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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 17934/2026

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in data 01/12/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza pronunciata in data 24/03/2025 dal Tribunale di Nola ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen.. con la quale è stata applicato la pena concordata dalle parti.2.

Con un unico motivo di ricorso, si deduce la vizio di motivazione con riferimento alla congruitàdella sanzione applicata.3.

Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensidell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso lasentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti.

Ed infatti,l'art. 444, comma 2 bis cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso percassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione dellavolontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazionedel fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.4.

Nel caso di specie il ricorrente, si limita a denunciare il vizio di motivazione sull’entità dellapena deducendo motivi non consentiti dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione dellasentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali èammesso il ricorso per cassazione.

La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla penaproposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una voltaperfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabileunilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato afar valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, asostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordoal quale le parti processuali sono addivenute.

Va ricordato infatti, che nel procedimento diapplicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma, non sulla pena inizialmenteindicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finaledelle operazioni stesse, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr. Sez.

U.,n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

Va, quindi, ribadito il principiodi diritto secondo il quale: "Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdottodall'art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione che propongamotivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non previstadall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profilicommisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen."(così Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; nello stesso senso Sez. 1, n. 29668 del17/06/2014, Rv. 263217).5.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost. sent. n. 186/2000), al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, in Roma il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 01/12/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza pronunciata in data 24/03/2025 dal Tribunale di Nola ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen.. con la quale è stata applicato la pena concordata dalle parti.2. Con un unico motivo di ricorso, si deduce la vizio di motivazione con riferimento alla congruitàdella sanzione applicata.3. Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensidell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso lasentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti,l'art. 444, comma 2 bis cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso percassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione dellavolontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazionedel fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.4. Nel caso di specie il ricorrente, si limita a denunciare il vizio di motivazione sull’entità dellapena deducendo motivi non consentiti dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione dellasentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali èammesso il ricorso per cassazione. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla penaproposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una voltaperfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabileunilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato afar valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, asostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordoal quale le parti processuali sono addivenute. Va ricordato infatti, che nel procedimento diapplicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma, non sulla pena inizialmenteindicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finaledelle operazioni stesse, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr. Sez. U.,n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). Va, quindi, ribadito il principiodi diritto secondo il quale: "Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdottodall'art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione che propongamotivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non previstadall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profilicommisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen."(così Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; nello stesso senso Sez. 1, n. 29668 del17/06/2014, Rv. 263217).5. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost. sent. n. 186/2000), al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, in Roma il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
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