CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 33159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 31 marzo 2026 in funzione di giudice dell'esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione disposto dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 231/96 del 9 dicembre 1996. 2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce inosservanza dell'articolo 606, lettera a), cod. proc. pen., per essersi il giudice penale sostituito all'autorità amministrativa. A fronte di una concessione in sanatoria rilasciata in data 5 giugno 2001 per un volume di 686 mc., il Tribunale adito ha ritenuto invece superati i limiti di cubatura di 750 mc e ha conseguentemente dichiarato illegittimo il provvedimento di condono. 13 Tuttavia, l'art. 39 della 1.'924/1994 prevede che i limiti di cubatura non trovino applicazione in caso di annullamento di concessione edilizia, valutazione che il giudice penale non poteva fare trattandosi di competenza propria dell'autorità amministrativa. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge, e in particolare dell'articolo ,fr• 39 L4724/1994, laddove prevede che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. 3. In data 10 giugno 2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Pacificamente, il giudice penale ha il potere/dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e del condono edilizio e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina legislativa in materia urbanistico edilizia (v., ex multis, Sez. 3, n. 46477 del 10/10/2017; Sez. 3, n. 26144 del 01/07/2008, Rv. 273218; Sez. 3, n. 18764 del 26/02/2003, Demori, Rv. 224731 - 01). Il titolo edilizio rilasciato in sanatoria (ordinaria o in condono) è dunque sindacabile incidentalmente perché non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino, bensì svolge la funzione di fatto estintivo di un reato già commesso, che, in quanto tale, come ogni altro fatto estintivo, deve essere controllato dal giudice. In particolare, la sanatoria/condono non ha effetto estintivo, in quanto illegittima, allorché l'opera realizzata non sia conforme alla normativa urbanistica (Cass., Sez. 3, n. 2256 del 07/03/1997, Rv. 207204), onde il rilascio della concessione in sanatoria (o il condono) illegittimo, poiché in difformità dagli strumenti urbanistici, non determina l'estinzione del reato (Sez. 4, n. 95 del 07/10/2021, dep. 2022, Marna, n.m.; Sez. 3, n. 16591 del 31/03/2011, Marotti, Rv. 250153). Analoghe ragioni consentono di ritenere escluso l'effetto estintivo laddove il provvedimento di condono venga rilasciato in assenza dei requisiti stringenti previsti dalla legge. rly• 3. Tanto premesso, l'art. 39 1.'724/1994 stabilisce che possono essere condonate «le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi». 2Il ricorrente è stato condannato per la realizzazione di un manufatto delle dimensioni di mt. 10,70X16,60X7,60, integralmente abusivo, senza titolo edilizio, progetto esecutivo, denuncia lavori al genio civile e in assenza di un tecnico abilitato. L'ordinanza impugnata espressamente chiarisce che l'opera abusiva realizzata esorbitava i limiti per la condonabilità, essendo consistita nella realizzazione di un fabbricato di cubatura superiore ai 750 metri cubi, limite oltre il quale il condono non era assentibile. Ancora, il provvedimento impugnato sottolinea che il giudice di primo grado aveva preso cognizione della domanda di sanatoria avanzata nel 1995, evidenziando che l'immobile abusivo prevedeva un aumento di cubatura pari a 1.349,912 mc. L'istanza di sanatoria, invece, si era basata su una diversa misurazione, in relazione alla quale nulla indica il mune - dalle cui valutazioni tecniche pure era scaturito il procedimento penale - nel rilasciare il condono. Trattasi, conclude il Tribunale, di condono illegittimo, che non poteva quindi essere rilasciato. Coglie, quindi, nel segno il Procuratore generale laddove evidenzia che il provvedimento impugnato è conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, non è caducato in modo automatico dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Il giudice dell'esecuzione ha quindi il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Rv. 256679 - 01; Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135 - 01). Il motivo di ricorso, che non si confronta con la sedimentata giurisprudenza di legittimità, è pertanto manifestamente infondato. 4. Il secondo motivo, in cui la difesa deduce violazione dell'articolo 39 U724/1994, laddove prevede che il pagamento dell'oblazione estingue il reato, è manifestamente infondato, in quanto il mero pagamento dell'oblazione non ha effetto estintivo del reato, poiché tale effetto si verifica solo in presenza di un titolo edilizio legittimo, circostanza che, nel caso concreto, non ricorre (si è, ad esempio, ritenuto che sia illegittimo, e tale da non determinare l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, lettera b d.P.R. n. 380 del 2001, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici: Sez. 3, n. 33796 del 14/05/2025, Gugliazza, n.rn.; Sez. 3, n. 28666 del 15 ottobre 2020, Rv. 280281; Sez. 3, n. 51013 del 29 dicembre 2015, Rv. 266034). La non conformità del titolo abilitativo alla normativa che ne regola l'emanazione ovvero alle disposizioni normative di settore costituisce difatti situazione di illegittimità che rende l'atto 3• abilitativo improduttivo di validi effetti (Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017, Minosi, Rv. 271170 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantq che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MOggi, '09 Sa 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa esabetta iTotbito 4