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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11434/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso teso a censurare il trattamento sanzionatorio (in ragione del sensibile discostannento dal minimo edittale) e la mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identici motivi confutati con corretti argomenti giuridici e pertinenti riferimenti in fatto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, per giustificare entrambi i profili, la valenza dei precedenti penali e la circostanza di aver commesso il fatto durante il tempo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, elementi che, contrariamente a quanto osservato nei motivi di ricorso, ben possono fondare differenti questioni comunque complessivamente implicanti la valutazione dei presupposti ex art. 133 cod. pen., tenuto conto della contestata recidiva e della quantificazione della pena determinata in un anno di reclusione; che quanto a graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che, invero, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il rinvio a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso teso a censurare il trattamento sanzionatorio (in ragione del sensibile discostannento dal minimo edittale) e la mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identici motivi confutati con corretti argomenti giuridici e pertinenti riferimenti in fatto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, per giustificare entrambi i profili, la valenza dei precedenti penali e la circostanza di aver commesso il fatto durante il tempo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, elementi che, contrariamente a quanto osservato nei motivi di ricorso, ben possono fondare differenti questioni comunque complessivamente implicanti la valutazione dei presupposti ex art. 133 cod. pen., tenuto conto della contestata recidiva e della quantificazione della pena determinata in un anno di reclusione; che quanto a graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che, invero, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il rinvio a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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