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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08953/2026

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ti Piergiorgioallegata al ricorso– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia delle entrate– intimate –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia – sezione staccata di Catania n. 2090/05/2020, depositata il23.04.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 316/2021Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 8953/2026Data pubblicazione 09/04/2026- La CTP di Catania dichiarava inammissibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso alcuni estratti di ruolo riguardantidiverse cartelle di pagamento, riguardanti crediti di natura tributaria;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Catania rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede delloSchembri, nel frattempo deceduto, osservando che nel processotributario non era ammissibile un ricorso cumulativo avverso più attitra loro non collegati;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a tre motivi;- [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate rimanevano intimate;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione delgiudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nelsenso della inammissibilità del ricorso per difetto di interesse adagire, e il difensore del ricorrente ha depositato tempestiva istanzaper la decisione del ricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1,27 e 29 del d.lgs. n. 546 del 1992, 101, 103 e 104 cpc. e 24 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTRritenuto inammissibile il ricorso cumulativo avverso una pluralità diruoli e cartelle di pagamento;- con il secondo motivo si deduce la motivazione apparente dellasentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5,cod. proc. civ., per non avere la CTR spiegato la ragione per la qualele “questioni” sarebbero “assolutamente diverse tra loro” e nonavrebbero “alcuna attinenza, né temporale né di fatto né di diritto”;Numero registro generale 316/2021Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 8953/2026Data pubblicazione 09/04/2026- con il terzo motivo si ripropone tutti i motivi di impugnazioneformulati nei precedenti gradi di giudizio (mancata notifica dellecartelle di pagamento, illegittimità e infondatezze delle pretese,illegittimità degli interessi e delle sanzioni);- deve premettersi che, in virtù del principio iura novit curia di cuiall'art. 113, comma primo, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e airapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa,potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principidi diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché ifatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabilecoincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suoesame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art.112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorchérinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, nonsiano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scrittidifensivi delle parti (Cass. n. 30607 del 2018; Cass. n. 31561 del2022);- ciò posto, nella specie, è indubbio che il contribuente ha impugnato,unitamente alle cartelle di pagamento di cui ha lamentato la mancatanotificazione, gli estratti di ruolo, come risulta dalla sentenzaimpugnata (p. 5) e dallo stesso ricorso per cassazione (p. 3), ovededuce di avere impugnato “n. 63 ruoli esattoriali e le relative cartellerisultanti dall’estratto ruolo consegnato il 7.05.2012 dalla Serit SiciliaS.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), lamentando l’omessa notificadelle cartelle di pagamento, la decadenza, la prescrizione dei crediti el’illegittimità degli interessi”;Numero registro generale 316/2021Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 8953/2026Data pubblicazione 09/04/2026- sul punto occorre richiamare l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inseritoin sede di conversione dalla l. n. 215/21, che, novellando l'art. 12 deld.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", hainserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L'estratto diruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pereffetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice deicontratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pereffetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione»;- a seguito di detto intervento legislativo, che ha inciso sullaquestione dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sono intervenuterecentemente le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez.

U., 6settembre 2022, n. 26283), precisando che «La prima disposizionedel comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva dellanatura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenentegli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente aquella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, adifferenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto taleannoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», eosservando che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo oriscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo cheinammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti ilNumero registro generale 316/2021Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 8953/2026Data pubblicazione 09/04/2026credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stataprecedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n.21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazioneregolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazionedelle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.

Cass. n.31240/19)»;- sulla questione della retroattività della suindicata disposizione, leSezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto:«In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (ancheextratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, comeconvertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processipendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutelaimmediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata oinvalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questionidi legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agliartt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardoall'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 dellaConvenzione».;- nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di azione “diretta”di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4-bis, avendo laricorrente evidenziato nella istanza ex art. 380-bis c.p.c. solo diessere stata destinataria di un pignoramento mobiliare e di averesubito l’iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, agaranzia della riscossione coattiva delle somme intimate;- ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, pronunciandosul ricorso, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado;- nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, nonavendo le controparti svolto alcuna difesa;Numero registro generale 316/2021Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 8953/2026Data pubblicazione 09/04/2026- poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cuiall’art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione il quarto commadell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 27195 del 2023);- la ricorrente va, pertanto, condannata a versare la sommadeterminata in euro 500,00, in favore della cassa delle ammende;- sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e delrecente arresto delle Sezioni Unite, per compensare tra le parti lespese dei giudizi di merito.

P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciandosul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado; compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi dimerito.Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod.proc. civ., al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dellacassa delle ammende;Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti Piergiorgioallegata al ricorso– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia delle entrate– intimate –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia – sezione staccata di Catania n. 2090/05/2020, depositata il23.04.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 316/2021Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 8953/2026Data pubblicazione 09/04/2026- La CTP di Catania dichiarava inammissibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso alcuni estratti di ruolo riguardantidiverse cartelle di pagamento, riguardanti crediti di natura tributaria;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Catania rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede delloSchembri, nel frattempo deceduto, osservando che nel processotributario non era ammissibile un ricorso cumulativo avverso più attitra loro non collegati;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a tre motivi;- [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate rimanevano intimate;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione delgiudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nelsenso della inammissibilità del ricorso per difetto di interesse adagire, e il difensore del ricorrente ha depositato tempestiva istanzaper la decisione del ricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1,27 e 29 del d.lgs. n. 546 del 1992, 101, 103 e 104 cpc. e 24 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTRritenuto inammissibile il ricorso cumulativo avverso una pluralità diruoli e cartelle di pagamento;- con il secondo motivo si deduce la motivazione apparente dellasentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5,cod. proc. civ., per non avere la CTR spiegato la ragione per la qualele “questioni” sarebbero “assolutamente diverse tra loro” e nonavrebbero “alcuna attinenza, né temporale né di fatto né di diritto”;Numero registro generale 316/2021Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 8953/2026Data pubblicazione 09/04/2026- con il terzo motivo si ripropone tutti i motivi di impugnazioneformulati nei precedenti gradi di giudizio (mancata notifica dellecartelle di pagamento, illegittimità e infondatezze delle pretese,illegittimità degli interessi e delle sanzioni);- deve premettersi che, in virtù del principio iura novit curia di cuiall'art. 113, comma primo, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e airapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa,potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principidi diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché ifatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabilecoincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suoesame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art.112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorchérinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, nonsiano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scrittidifensivi delle parti (Cass. n. 30607 del 2018; Cass. n. 31561 del2022);- ciò posto, nella specie, è indubbio che il contribuente ha impugnato,unitamente alle cartelle di pagamento di cui ha lamentato la mancatanotificazione, gli estratti di ruolo, come risulta dalla sentenzaimpugnata (p. 5) e dallo stesso ricorso per cassazione (p. 3), ovededuce di avere impugnato “n. 63 ruoli esattoriali e le relative cartellerisultanti dall’estratto ruolo consegnato il 7.05.2012 dalla Serit SiciliaS.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), lamentando l’omessa notificadelle cartelle di pagamento, la decadenza, la prescrizione dei crediti el’illegittimità degli interessi”;Numero registro generale 316/2021Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 8953/2026Data pubblicazione 09/04/2026- sul punto occorre richiamare l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inseritoin sede di conversione dalla l. n. 215/21, che, novellando l'art. 12 deld.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", hainserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L'estratto diruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pereffetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice deicontratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pereffetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione»;- a seguito di detto intervento legislativo, che ha inciso sullaquestione dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sono intervenuterecentemente le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 6settembre 2022, n. 26283), precisando che «La prima disposizionedel comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva dellanatura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenentegli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente aquella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, adifferenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto taleannoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», eosservando che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo oriscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo cheinammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti ilNumero registro generale 316/2021Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 8953/2026Data pubblicazione 09/04/2026credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stataprecedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n.21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazioneregolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazionedelle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n.31240/19)»;- sulla questione della retroattività della suindicata disposizione, leSezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto:«In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (ancheextratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, comeconvertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processipendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutelaimmediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata oinvalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questionidi legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agliartt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardoall'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 dellaConvenzione».;- nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di azione “diretta”di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4-bis, avendo laricorrente evidenziato nella istanza ex art. 380-bis c.p.c. solo diessere stata destinataria di un pignoramento mobiliare e di averesubito l’iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, agaranzia della riscossione coattiva delle somme intimate;- ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, pronunciandosul ricorso, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado;- nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, nonavendo le controparti svolto alcuna difesa;Numero registro generale 316/2021Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 8953/2026Data pubblicazione 09/04/2026- poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cuiall’art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione il quarto commadell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 27195 del 2023);- la ricorrente va, pertanto, condannata a versare la sommadeterminata in euro 500,00, in favore della cassa delle ammende;- sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e delrecente arresto delle Sezioni Unite, per compensare tra le parti lespese dei giudizi di merito. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciandosul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado; compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi dimerito.Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod.proc. civ., al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dellacassa delle ammende;Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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