CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2025
Cassazione n. 05905/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 204/2026 CC - 22/01/2026 R.G.N. 30435/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso e riportandosi alla memoria depositata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile CONSOB, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di ricorso e riportandosi alla memoria depositata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5905/2026 Roma, lì, 12/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 20174 emessa in data 30 aprile 2025 la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna a lui inflitta dalla Corte di appello di Venezia in data 30 gennaio 2023 per il delitto di cui all'art. 2638, commi 1, 2 e 3 cod. civ. commesso, fino al 29/08/2014, dapprima quale amministratore delegato e poi quale direttore generale di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., dichiarando invece estinto per intervenuta prescrizione il reato analogo da lui commesso nel 2013. Il giudice di legittimità, per quanto qui rileva, ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso sesto e settimo, relativi alla motivazione della sentenza di appello in merito alla sussistenza dei reati indicati, contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione. La Corte di cassazione, in particolare, ha ritenuto che la sentenza di appello si fosse conformata all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2638 cod. civ., secondo cui esso è un reato di pericolo concreto, e di mera condotta, la cui offensività deve essere accertata sulla base del criterio della prognosi postuma, valutando cioè se i prevedibili effetti ingannevoli della comunicazione siano stati potenzialmente idonei a provocare una sensibile alterazione della funzione di controllo svolta dalle Autorità di vigilanza sugli istituti bancari, e che avesse perciò correttamente individuato la violazione dell'obbligo di dichiarare il vero nella condotta tenuta dall'imputato nel tacere, nelle segnalazioni inviate alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, l'esistenza del fenomeno del “capitale finanziato”, nell'indicare come in bonis crediti da classificare come deteriorati, rinegoziati al fine di ritardare l'emersione della perdita ovvero concessi a soggetti non in grado di fornire adeguate garanzie, e infine nel fornire informazioni riduttive circa l'esistenza di rischi operativi. Secondo la Corte, infatti, la banca aveva sicuramente taciuto l'esistenza delle cosiddette “operazioni baciate”, quanto meno nel minore importo riconosciuto dal consulente della difesa, e quella omissione costituiva il reato indicato perché tali operazioni sono sensibili per l'organo di vigilanza, in quanto il capitale finanziato fa ricadere sull'ente finanziante il rischio di perdita di valore delle azioni acquistate suo tramite. Anche le altre due condotte costituivano l'elemento oggettivo del reato, perché si concretizzavano in informazioni ingannevoli, per valori non indifferenti, circa lo stato di solidità della banca, che invece superava la soglia minima del patrimonio di vigilanza per soli 87 milioni di euro. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, nei quali lamenta errori percettivi commessi dalla Corte di cassazione, con riferimento alla valutazione della falsità delle informazioni fornite agli organi di vigilanza in relazione al capitale finanziato e al valore dei crediti deteriorati, errori che avrebbero viziato il processo formativo della decisione. 2.1. Con il primo motivo deduce l'errore di fatto commesso nella valutazione del “capitale finanziato”. La sentenza impugnata ha erroneamente affermato che il fenomeno del “capitale finanziato” sarebbe stato ricostruito dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'[OSCURATO:PERSONA] del 2014, perché tale AQR non aveva avuto ad oggetto la sua valutazione, né si era occupato delle c.d. “azioni baciate”, bensì solo della valutazione dei crediti. E' errata, conseguentemente, l'affermazione secondo cui la BCE avrebbe ricostruito operazioni di “capitale finanziato” per 286 milioni di euro. Altro errore percettivo della sentenza impugnata è l'affermazione secondo cui la stima fatta dalla BCE nel 2015 sulle “azioni baciate” sarebbe fondata su parametri più restrittivi e perciò più favorevoli all'intermediario, perché, al contrario, tali parametri sono risultati assai più penalizzanti. L'errore ha influenzato la decisione, perché incide sulla valutazione fatta dalla BCE nel 2015 sul campione analizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia nel 2013, applicando la normativa sopravvenuta e non quella vigente nel 2013, e ciononostante ritenendo sussistente solo un valore di 59,7 milioni di euro rispetto ai 157 milioni stimati dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'errore percettivo relativo alla valutazione dei crediti deteriorati. La valutazione dell'AQR della BCE, svolto a partire dall'autunno 2013, dimostra che tali crediti sono stati esaminati sulla base di parametri non vigenti in quell'anno. La BCE, infatti, nell'ottica dell'obiettivo da lei percepito, di rafforzare i bilanci delle banche dei singoli Paesi ma anche di migliorare la qualità delle informazioni disponibili sul sistema finanziario, aveva suggerito a [OSCURATO:PERSONA] maggiori accantonamenti, in relazione ai crediti in sofferenza, valutando questi ultimi sulla base di regole che si era data, ma che erano diverse da quelle adottate dalle autorità di vigilanza nazionali, e addirittura evidenziando, nell'atto consegnato a [OSCURATO:PERSONA] all'esito dell'AQR, se il maggior accantonamento richiesto per ciascun credito derivava da una valutazione effettuata applicando i criteri contabili vigenti, o tali regole nuove. La sentenza impugnata, ritenendo erroneamente che l'AQR fosse relativo al “credito finanziato”, non ha valutato che questo documento dimostrava l'assunto difensivo, cioè che le verifiche erano state effettuate applicando regole non vigenti all'epoca dei fatti, e che, applicando i criteri allora vigenti, la necessità di maggiori accantonamenti si riduceva a 23 milioni di euro. 2.3. Con una separata conclusione, il ricorrente ribadisce che gli errori percettivi indicati hanno influenzato il processo formativo della volontà, portando ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in loro assenza. 3. Il Procuratore generale, con una memoria scritta e nella discussione orale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto entrambi i motivi di ricorso non prospettano errori materiali o di fatto, ma il ricorrente si duole del profilo valutativo e non del profilo percettivo della prova, peraltro lamentando errori palesemente insussistenti o, comunque, non rilevanti per la decisione. 4. In data 02 gennaio 2026 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della parte civile CONSOB, ha depositato una memoria e le proprie conclusioni, sostenendo che: - il reato di ostacolo alla vigilanza è collegato all'accertamento della falsità del Prospetto di Aucap 2014, falsità accertata definitivamente con l'ordinanza Cass. civ. n. 32044 del 14/05/2025, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla CONSOB informazioni false mediante l'invio di tale prospetto; il presente ricorso straordinario, pertanto, è inammissibile o infondato, non avendo egli impugnato la condanna agli effetti civili per la indicata condotta di falso; - il ricorso, di fatto, non impugna la sentenza della Cassazione penale relativa al capo 2) dell'imputazione, perché lamenta solo l'errata valutazione dell'AQR sul c.d. capitale finanziato, mentre la condanna per il reato di cui al capo 2) si fonda sulla lettera datata 29/08/2014 a firma del [OSCURATO:PERSONA], contenente informazioni false e in contrasto con la normativa in tema di adeguatezza; - il ricorso straordinario è inammissibile perché chiede un sindacato di merito; - il ricorso è inammissibile perché le sue censure sono prive di decisività, in quanto lamenta l'errore nella valutazione dell'AQR, asseritamente ritenuto relativo solo al capitale finanziato, mentre la sentenza riconosce che gli accertamenti della BCE erano relativi anche alla valutazione dei crediti, e lamenta l'errata applicazione dei criteri per la valutazione del predetto capitale, mentre l'esatto dato numerico è indifferente per la decisione sul reato di ostacolo alla vigilanza. 5. In data 05 gennaio 2026 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, ha depositato una memoria e le proprie conclusioni, sostenendo che i motivi del ricorso sono inammissibili, infondati e strumentali, riproponendo i motivi già rigettati dalla sentenza impugnata, e privi di decisività: - la doglianza circa il fatto che l'AQR non avrebbe avuto ad oggetto la valutazione del capitale finanziato, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, è inammissibile, trattandosi della riproposizione del quarto motivo del ricorso ordinario, valutato e rigettato da tale sentenza, motivo in ordine al quale il ricorrente chiede, pertanto, solo una nuova e diversa valutazione, e indica, peraltro, un errore che, se esistente, non sarebbe decisivo, stante la valutazione della sentenza stessa circa la irrilevanza dell'AQR; - la doglianza circa l'errore nel non avere la sentenza rilevato che la quantificazione del capitale finanziato effettuata dalla BCE nel 2015 fosse più penalizzante per l'intermediario, è inammissibile perché riproduttiva del quinto motivo del ricorso ordinario già deciso e respinto, e perché indica un errore che, se esistente, sarebbe irrilevante, ed è comunque infondata; - la doglianza contenuta nel secondo motivo del ricorso straordinario, circa un errore di fatto che sarebbe stato commesso dalla sentenza nell'esaminare i risultati dell'AQR della BCE del 2014 in ordine al portafoglio creditizio, è inammissibile e comunque infondata, stante la motivazione della sentenza, che dimostra come le verifiche della BCE siano state prese in esame, valutando anche la rilevanza della modifica dei criteri di valutazione dei crediti intervenuta proprio nel 2014. 6. In data 05 gennaio 2026 il ricorrente, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha inviato una nota difensiva con cui ribadisce la sussistenza degli errori percettivi segnalati nel ricorso e la loro decisività, e cita una diversa sentenza emessa dalla Sez. 5 della Corte di cassazione in cui, in relazione al delitto di ostacolo alla vigilanza, i giudici hanno ricostruito il susseguirsi delle diverse normative in merito al capitale finanziato e all'obbligo della sua sottrazione dal patrimonio di vigilanza, riconoscendo che, come sostenuto dal ricorrente, i parametri successivi, introdotti dall'Unione Europea, sono più penalizzanti per l'intermediario, con la conseguenza che, nel suo caso, la valutazione avrebbe dovuto essere condotta applicando i parametri precedenti. La sentenza impugnata erra nella valutazione di maggiore penalizzazione, oltre ad errare nell'affermare che l'AQR condotto nel 2014 dalla BCE si sia occupato del capitale finanziato, e nel non tenere conto del fatto che la BCE, nel 2015, ritenne che la non corretta valutazione dei crediti deteriorati aveva portato ad un difetto di accantonamento pari a soli 23 milioni di euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, disciplinato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consente al condannato di impugnare un provvedimento emesso dalla Corte di cassazione, altrimenti non impugnabile, per chiedere la correzione di un errore materiale o di fatto. Questa Corte ha precisato che «L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Ha altresì statuito che «Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento» (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Rv.286048). Infine, deve tenersi conto anche del principio secondo cui «l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Rv. 259503), cosicché è onere del ricorrente dimostrare la decisività dell'errore prospettato (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 285553, tra le molte). Il ricorrente non si è attenuto a tali principi, in quanto gli errori da lui prospettati non appaiono avere natura percettiva, bensì, eventualmente, valutativa, ed in ogni caso egli non ha soddisfatto l'onere di dimostrarne la decisività, cioè di dimostrare che la decisione sarebbe stata diversa, in assenza di tali asseriti errori. 2. Il primo motivo del suo ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2.1. L'asserito errore che la sentenza impugnata avrebbe commesso, nell'affermare che l'AQR effettuato dalla BCE nel 2014 aveva avuto ad oggetto anche il cosiddetto capitale finanziato ed aveva ricostruito operazioni di tale natura per 286 milioni di euro, qualora sussistente, non appare decisivo. Il ricorrente cita, a dimostrazione della sua affermazione, il par. 2.5.3.2., nella parte in cui la sentenza menziona, tra parentesi, come ricostruito dalla BCE nel 2014 un “capitale finanziato” per l'ammontare sopra indicato, anche se, in realtà, la sentenza cita l'importo di 286 milioni come riconosciuto dallo stesso istituto bancario nel 2015. Nella prospettazione del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto esistente una prova in realtà mai acquisita, perché l'AQR effettuato dalla BCE nel 2014 non aveva avuto ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un “capitale finanziato”: la decisione circa l'omessa comunicazione dell'esistenza di tale capitale, e del suo ammontare, sarebbe quindi fondata su un accertamento mai compiuto. Al precedente par. 2.4.2.1., però, la sentenza riferisce con chiarezza che i giudici di appello hanno valutato l'esistenza del “capitale finanziato”, e la sua omessa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia nelle quattro segnalazioni periodiche inviate nel 2013, «anche al di là e a prescindere di quanto al riguardo accertato dalla BCE nel 2014, in sede di AQR» (pag. 27 della sentenza impugnata), ed hanno perciò ritenuto provata la condotta omissiva, costituente elemento oggettivo del reato contestato, perché l'esistenza delle “azioni baciate”, per un importo 157 milioni di euro, era stata accertata dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia (così al par. 2.5.3.1.). In quello stesso paragrafo la sentenza impugnata riporta che l'ispettore della BCE Nardone, componente del team ispettivo della BCE nel 2015, ha riferito che anche la BCE accertò l'esistenza di “capitale finanziato” per 183,4 milioni, ed il ricorso, alla pag. 6, cita detto ispettore come un testimone della BCE che si è occupato, nel 2015, di «ispezioni sul capitale finanziato». 2.2. La Corte di cassazione, pertanto, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di appello perché essa ha valutato dimostrata la sussistenza di operazioni di “capitale finanziato”, mai comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, dalle indagini svolte e dagli accertamenti compiuti dagli ispettori di detto istituto, «anche al di là e a prescindere di quanto al riguardo accertato dalla BCE nel 2014, in sede di AQR». Al successivo paragrafo 2.5.3.2., inoltre, la Corte di cassazione ha ribadito la non necessità, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, di una quantificazione esatta dell'importo del “capitale finanziato” mai comunicato, non prevedendo tale reato alcuna soglia di rilevanza dello scostamento dal vero del patrimonio di vigilanza dichiarato. La sussistenza del reato consistente nell'omessa comunicazione della esistenza di un “capitale finanziato”, quindi, è stata ritenuta provata non dagli accertamenti compiuti dalla BCE, bensì dagli accertamenti compiuti, nel 2013, dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, che sarebbero stati confermati, nel 2015, dalle ammissioni provenienti dallo stesso istituto di credito oltre che dalle successive verifiche della BCE. L'eventuale errore commesso dalla sentenza impugnata nel ritenere che la BCE avesse verificato l'esistenza di tale capitale anche nel 2014, mentre lo ha sicuramente verificato ed accertato nel 2015, errore la cui sussistenza è dubbia perché, come detto, l'importo di 286 milioni di euro è in realtà riferito come riconosciuto dalla banca stessa nel 2015, risulta pertanto non decisivo: la sua eliminazione non porterebbe ad una decisione diversa, avendo la Corte di cassazione ritenuto dimostrato l'elemento oggettivo del reato non attraverso eventuali accertamenti compiuti dalla BCE nel 2014, ma attraverso quelli svolti dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, prova in ordine alla quale il ricorrente non denuncia alcun errore percettivo. Peraltro la sentenza impugnata, al par. 2.6. in cui esamina la sussistenza, nella condotta di reato contestata al ricorrente, della necessaria offensività, ribadendo l'irrilevanza della entità economica delle operazioni pericolose taciute, ricorda che l'esistenza delle predette “oprazioni baciate”, mai comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, è stata riconosciuta anche dal consulente di parte prof. Gualtieri, seppure nel minor importo di 52-53 milioni di euro a fronte di quello di 132 milioni accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia nel 2013, dopo le controdeduzioni della banca (par. 2.6.3.1.), e di quello di 59,7 milioni di euro successivamente confermato dalla BCE, sulla base di criteri diversi e più restrittivi (par. 2.6.4.1.). La sentenza conferma ancora una volta, pertanto, che la prova della esistenza di “operazioni baciate”, e quindi di un “capitale finanziato”, mai comunicato alle Autorità di vigilanza, è data dalle ispezioni condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, il cui esito è stato confermato, anche se per importi minori, dalla BCE, e dallo stesso consulente della difesa. Anche alla luce di questa ulteriore precisazione, pertanto, la non decisività dell'errore denunciato nel primo motivo di ricorso, qualora effettivamente esistente, emerge con evidenza, e impone di valutare come infondato il ricorso stesso. 2.3. Questo motivo di ricorso è invece inammissibile nella parte in cui denuncia come errore percettivo della sentenza impugnata l'affermazione secondo cui la stima fatta dalla BCE nel 2015 sulle “azioni baciate” sarebbe fondata su parametri più favorevoli all'intermediario, essendo questi risultati, in realtà, più penalizzanti: tale affermazione è, palesemente, una valutazione circa gli effetti di tali parametri, la cui eventuale erroneità non attiene alla percezione di atti del processo, ma alla loro interpretazione, e non è pertanto oppugnabile con il ricorso straordinario per errore di fatto. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1. L'affermazione del ricorrente, secondo cui l'occultamento dell'effettivo ammontare dei crediti deteriorati sarebbe stato erroneamente ritenuto provato dall'accertamento della BCE, dal momento che questa aveva valutato tale ammontare sulla base di parametri non vigenti nel 2013, è infondata. La sentenza impugnata, ai par. 2.4.2.2. e 2.5.3.3., e poi al par. 2.6.3.2., ricorda che la mancata svalutazione dei crediti deteriorati fu accertata dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, nel 2013, i quali chiesero a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare rettifiche per 250 milioni, individuando ben 200 pratiche relative a crediti deteriorati, classificati come in bonis mediante le pratiche scorrette descritte al successivo par. 2.6.4.2. In quest'ultimo paragrafo si precisa che l'esistenza di una prassi di mantenimento in bonis di crediti in realtà deteriorati, accertata dagli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, è stata riscontrata «dalle successive verifiche della BCE (AQR 2014 e ispezione 2015)»: la prova della sussistenza di tale condotta, pertanto, è stata individuata nella ispezione della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia svoltasi nel 2013, con l'applicazione dei criteri di valutazione allora vigenti, e non nelle verifiche compiute, successivamente, dalla BCE. In quest'ultimo paragrafo, inoltre, la sentenza impugnata prende atto della doglianza del ricorrente, secondo cui la BCE avrebbe applicato, nell'indicare l'ammontare degli ulteriori accantonamenti necessari a causa della maggiore svalutazione dei crediti, delle regole innovative rispetto a quelle vigenti nel 2013, e la respinge per la sua genericità, non avendo egli indicato quali crediti, classificati in bonis secondo le regole vigenti nel 2013, sarebbero stati trasferiti tra i crediti in sofferenza solo per effetto di tali nuove regole. 3.2. La sentenza impugnata, pertanto, ha preso atto dell'esistenza di due diversi criteri di valutazione, ma ha ritenuto sussistente il reato di ostacolo alla vigilanza, anche quanto all'omessa svalutazione dei crediti deteriorati e quindi alla falsa rappresentazione del “portafoglio crediti”, facendo riferimento agli accertamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia nel 2013 applicando i parametri vigenti in quel momento, accertamenti peraltro riscontrati dalla BCE: al par. 2.6.3.2., già menzionato, si afferma infatti che tale falsa rappresentazione, che aveva indotto la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia a chiedere rettifiche per 250 milioni di euro sui singoli fascicoli ed un ulteriore accantonamento anche per i crediti in bonis, «integra condotta che ... si presenta ictu oculi come connotata da una significativa carica di decettività e, pertanto, come concretamente idonea a mettere in pericolo il corretto esercizio dell'attività di vigilanza». In relazione a tale elemento non appare, quindi, sussistente alcun errore percettivo da parte della Corte di cassazione, che risulta avere tenuto conto della diversità dei criteri di valutazione applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia nel 2013 e dalla BCE nel 2014 e nel 2015. 3.3. Anche in questo caso, peraltro, il ricorrente non ha assolto all'onere di provare la decisività dell'errore di fatto prospettato, dal momento che egli stesso, nel ricorso, afferma che, secondo la BCE, l'applicazione dei criteri valutativi previgenti imponeva un maggior accantonamento, in relazione ai crediti deteriorati, di «soli» 23 milioni di euro, ma non spiega perché tale accertamento giustificherebbe una pronuncia assolutoria, atteso che esso conferma l'esistenza della condotta di ostacolo alla vigilanza, anche se commessa occultando valori inferiori. 4. Il ricorso è infondato anche perché non si confronta con tutte le ragioni che hanno determinato la Corte di cassazione a ritenere correttamente motivata la condanna pronunciata dalla Corte di appello per il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. Come chiaramente precisato ai par. 2.4.2.3., 2.6.3.2. e 2.6.4.3., tale reato è stato ritenuto sussistente anche per l'omessa comunicazione dei “rischi operativi”, cioè «i rischi di perdite derivanti da inadeguatezze o disfunzioni organizzative innescati da cause esogene», provocati da accordi stipulati con singoli soggetti e dai reclami di numerosi clienti per gli “scavalchi”: la Corte di cassazione, infatti, nel valutare la sentenza della Corte di appello, ha ritenuto che «l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui il mancato inserimento nel patrimonio di vigilanza della deduzione legata a questi concreti ed effettivi rischi era tale da integrare una falsa comunicazione all'autorità di vigilanza, suscettibile di ostacolarne l'esercizio delle funzioni, non presenta alcun profilo di illogicità evidente». La condotta indicata, pertanto, è stata ritenuta configurare il reato contestato, unitamente alle condotte di omessa comunicazione dell'esistenza del “capitale finanziato” e di occultamento dei crediti deteriorati, ma in ordine a tale decisione il ricorrente non ha lamentato la sussistenza di alcun errore percettivo. L'eventuale individuazione degli errori lamentati nel ricorso, pertanto, non porterebbe all'esclusione della condanna, che rimarrebbe fondata su questa ulteriore condotta. Appare pertanto evidente, anche sotto questo profilo, l'infondatezza del ricorso, per la mancata indicazione della decisività degli errori prospettati. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, stante la conferma delle statuizioni civili, al rimborso delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili, liquidate come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] d'Italia che liquida in complessivi euro 5.530,00, oltre accessori di legge, nonché di quelle sostenute dalla parte civile CONSOB che liquida in complessivi euro 6.332,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]