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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 06426/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto ai sensi dell'art. 495 cod.pen., oltre che generico, è manifestamente infondato, posto che: 1) prospetta travisamento in fatto senza corrispondere alle previsioni specifiche di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; 2) assume criteri di qualificazione in contrasto con consolidati orientamenti ermeneutici, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, 18/02/2015, Rv. 262658 - 01.Cfr. .

Cass. pen., Sez.

V, Sentenza, 10/07/2019, n. 47044, rv. 277839-01; Sez. 5, Sentenza n. 3042 del 03/12/2010, dep. 27/01/2011, Rv. 249707); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto nonché alla valutazione degli elementi probatori a suo carico è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mentre, anche in questo caso, pare prospettare un travisamento degli elementi probatori posti alla base delle conclusioni di merito senza assolvere i requisiti richiesti dal principio di autosufficienza del motivo, come enunciati dal già richiamato art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

In particolare, a fronte degli elementi valutati dalla sentenza impugnata, il ricorso prospetta censure meramente assertive, quando, secondo consolidato orientamento, il riconoscimento della causa di non punibilità richiede la individuazione di elementi che valgano positivamente a significare la particolare tenuità, per la cui esclusione nemmeno è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Cass. pen., Sez.

III, Ordinanza, 14/11/2024, n. 46230; Cass. pen., Sez.

IV, 15/11/2023, n. 51467) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto ai sensi dell'art. 495 cod.pen., oltre che generico, è manifestamente infondato, posto che: 1) prospetta travisamento in fatto senza corrispondere alle previsioni specifiche di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; 2) assume criteri di qualificazione in contrasto con consolidati orientamenti ermeneutici, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, 18/02/2015, Rv. 262658 - 01.Cfr. . Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 10/07/2019, n. 47044, rv. 277839-01; Sez. 5, Sentenza n. 3042 del 03/12/2010, dep. 27/01/2011, Rv. 249707); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto nonché alla valutazione degli elementi probatori a suo carico è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mentre, anche in questo caso, pare prospettare un travisamento degli elementi probatori posti alla base delle conclusioni di merito senza assolvere i requisiti richiesti dal principio di autosufficienza del motivo, come enunciati dal già richiamato art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, a fronte degli elementi valutati dalla sentenza impugnata, il ricorso prospetta censure meramente assertive, quando, secondo consolidato orientamento, il riconoscimento della causa di non punibilità richiede la individuazione di elementi che valgano positivamente a significare la particolare tenuità, per la cui esclusione nemmeno è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Cass. pen., Sez. III, Ordinanza, 14/11/2024, n. 46230; Cass. pen., Sez. IV, 15/11/2023, n. 51467) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
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