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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 40812/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlIKPJX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Landri) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla dedotta sussistenza di uno stato di necessità (art. 54 cod. pen.) asseritamente all'origine dell'allontanamento dal domicilio coatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo DEPO9TATA [OSCURATO:PERSONA] 6 1)143/, 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlIKPJX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Landri) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla dedotta sussistenza di uno stato di necessità (art. 54 cod. pen.) asseritamente all'origine dell'allontanamento dal domicilio coatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo DEPO9TATA [OSCURATO:PERSONA] 6 1)143/, 20
Sentenza Cassazione n. 40812/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris