CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2424/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.185, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]', in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5610/2017, depositata il 17/07/2017, RG n. 2537/2011; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 5610/2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda dei lavoratori di cui in epigrafe intesa all'accertamento del diritto a percepire la voce retributiva cd. terzo elemento di cui al c.c.n.l. 25/7/1997 con condanna della datrice di lavoro, ANM - [OSCURATO:PERSONA] d mobilità s.p.a. (da ora ANM), al pagamento delle relative somme oltre accessori; 2. a fondamento della pretesa i lavoratori, tutti assunti con contratto di formazione e lavoro convertito alla scadenza in contratto di lavoro a tempo indeterminato, hanno invocato il riconoscimento del cd. terzo elemento della retribuzione come rideterminato dall'Accordo per rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri ed internavigatori intervenuto in data 25 luglio 1997, durante il periodo in cui era in corso il contratto di formazione; tale accordo, per quel che qui rileva, prevedeva che a decorrere dal 25 luglio 1997, ai dipendenti in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spettasse il trattamento sostitutivo del cd. nuovo terzo elemento salariale fino ad allora percepito; secondo gli originari ricorrenti la limitazione del diritto al trattamento sostitutivo in questione ai soli lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula dell'Accordo, si traduceva, una volta verificatasi la conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, in una violazione del principio, di carattere imperativo, avente valenza antidiscriminatoria, secondo il quale il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria; Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 5 e 12, d.l. n. 726/1984 convertito con modificazioni nella legge n. 863/1984 e dell'art. 12 preleggi nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo e controverso, oggetto di discussione fra le parti; sostengono, in sintesi, che la previsione legislativa, nell'imporre con valenza cogente la considerazione dell'anzianità maturata nel periodo di formazione e lavoro, si riferiva sia agli effetti legali dell'anzianità di servizio sia a quelli contrattuali e che tale interpretazione era l'unica conforme alla Direttiva 1999/70/CE ed al principio di non discriminazione di cui all'art.19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 2. il motivo deve essere respinto in continuità con precedenti di questa Corte (Cass. n. 23330/2021, 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014), alle cui argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; tali precedenti hanno escluso il diritto all'emolumento in oggetto in favore dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, convertito con contratto a tempo indeterminato in epoca successiva alla stipula dell'Accordo, ritenendo all'esito della ricognizione delle fonti collettive che l'istituto in questione non era collegato all'anzianità di servizio; 2.1. è stato in particolare affermato che alla luce del quadro contrattuale collettivo il "terzo elemento salariale", mantenuto nel settore terziario, alla stregua di quota fissa della retribuzione concordata con le controparti locali, a livello di accordi territoriali (provinciali o regionali), è (stato) elemento retributivo autonomo da ogni computo nell'anzianità di servizio. E' stato altresì puntualizzato che la soluzione accolta risultava conforme alla disciplina comunitaria dettata in materia di contratti a tempo determinato, di cui, il contratto di formazione e lavoro rappresenta una species, in quanto - come ben evidenziato da Cass. n. 18947/14 - la fattispecie in esame non riguarda un'indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell'anzianità di servizio e, inoltre, la clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18.3.1999 e inserito nell'ambito della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28.6.1999) conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità in ordine all'applicazione dell'Accordo quadro ai "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché ai "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici" (sentenza Adeneler, p. 57; Sibilio, pp. 52 e 53; Della Rocca, p. 35); 3. infine, va rilevato che già Cass. nn. 18946 e 18947/2014 5-?-ite i"lite etto hanno espressamente tffs5AD che la presente statuizione non si pone in contrasto con la pronuncia di illegittimità adottata da Cass.n. 13496/14 perché in quel caso i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro percepivano - sin dall'assunzione - tale emolumento (e con l'Accordo del 1997 si erano visti sopprimere la voce retributiva), mentre nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non hanno mai percepito il c.d. nuovo terzo elemento salariale; 4. il consolidarsi solo di recente della giurisprudenza di legittimità alla quale questo Collegio intende dare continuità giustifica la compensazione delle spese di lite;5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis