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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 23287/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12915-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle Belle A rti n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, viaTibullo n. 10, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - Oggetto Lavoro pubblico Dirigenza medica indennità di pronta disponibilità R.G.N.12915/2018 Cron.

Rep.

Ud.23/06/2023 CC avverso la sentenza n. 4658/2017 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 21/11/2017 r.g.n. 3043/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: 1.la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], ha respinto la domanda formulatada [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico, nei confronti dell’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per il riconoscimento di differenze retributive maturate a titolo di indennità di pronta disponibilità;

2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che nel momento di entrata in vigore del c.c.n.l. del 3 novembre 2005, si era determinata la caducazione della pregressa contrattazione integrativa, di cui alla deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999, con la quale l’importo unitario dell’indennità di pronta disponibilità era stato elevato rispetto alla quota minima prevista dal precedente c.c.n.l.; infatti, l’art. 17 del c.c.n.l. del 2005 aveva disposto la disapplicazione dell’art. 20 del c.c.n.l. del 1996 e di conseguenza anche dell’art. 62, che rappresentavano le basi normative della contrattazione collettiva decentrata del luglio 1999, pacifico che nessun nuovo contratto integrativo era intervenuto nel periodo di vigenza del c.c.n.l. del 2005 al fine di determinare l’indennità di disponibilità in misura superiore a quella minima stabilita dall’art. 55 del nuovo c.c.n.l.

In ogni caso, l’art. 51 del 3 c.c.n.l. del 2005 aveva confermato quanto previsto dall’art. 62 relativamente alle modalità di erogazione dell’indennità, con particolare riferimento al limite rappresentato dalla capienza del fondo annuale.

Pertanto, in difetto di appositi accordi sindacali che disponessero l’incremento dell’indennità nella misura minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e dovendosi comunque contestualizzare la pretese nella realtà finanziaria del momento, la domanda della dirigente non poteva trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado;

3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Silvi, articolando tre motivi, cui resiste l ’ [OSCURATO:PERSONA] di Frosinonecon controricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, art. 51 c.c.n.l. dirigenza medica, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto superato, in quanto abrogato per effetto della sopravvenuta contrattazione collettiva a livello nazionale, l’accordo decentrato recepito dalla ASL con l’atto deliberativo n. 1873 del 21 luglio 1999;

2. con il secondo motivo è denunciata la v iolazione ed errata applicazione delle norme di diritto, artt. 1312, 1355, 1358, 2697 cod. civ., art. 51 c.c.n.l. dirigenza medica, nonché l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, in ordine alla mancata prova –con onere a carico della ASL – della incapienza del fondo, mentre, dagli stessi tabulati prodotti dall’azienda emergeva, piuttosto,l’esistenza di residui positivi;

3. con il terzo motivo è denunciata la v iolazione ed errata applicazione delle norme di diritto, art. 17 c.c.n.l. dirigenza medica del 3 novembre 2005, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto, secondo la richiamata disposizione, non era più previsto il limite della capienza del fondo;

4. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati per le ragioni già enunciate da questa Corte –fra le altre – con l ’ordinanza Cass. Sez.

L, 27/01/2022, n. 2408 (in continuità con Cass. Sez.

L, 27/02/2020, n. 5417), condivisa dal Collegio, che ha respinto analogo ricorso proposto da dirigenti medici in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], alla cui motivazione - comunque di seguito riportata e d integrata per quanto di ragione - si rinvia ai sensi dell’118 disp. att. cod. proc. civ., non ravvisandosi motivi che inducano adiscostarsene;

5. l’art. 110 del d.P.R. n. 384 del 1990, nell’affermare la perdurante vigenza delle indennità previste dall’art. 82 del d.P.R. n. 270 del 1987, al comma 6 fissava in £. 40.000 lorde l’importo di quella di pronta disponibilità;5.1. il c.c.n.l. 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria del [OSCURATO:PERSONA], all’art.20, disciplinava il servizio di pronta disponibilità, prevedendo, al comma 5, che lo stesso desse diritto alla corresponsione, per ogni dodici ore, di un’indennità, della quale non quantificava l’ammontare, precisando solo, al comma 6, che al pagamento del compenso si doveva provvedere con il fondo disciplinato dall’art. 62 dello stesso contratto (...

La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. ...

Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell’art. 62);

5.2. quest’ultima disposizione, oltre ad indicare le modalità di costituzione del fondo e le finalità dello stesso (...

Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, è istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l’anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto: della indennità di pronta disponibilità di cui all’art. 82 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall’art. 110, comma 6 del D.P.R. 384/1990...) stabiliva, al comma 6, che «la misura dell’indennità di pronta disponibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 5, viene rideterminata - rispetto al valore indicato nell ’ art. 110 comma 6 del d.P.R. 384/1990 - in sede di contrattazione decentrata in base ai modelli organizzativi adottati per la ristrutturazione aziendale, nei limiti del fondo annuale di cui al comma 1»;

5.3. in questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999, con la quale la ASL di [OSCURATO:SOCIETA], nell ’ adottare il regolamento per l’Area della dirigenza medica e veterinaria, all’art. 49 ha previsto che «ai sensi del 6° comma dell’art. 62 del CCNL il compenso per ogni turno di disponibilità intero viene stabilito nella misura minima di £ . 80.000 purch é sia compatibile l ’ onere complessivo con le disponibilità del relativo fondo cui fa carico»;

5.4. successivamente con il c.c.n.l . 8. 6.2000, art. 51, le parti collettive hanno confermato il fondo previsto dal richiamato art. 62, fissandone l’ammontare in quello consolidato al 31.12.1997, ed al quarto comma hanno previsto che «la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro, servizi di guardia medica e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all’art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l’importo dell'indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di £. 40.000»;

5.5. sulla materia della pronta disponibilità è, poi, intervenuto il c.c.n.l. 3.11.2005 che, all ’ art. 17, ha rivisto la disciplina “sostanziale” dell ’ istituto, disapplicando l ’ art. 20 del c . c . n . l . 5.12.1996, ed ha stabilito che al pagamento dell’indennità si dovesse provvedere con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro disciplinato dall’art. 55, che a sua volta rinvia all’art. 51 del già richiamato c.c.n.l. 8.6.2000, di cui conferma, in particolare, il comma 4 relativo all’ammontare della indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa (Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità.

Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.

2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 di cui al comma 1);

5.6. non è, quindi, condivisibile l’assunto della ricorrent e secondo cui sarebbe stato superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere; chiaro in tal senso è l’art. 62, comma 6, del c.c.n.l. 5.12.1996, al quale l ’ art. 51 del c.c.n.l. 8.6.2000 espressamente rinvia, con la conseguenza che il potere conferito alla contrattazione integrativa dal comma 4 trova anche in tal caso un limite nella complessiva disponibilità del fondo in questione, fissata inderogabilmente «nell’ammontare consolidato al [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (c.c.n.l. 6.6.2000) ed al 31.12.2001 (c.c.n.l. 3.11.2005);

6. va, poi, evidenziato che la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell’importo dell’indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 c.c.n.l. 3.11.2005; art. 5 c.c.n.l. 8.6.2000; art. 4 c.c.n.l. 5.12.1996), contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165del 2001, nel testo applicabile ratione temporis , è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione;

6.1. tanto basterebbe per escludere che il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, possaessere fondato su un atto deliberativo risalente all’anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili;

6.2. va ricordato, infatti, che nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 32367/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);

7. peraltro, il ricorso, nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente posto a carico dei dirigenti medici l’onere della prova, che invece gravava sull ’ Azienda, si rivela inammissibile (in termini di irrilevanza a determinare la cassazione del provvedimento) per la riconosciuta fondatezza della fondamentale ratiodecidendi addotta dal giudice d ’ appello in ordine alla assenza di appositi accordi sindacali, siglati nella vigenza del c.c.n.l. del 2005, ragione di rilievo assorbente;

7.1. a detta considerazione si deve aggiungere che qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ., grava su colui che intende far valere quel diritto ( Cass. n.25597/2016);7.2. le deduzioni contenute nel ricorso circa l’obbligo per il contraente di adeguare il proprio comportamento, in pendenza della condizione, al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede sono inammissibili perché pongono una questione, implicante accertamenti di fatto, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata (cfr. fra le tante Cass. n. 32804/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

8. infine,il ricorso è infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere escluso il carattere meramente potestativo della condizione, perché da tempo questa Corte ha affermato che la condizione è “meramente potestativa”quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (Cass. n. 8390/2000; Cass. 20290/2005; Cass. n. 11774/2007; Cass. n. 18239/2014; Cass. n. 30143/2019);8.1. è evidente che quest’ultima ipotesi ricorre nella fattispecie poiché la quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio, dipende da una pluralità di fattori, e principalmente dall’ammontare complessivo delle risorse poste a disposizione dell’Azienda, e non può essere ritenuta frutto di arbitrio del datore di lavoro pubblico;

9. le considerazioni che precedono risultano all’evidenza assorbenti rispetto ad ogni altra questione, ivi compresa quella circa la perdurante vigenza, pur dopo lasottoscrizione di un nuovo contratto collettivo nazionale, dell’impegno assunto con la deliberazione n. 1873/1999(in tal senso espressamente Cass. Sez.

L, 27/02 /2020, n. 5417);

10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. 24.12.12 n. 228, ed ai fini precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente;

11. la complessità e la novità della questione giuridica, sulla quale i giudici di merito hanno espresso opinioni difformi e questa Corte si è pronunciata solo dopo la notifica del ricorso, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell ’ ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12915-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle Belle A rti n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, viaTibullo n. 10, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - Oggetto Lavoro pubblico Dirigenza medica indennità di pronta disponibilità R.G.N.12915/2018 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 CC avverso la sentenza n. 4658/2017 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 21/11/2017 r.g.n. 3043/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1.la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], ha respinto la domanda formulatada [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico, nei confronti dell’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per il riconoscimento di differenze retributive maturate a titolo di indennità di pronta disponibilità; 2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che nel momento di entrata in vigore del c.c.n.l. del 3 novembre 2005, si era determinata la caducazione della pregressa contrattazione integrativa, di cui alla deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999, con la quale l’importo unitario dell’indennità di pronta disponibilità era stato elevato rispetto alla quota minima prevista dal precedente c.c.n.l.; infatti, l’art. 17 del c.c.n.l. del 2005 aveva disposto la disapplicazione dell’art. 20 del c.c.n.l. del 1996 e di conseguenza anche dell’art. 62, che rappresentavano le basi normative della contrattazione collettiva decentrata del luglio 1999, pacifico che nessun nuovo contratto integrativo era intervenuto nel periodo di vigenza del c.c.n.l. del 2005 al fine di determinare l’indennità di disponibilità in misura superiore a quella minima stabilita dall’art. 55 del nuovo c.c.n.l. In ogni caso, l’art. 51 del 3 c.c.n.l. del 2005 aveva confermato quanto previsto dall’art. 62 relativamente alle modalità di erogazione dell’indennità, con particolare riferimento al limite rappresentato dalla capienza del fondo annuale. Pertanto, in difetto di appositi accordi sindacali che disponessero l’incremento dell’indennità nella misura minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e dovendosi comunque contestualizzare la pretese nella realtà finanziaria del momento, la domanda della dirigente non poteva trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado; 3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Silvi, articolando tre motivi, cui resiste l ’ [OSCURATO:PERSONA] di Frosinonecon controricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, art. 51 c.c.n.l. dirigenza medica, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto superato, in quanto abrogato per effetto della sopravvenuta contrattazione collettiva a livello nazionale, l’accordo decentrato recepito dalla ASL con l’atto deliberativo n. 1873 del 21 luglio 1999; 2. con il secondo motivo è denunciata la v iolazione ed errata applicazione delle norme di diritto, artt. 1312, 1355, 1358, 2697 cod. civ., art. 51 c.c.n.l. dirigenza medica, nonché l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, in ordine alla mancata prova –con onere a carico della ASL – della incapienza del fondo, mentre, dagli stessi tabulati prodotti dall’azienda emergeva, piuttosto,l’esistenza di residui positivi; 3. con il terzo motivo è denunciata la v iolazione ed errata applicazione delle norme di diritto, art. 17 c.c.n.l. dirigenza medica del 3 novembre 2005, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto, secondo la richiamata disposizione, non era più previsto il limite della capienza del fondo; 4. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati per le ragioni già enunciate da questa Corte –fra le altre – con l ’ordinanza Cass. Sez. L, 27/01/2022, n. 2408 (in continuità con Cass. Sez. L, 27/02/2020, n. 5417), condivisa dal Collegio, che ha respinto analogo ricorso proposto da dirigenti medici in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], alla cui motivazione - comunque di seguito riportata e d integrata per quanto di ragione - si rinvia ai sensi dell’118 disp. att. cod. proc. civ., non ravvisandosi motivi che inducano adiscostarsene; 5. l’art. 110 del d.P.R. n. 384 del 1990, nell’affermare la perdurante vigenza delle indennità previste dall’art. 82 del d.P.R. n. 270 del 1987, al comma 6 fissava in £. 40.000 lorde l’importo di quella di pronta disponibilità;5.1. il c.c.n.l. 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria del [OSCURATO:PERSONA], all’art.20, disciplinava il servizio di pronta disponibilità, prevedendo, al comma 5, che lo stesso desse diritto alla corresponsione, per ogni dodici ore, di un’indennità, della quale non quantificava l’ammontare, precisando solo, al comma 6, che al pagamento del compenso si doveva provvedere con il fondo disciplinato dall’art. 62 dello stesso contratto (... La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. ... Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell’art. 62); 5.2. quest’ultima disposizione, oltre ad indicare le modalità di costituzione del fondo e le finalità dello stesso (... Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, è istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l’anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto: della indennità di pronta disponibilità di cui all’art. 82 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall’art. 110, comma 6 del D.P.R. 384/1990...) stabiliva, al comma 6, che «la misura dell’indennità di pronta disponibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 5, viene rideterminata - rispetto al valore indicato nell ’ art. 110 comma 6 del d.P.R. 384/1990 - in sede di contrattazione decentrata in base ai modelli organizzativi adottati per la ristrutturazione aziendale, nei limiti del fondo annuale di cui al comma 1»; 5.3. in questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999, con la quale la ASL di [OSCURATO:SOCIETA], nell ’ adottare il regolamento per l’Area della dirigenza medica e veterinaria, all’art. 49 ha previsto che «ai sensi del 6° comma dell’art. 62 del CCNL il compenso per ogni turno di disponibilità intero viene stabilito nella misura minima di £ . 80.000 purch é sia compatibile l ’ onere complessivo con le disponibilità del relativo fondo cui fa carico»; 5.4. successivamente con il c.c.n.l . 8. 6.2000, art. 51, le parti collettive hanno confermato il fondo previsto dal richiamato art. 62, fissandone l’ammontare in quello consolidato al 31.12.1997, ed al quarto comma hanno previsto che «la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro, servizi di guardia medica e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all’art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l’importo dell'indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di £. 40.000»; 5.5. sulla materia della pronta disponibilità è, poi, intervenuto il c.c.n.l. 3.11.2005 che, all ’ art. 17, ha rivisto la disciplina “sostanziale” dell ’ istituto, disapplicando l ’ art. 20 del c . c . n . l . 5.12.1996, ed ha stabilito che al pagamento dell’indennità si dovesse provvedere con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro disciplinato dall’art. 55, che a sua volta rinvia all’art. 51 del già richiamato c.c.n.l. 8.6.2000, di cui conferma, in particolare, il comma 4 relativo all’ammontare della indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa (Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001. 2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 di cui al comma 1); 5.6. non è, quindi, condivisibile l’assunto della ricorrent e secondo cui sarebbe stato superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere; chiaro in tal senso è l’art. 62, comma 6, del c.c.n.l. 5.12.1996, al quale l ’ art. 51 del c.c.n.l. 8.6.2000 espressamente rinvia, con la conseguenza che il potere conferito alla contrattazione integrativa dal comma 4 trova anche in tal caso un limite nella complessiva disponibilità del fondo in questione, fissata inderogabilmente «nell’ammontare consolidato al [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (c.c.n.l. 6.6.2000) ed al 31.12.2001 (c.c.n.l. 3.11.2005); 6. va, poi, evidenziato che la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell’importo dell’indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 c.c.n.l. 3.11.2005; art. 5 c.c.n.l. 8.6.2000; art. 4 c.c.n.l. 5.12.1996), contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165del 2001, nel testo applicabile ratione temporis , è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione; 6.1. tanto basterebbe per escludere che il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, possaessere fondato su un atto deliberativo risalente all’anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili; 6.2. va ricordato, infatti, che nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 32367/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 7. peraltro, il ricorso, nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente posto a carico dei dirigenti medici l’onere della prova, che invece gravava sull ’ Azienda, si rivela inammissibile (in termini di irrilevanza a determinare la cassazione del provvedimento) per la riconosciuta fondatezza della fondamentale ratiodecidendi addotta dal giudice d ’ appello in ordine alla assenza di appositi accordi sindacali, siglati nella vigenza del c.c.n.l. del 2005, ragione di rilievo assorbente; 7.1. a detta considerazione si deve aggiungere che qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ., grava su colui che intende far valere quel diritto ( Cass. n.25597/2016);7.2. le deduzioni contenute nel ricorso circa l’obbligo per il contraente di adeguare il proprio comportamento, in pendenza della condizione, al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede sono inammissibili perché pongono una questione, implicante accertamenti di fatto, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata (cfr. fra le tante Cass. n. 32804/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata); 8. infine,il ricorso è infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere escluso il carattere meramente potestativo della condizione, perché da tempo questa Corte ha affermato che la condizione è “meramente potestativa”quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (Cass. n. 8390/2000; Cass. 20290/2005; Cass. n. 11774/2007; Cass. n. 18239/2014; Cass. n. 30143/2019);8.1. è evidente che quest’ultima ipotesi ricorre nella fattispecie poiché la quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio, dipende da una pluralità di fattori, e principalmente dall’ammontare complessivo delle risorse poste a disposizione dell’Azienda, e non può essere ritenuta frutto di arbitrio del datore di lavoro pubblico; 9. le considerazioni che precedono risultano all’evidenza assorbenti rispetto ad ogni altra questione, ivi compresa quella circa la perdurante vigenza, pur dopo lasottoscrizione di un nuovo contratto collettivo nazionale, dell’impegno assunto con la deliberazione n. 1873/1999(in tal senso espressamente Cass. Sez. L, 27/02 /2020, n. 5417); 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. 24.12.12 n. 228, ed ai fini precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente; 11. la complessità e la novità della questione giuridica, sulla quale i giudici di merito hanno espresso opinioni difformi e questa Corte si è pronunciata solo dopo la notifica del ricorso, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell ’ ulteriore