corrente; - al relativo procedimento erano stati riuniti q uelli di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della banca nei confronti della cooperativa e dei suoi fideiussori per il pagamento di lire 600 mln., in adempimento di una cambiale agraria, nonché quello avente ad oggetto la domanda di nullità del finanziamento agrario, garantito dalla predetta cambiale agraria, e del menzionato contratto di conto corrente da parte della SA.PE.F del dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], fideiussori delle obbligazioni assunte dalla cooperativa; -nella sentenza impugnata si dà atto che il Tribunale aveva accolto la domanda di pagamento della cooperativa condannando la banca al pagamento della somma di euro 57.288,00, rigettando conseguentemente la domanda riconvenzionale della banca, e aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di quest’ultima; -quindi, ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità dell’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, nel merito, ha accolto la domanda proposta dalla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo, avuto riguardo alla validità del finanziamento agrario e all’insussistenza delle eccepite cause di estinzione delle fideiussioni prestate, non riconoscendo, tuttavia, gli interessi convenzionali ivi richiesti; - ha, invece, respinto l’appello nella parte in cui contestava l’accoglimento della domanda della cooperativa al pagamento del saldo del conto corrente, ritenendo corretta la espunzione degli interessi ultralegali per il periodo antecedente il 2 settembre 1993 per difetto di specifica pattuizione e di quelli anatocistici; -il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso la doBank s.p.a., in proprio e quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata nel rapporto controverso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo; - resistono con singolo controricorso anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo ricorso incidentale, affidato a tre motivi; - resistono, altresì, con uni co controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e la prima anche in proprio, e [OSCURATO:PERSONA]; - avverso il ricorso incidentale proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la doBank s.p.a., in proprio e quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso; -gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; - sia la Fin o 2 [OSCURATO:SOCIETA]., sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente principale denuncia l’erronea dichiarazione di contumacia pronunciata dal giudice di appello nei suoi confronti, oltre che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], negando di aver ricevuto alcuna notifica personale dell’atto di appello; - con il secondo motivo allega il passaggio in giudica to della sentenza di primo grado per effetto della mancata notifica dell’appello; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - infatti, le doglianze muovono da un’errata interpretazione della sentenza di appello che, per quanto riguarda la posizione del ricorrente principale, ha affermato che l’appello è stato notificato a mezzo posta mediante spedizione e consegna del plico presso il difensore costituito in primo grado (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e non già, come ritenuto dalla parte, personalmente nei suoi confronti; - la parte, dunque, non coglie la ratio decidendi e, pertanto, non concludente è l’affermazione relativa alla mancata notifica dell’appello alla parte personalmente, in presenza dell’accertamento del giudice in ordine alla intervenuta notifica del gravame presso il procuratore costituito; - vi è, poi, carenza di interesse in ordine alla statuizione relativa alla socia [OSCURATO:PERSONA], in quanto attinente a distinto rapporto giuridico cui il ricorrente è estraneo; -con il terzo motivo il ricorrente principale si duole della violazione degli artt. 43 e 44 t.u.b., per aver la sentenza impugnata ritenuto valida la cambiale agraria benché il relativo importo non fosse mai stato erogato ai soci della cooperativa ma trattenuto dalla banca per ripianare uno scoperto del conto corrente, peraltro inesistente in quanto frutto di addebiti illegittimi; - la doglianza può essere esaminata unitariamente al secondo motivo del ricorso incidentale degli altri fideiussori, con cui si prospetta la medesima violazione di legge con riferimento al medesimo paradigma normativo, nonché agli artt. 36, cod. consumo, e 1418 cod. civ.; - i motivi sono inammissibili, in quanto muovono da un presupposto fattuale, consistente nella destinazione dell’importo della cambiale agraria al ripianamento della esposizione debitoria derivante dal saldo del conto corrente, che il giudice di appello ha espressamente escluso; -o rbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - sotto altro profilo, la censura si risolve in una critica – inammissibile in questa sede, attenendo al merito della causa – della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte di appello, la quale ha escluso che la banca av esse utilizzato lo strumento della cambiale agraria per ripianare esposizioni della cooperativa; - con l’ultimo motivo il ricorrente principale lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rigettando l’opposizione in accoglimento il gravame della banca ha dato luogo a una inammissibile situazione di reviviscenza del decreto ingiuntivo, travolto dalla sentenza di primo grado; -la censura può essere esaminata unitamente all’ultimo motivo del ricorso incidentale dei fideiussori, con cui è formulata analoga contestazione, invocando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633, 634, 645 e 653 cod. proc. civ.; -i motivi sono inammissibili; - le doglianze poggiano sul principio per cui l ’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso – non determ ina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato (così, Cass. 6 settembre 2017, n. 20868; Cass. 21 ottobre 1987, n. 7777; vedi, anche, Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4071, sia pure con riferimento al rapporto tra l'art. 653, primo comma, cod. proc. civ. e l'art. 393 cod. proc. civ.); - tale principio non trova, tuttavia, applicazione al caso in esame, in cui la Corte di appello, lungi, dal dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e nel dare luogo ad una reviviscenza di tale provvedimento, si è limitata, nel dispositivo, a «rigetta[re] l’opposizione»; - non si è, dunque, in presenza di una pronuncia che accerta la perdurante efficacia del decreto ingiuntivo originariamente opposto, ma di una pronuncia di condanna (di alcuni) dei soggetti ingiunti al pagamento della somma richiesta con il ricorso introduttivo; - così individuato il contenuto del comando giudiziale, la sentenza di appello si sottrae alla censura formulata; -con l’unico motivo del ricorso incidentale la doBank s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, terzo e quarto comma, e 268 cod. proc. civ., nonché per omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui ha escluso la legittimità dell’intervento nel giudizio di appello, dapprima, della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito in contestazione, e quindi, della [OSCURATO:SOCIETA]., nuovo cessionario del credito medesimo; -il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la rati o decidendi ; - infatti, la Corte di appello ha escluso la legittimità dell’intervento non già in ragione della sua tardività, come sembra allegare la parte, bensì in considerazione della mancata dimostrazione dell’avvenuta cessione del credito in favore della predetta [OSCURATO:SOCIETA].; - un siffatto accertamento fattuale non risulta essere utilmente aggredito con il motivo in esame, per cui la sentenza impugnata sul punto si sottrae alla censura formulata; - con il primo motivo del ricorso inci dentale dei fideiussori si deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 85, 137, 139, 140, 141, 142 e 330 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata dichiarato la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] benché l’atto di appello non fosse stato regolarmente notificato nei suoi confronti e, conseguentemente, omesso di rilevare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado limitatamente alla sua posizione; -evidenzia, sul punto, che il piego raccomandato a lei indirizzato – all’epoca residente all’estero – era stato restituito al mittente privo di idonea attestazione in ordine al perfezionamento della notifica; -il motivo è inammissibile; -se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tale vizio non è, tuttavia, rilevabile ex officio, non potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento(cfr. Cass., Sez. Un., 25 luglio 2019, n. 20181); - l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone , infatti, l'ammissibilità del motivo di cens ura, per cui il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare a pena di inammissibilità il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmentei fatti processuali alla base dell'errore denunciato (cfr., altresì, Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495; Cass. 25 settembre 2019, n. 23834; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880); - in particolare, laddove, come nel caso in esame, la doglianza si fonda su atti processuali o documenti , il ricorrente è tenuto a specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, individuare la sede in cui il documento è rinvenibile, sicché la mancata localizzazione del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante contenutistico (così, Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass. 7 marzo 2018, n. 5478; vedi anche, Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161); -la parte non ha assolto a un siffatto onere, omettendo di indicare dove la relata di notifica – o, c omunque, gli atti relativi al procedimento notificatorio – si trovi no, né provvedendo alla produzione dello stesso; -per le suesposte considerazioni, pertanto, sia il ricorso principale, sia quelli incidentale vanno dichiarati inammissibili; - in consegue nza della non integrale soccombenza del ricorrente principale e dei fideiussori ricorrenti incidentali, vittoriosi con riferimento alla sola reiezione del ricorso incidentale proposto nei loro confronti, appare opportuno disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente come in dispositivo, limitatamente alla quota di un quarto e porre a carico degli stessi la frazione residua P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, quello incidentale della doBank s.p.a., in proprio e quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - compensa tra le parti nella misura di un quarto le spese del presente giudizio, liquidate per l’intero in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e pone la frazione residua a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, della ricorrente incidentale doBank s.p.a., in proprio e quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., e dei ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA], Napol