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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20495/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, riqualificando le condotte di cui ai capi 1) e 2), nei delitti di bancarotta semplice e dichiarando il capo 2) assorbito nel capo 3), ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice; ritenuto che esso sia indeducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni aspecifiche che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già articolate nel giudizio di appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito e, in quanto, di conseguenza, esse omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, riqualificando le condotte di cui ai capi 1) e 2), nei delitti di bancarotta semplice e dichiarando il capo 2) assorbito nel capo 3), ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice; ritenuto che esso sia indeducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni aspecifiche che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già articolate nel giudizio di appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito e, in quanto, di conseguenza, esse omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 april
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