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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10521/2026

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N65S06L103A);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n.87/2021, depositata il 18/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8873/2021Numero sezionale 1429/2025Numero di raccolta generale 10521/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 21/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 87/2021,che ha rigettato il gravame da ella fatto valere.

Il Tribunale diTeramo aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditariatra le sorelle Nara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],divisione redatto dal consulente tecnico d’ufficio, condannandoMaria Pia e Nara al pagamento in favore della sorella [OSCURATO:PERSONA] di euro 5.939,67 e di euro 6.309,67 a titolo diconguaglio.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.2.

Con atto depositato il 26 agosto 2024 il difensore dellacontroricorrente ha comunicato che la ricorrente è deceduta l’11giugno 2024 e che le sue uniche eredi sono la controricorrente el’intimata e che la riunione in unica persona del ruolo di attore econvenuto conduce all’estinzione del processo e ha quindi chiesto aquesta Corte di dichiarare “l’estinzione del presente procedimento”;ha allegato all’atto il certificato di morte e l’atto di accettazionedell’eredità.Con provvedimento del 3 settembre 2024 il Presidente dellaseconda sezione civile ha pronunciato “non luogo a provvederesull’istanza di estinzione, non prevista nella fattispecierappresentata”.Il difensore della ricorrente ha depositato un atto datato 18 aprile2025, con il quale comunica il decesso della propria assistita echiede che sia disposta l’interruzione del giudizio.CONSIDERATO CHE1.

Va preliminarmente ricordato che “nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto2 di 4Numero registro generale 8873/2021Numero sezionale 1429/2025dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte diNumero di raccolta generale 10521/2026una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazDioatna peu bbldicaezlio ne 21/04/2026giudizio, non assume alcun rilievo” (cfr. Cass. n. 1757/2016).2.

Passando all’esame del ricorso, esso è inammissibile, in quantopur sostanziandosi nella esposizione dei motivi, è del tutto assentel’esposizione dei fatti, esposizione prescritta dal n. 3 dell’art. 366c.p.c., nella versione applicabile al caso in esame, a pena diinammissibilità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ildisposto dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. - secondo cuiil ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità,l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde aun'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla SupremaCorte di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggettodella controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioniin esso assunte dalle parti” (in tal senso, da ultimo, Cass. n.1352/2024).3.

La peculiarità del caso in esame, che a seguito del decesso dellaricorrente vede la controricorrente succedere quale erede allaricorrente, comporta la compensazione delle spese del presentegiudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese delgiudizio di cassazione.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello3 di 4Numero registro generale 8873/2021Numero sezionale 1429/2025Numero di raccolta generale 10521/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.Data pubblicazione 21/04/202613, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 14 maggio 2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N65S06L103A);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n.87/2021, depositata il 18/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8873/2021Numero sezionale 1429/2025Numero di raccolta generale 10521/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 21/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 87/2021,che ha rigettato il gravame da ella fatto valere. Il Tribunale diTeramo aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditariatra le sorelle Nara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],divisione redatto dal consulente tecnico d’ufficio, condannandoMaria Pia e Nara al pagamento in favore della sorella [OSCURATO:PERSONA] di euro 5.939,67 e di euro 6.309,67 a titolo diconguaglio.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.2. Con atto depositato il 26 agosto 2024 il difensore dellacontroricorrente ha comunicato che la ricorrente è deceduta l’11giugno 2024 e che le sue uniche eredi sono la controricorrente el’intimata e che la riunione in unica persona del ruolo di attore econvenuto conduce all’estinzione del processo e ha quindi chiesto aquesta Corte di dichiarare “l’estinzione del presente procedimento”;ha allegato all’atto il certificato di morte e l’atto di accettazionedell’eredità.Con provvedimento del 3 settembre 2024 il Presidente dellaseconda sezione civile ha pronunciato “non luogo a provvederesull’istanza di estinzione, non prevista nella fattispecierappresentata”.Il difensore della ricorrente ha depositato un atto datato 18 aprile2025, con il quale comunica il decesso della propria assistita echiede che sia disposta l’interruzione del giudizio.CONSIDERATO CHE1. Va preliminarmente ricordato che “nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto2 di 4Numero registro generale 8873/2021Numero sezionale 1429/2025dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte diNumero di raccolta generale 10521/2026una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazDioatna peu bbldicaezlio ne 21/04/2026giudizio, non assume alcun rilievo” (cfr. Cass. n. 1757/2016).2. Passando all’esame del ricorso, esso è inammissibile, in quantopur sostanziandosi nella esposizione dei motivi, è del tutto assentel’esposizione dei fatti, esposizione prescritta dal n. 3 dell’art. 366c.p.c., nella versione applicabile al caso in esame, a pena diinammissibilità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ildisposto dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. - secondo cuiil ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità,l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde aun'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla SupremaCorte di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggettodella controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioniin esso assunte dalle parti” (in tal senso, da ultimo, Cass. n.1352/2024).3. La peculiarità del caso in esame, che a seguito del decesso dellaricorrente vede la controricorrente succedere quale erede allaricorrente, comporta la compensazione delle spese del presentegiudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese delgiudizio di cassazione.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello3 di 4Numero registro generale 8873/2021Numero sezionale 1429/2025Numero di raccolta generale 10521/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.Data pubblicazione 21/04/202613, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 14 maggio 2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4
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