CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04736/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per vari fatti di bancarotta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato dato che l'imputato, sin dal primo grado di giudizio, ha ottenuto la concessione delle attenuanti in parola (equivalenti alle aggravanti); mentre con le successive impugnazioni non ha mai richiesto un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1