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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 22636/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il 10 ottobre 1983; avverso la sentenza del 6 aprile 2022, della Corte appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con dichiarazione di inammissibilità in relazione alle residue censure; nessuno è comparso per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 aprile 2022, la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato, perché, in concorso con altre due persone non identificate, al fine di trarne profitto, si sarebbe impossessato, con destrezza, simulando un abbraccio, del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA], sottraendolo al medesimo e subito dopo cedendolo ai complici non identificati.

2. Avverso questa sentenza, propone ricorso l'imputato, articolando due autonomi motivi di censura, con i quali deduce l'omessa motivazione in ordine alla contestata recidiva (in relazione alla quale la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare l'esistenza dei plurimi precedenti penali a carico del ricorrente) e l'errata indicazione del difensore nell'intestazione della sentenza (dalla quale deriverebbe l'impossibilità di comprendere se l'indicazione del nominativo del difensore d'ufficio sia stato frutto di un errore materiale o della mancata valutazione della nuova nomina). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

Appare opportuno premettere che l'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui, in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, non ne sia conseguito alcun aumento di pena.

E ciò a tutela dell'incomprimibile diritto a un accertamento pieno dell'affermazione della sua responsabilità, comprensivo anche delle circostanze aggravanti, che, in quanto tali, contribuiscono a connotare il fatto sul piano del suo complessivo disvalore. (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022 Rv. 283259).

Tanto più ove tale formale accertamento debba ritenersi necessario per un'eventuale successiva contestazione nelle forme aggravate.

Orbene, a fronte di uno specifico motivo di censura, la corte territoriale si è limitata ad aderire alla valutazione offerta in primo grado, meramente assertiva dell'esistenza dell'aggravante.

Laddove il giudice, com'è noto, deve dare atto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419).

Sotto questo limitato profilo la sentenza impugnata deve essere annullata, fermo restando l'accertamento della responsabilità, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

2. Il secondo è, invece, radicalmente inammissibile.

Non solo perché formulato in termini dubitativi, ma perché, a fronte dell'errata indicazione del nominativo del difensore (all'evidenza un errore materiale), non deduce alcun pregiudizio concreto subito dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 18 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il 10 ottobre 1983; avverso la sentenza del 6 aprile 2022, della Corte appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con dichiarazione di inammissibilità in relazione alle residue censure; nessuno è comparso per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 aprile 2022, la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato, perché, in concorso con altre due persone non identificate, al fine di trarne profitto, si sarebbe impossessato, con destrezza, simulando un abbraccio, del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA], sottraendolo al medesimo e subito dopo cedendolo ai complici non identificati. 2. Avverso questa sentenza, propone ricorso l'imputato, articolando due autonomi motivi di censura, con i quali deduce l'omessa motivazione in ordine alla contestata recidiva (in relazione alla quale la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare l'esistenza dei plurimi precedenti penali a carico del ricorrente) e l'errata indicazione del difensore nell'intestazione della sentenza (dalla quale deriverebbe l'impossibilità di comprendere se l'indicazione del nominativo del difensore d'ufficio sia stato frutto di un errore materiale o della mancata valutazione della nuova nomina). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. Appare opportuno premettere che l'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui, in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, non ne sia conseguito alcun aumento di pena. E ciò a tutela dell'incomprimibile diritto a un accertamento pieno dell'affermazione della sua responsabilità, comprensivo anche delle circostanze aggravanti, che, in quanto tali, contribuiscono a connotare il fatto sul piano del suo complessivo disvalore. (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022 Rv. 283259). Tanto più ove tale formale accertamento debba ritenersi necessario per un'eventuale successiva contestazione nelle forme aggravate. Orbene, a fronte di uno specifico motivo di censura, la corte territoriale si è limitata ad aderire alla valutazione offerta in primo grado, meramente assertiva dell'esistenza dell'aggravante. Laddove il giudice, com'è noto, deve dare atto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). Sotto questo limitato profilo la sentenza impugnata deve essere annullata, fermo restando l'accertamento della responsabilità, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. 2. Il secondo è, invece, radicalmente inammissibile. Non solo perché formulato in termini dubitativi, ma perché, a fronte dell'errata indicazione del nominativo del difensore (all'evidenza un errore materiale), non deduce alcun pregiudizio concreto subito dal ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 18 aprile 2023
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