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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13356/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Siena di accoglimento parziale di reclamo risarcitorio ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affatto apparente, ma effettiva, ed esprime una valutazione che si muove nell'ambito dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso, in realtà, censura la motivazione con argomenti di merito, con la conseguente inammissibilità, atteso che lo stesso è ammesso solo per violazione di legge.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Siena di accoglimento parziale di reclamo risarcitorio ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affatto apparente, ma effettiva, ed esprime una valutazione che si muove nell'ambito dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso, in realtà, censura la motivazione con argomenti di merito, con la conseguente inammissibilità, atteso che lo stesso è ammesso solo per violazione di legge. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]