CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22168/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GEIVC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle part47 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 20/10/2023 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del,d.P.R. 309 del 1990 (capo a) e di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 (capo b) e 61, n. 2, 582, 585 cod. pen.(capo c); -- che il ricorso per cassazione avverso la predetta decisione è stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; -- che tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] r ntili [OSCURATO:PERSONA] 2025 F