Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 02507/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso n.16296 /2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’[OSCURATO:PERSONA], p.i. 01507430443, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec avv.raffaelegiammarino@pec,giuffre.it ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intimati avverso l’ordinanza n. 2197/2023 della Corte suprema di Cassazione sezione 6-2 pubblicata il 24-1-2023 OGGETTO: vendita - revocazione R.G.16296/2023 C.C. 12-1-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-1- 2024 dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa, ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 395 co.1 n. 4 e 391-bis cod. proc. civ. sulla base di due motivi avverso l’ordinanza n.2197 della Corte suprema di cassazione - sesta sezione civile sottosezione seconda, depositata il 24-1-2023, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 915/2020. [OSCURATO:PERSONA], già controricorrente nel giudizio conclusosi con ordinanza n. 2197/2023, ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato nel precedente giudizio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citati quali eredi dell’intimata nel precedente giudizio [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati. 2.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n. 4ter e 380bis.1 cod. proc. civ.

In data 2-1-2024 è stata depositata rituale rinuncia agli atti del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] con contestuale accettazione della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in persona del procuratore speciale, contenente anche accordo sulla compensazione delle spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.Poiché le parti hanno concordato anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n.16296 /2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’[OSCURATO:PERSONA], p.i. 01507430443, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec avv.raffaelegiammarino@pec,giuffre.it ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intimati avverso l’ordinanza n. 2197/2023 della Corte suprema di Cassazione sezione 6-2 pubblicata il 24-1-2023 OGGETTO: vendita - revocazione R.G.16296/2023 C.C. 12-1-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-1- 2024 dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa, ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 395 co.1 n. 4 e 391-bis cod. proc. civ. sulla base di due motivi avverso l’ordinanza n.2197 della Corte suprema di cassazione - sesta sezione civile sottosezione seconda, depositata il 24-1-2023, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 915/2020. [OSCURATO:PERSONA], già controricorrente nel giudizio conclusosi con ordinanza n. 2197/2023, ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato nel precedente giudizio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citati quali eredi dell’intimata nel precedente giudizio [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati. 2.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n. 4ter e 380bis.1 cod. proc. civ. In data 2-1-2024 è stata depositata rituale rinuncia agli atti del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] con contestuale accettazione della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in persona del procuratore speciale, contenente anche accordo sulla compensazione delle spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.Poiché le parti hanno concordato anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione c
Sentenza Cassazione n. 02507/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris