CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
depositata il 24/05/2022 R.G.N.732/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26178/2022Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 12085/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte diappello di Napoli, in riforma della sentenza di primogrado, di integrale rigetto della domanda di GiuseppeCoppola, ha condannato la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] diRusso Ciro al pagamento in favore del Coppola dellasomma di euro 19.258, 22, oltre accessori, a titolo didifferenze retributive dovute in relazione all’orarioosservato di 50 ore settimanali, di tfr e di indennità dipreavviso.2. Per la cassazione della decisione ha propostoricorso [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi;la parte intimata non ha svolto attività difensiva.3. All’esito della camera di consiglio il Collegio si èriservato il deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrentededuce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazionedell’art. 2094 c.c. censurando la sentenza impugnata peravere presupposto la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato sulla base del solo riferimento all’orario dilavoro osservato dal Coppola, senza verificare inNumero registro generale 26178/2022Numero sezionale 810/2026conformità del parametro normativo dell’eterodirezioneN u mero di raccolta generale 12085/2026Data pubblicazione 30/04/2026se l’attività prestata fosse espletata con le modalitàtipiche della subordinazione.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art.360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697, 1226, 1322, 2069 e 20760 c.c. e degliartt. 36 e 111 Cost. censurando la sentenza impugnataper avere, nella determinazione del dovuto, fattoapplicazione parametrica del c.c.n.l. metalmeccanicapiccola e media industria, senza che la questione relativaall’applicazione del contratto collettivo, rigettata in primecure, avesse costituito oggetto di impugnazione specificada parte del Coppola.3. Con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2070e 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost. censurando la sentenzaimpugnata per avere riconosciuto emolumenti, qualimensilità aggiuntive ed altre indennità, che, avendoorigine contrattuale, non potevano trovare applicazioneper l’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il contrattocollettivo era stato utilizzato non in via diretta ma soloin via parametrica al fine della verifica del rispetto di untrattamento economico non inferiore al minimocostituzionale.4. Il primo motivo di ricorso è fondato con effetto diassorbimento degli ulteriori motivi.4.1. La sentenza impugnata ha ritenuto lasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (configurante res controversa alla luce dello storico di liteNumero registro generale 26178/2022Numero sezionale 810/2026della sentenza medesima – v. sentenza , pag. 2) facendoN umero di raccolta generale 12085/2026Data pubblicazione 30/04/2026esclusivo riferimento alla circostanza che secondoquanto risultante dalla prova orale il Coppola provvedevaalla raddrizzatura dei veicoli industriali incidentatiprestando la propria attività nel reparto di carpenteriapesante e che osservava un orario settimanale di 50 ore( dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì edalle ore 8 alle ore 13,00, il sabato). In tal modo hamostrato di valorizzare, al fine della verifica demandata,essenzialmente il dato relativo all’orario di lavoro, senzasvolgere ulteriori accertamenti concernenti la concretamodalità di espletamento della prestazione, inparticolare sotto il profilo dell’assoggettamento al poteredirettivo, organizzativo e disciplinare dell’odiernaricorrente.4.2. Come è noto, requisito fondamentale delrapporto di lavoro subordinato - ai fini della suadistinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolodi soggezione del lavoratore al potere direttivo,organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il qualediscende dall'emanazione di ordini specifici, oltre chedall'esercizio di una assidua attività di vigilanza econtrollo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzatacon riguardo alla specificità dell'incarico conferito allavoratore e al modo della sua attuazione, fermorestando che ogni attività umana economicamenterilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavorosubordinato sia di rapporto di lavoro autonomo.Numero registro generale 26178/2022Numero sezionale 810/20264.3. Elemento indefettibile - quindi – del rapporto diN umero di raccolta generale 12085/2026Data pubblicazione 30/04/2026lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contemporispetto a quello di lavoro autonomo - è lasubordinazione, intesa come vincolo di soggezionepersonale del prestatore al potere direttivo del datore dilavoro, che inerisce alle intrinseche modalità disvolgimento delle prestazioni lavorative e non giàsoltanto al loro risultato, mentre hanno caratteresussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementidel rapporto di lavoro (quali, ad esempio, lacollaborazione, l'osservanza di un determinato orario, lacontinuità della prestazione lavorativa, l'inserimentodella prestazione medesima nell'organizzazioneaziendale e il coordinamento con l'attivitàimprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e laforma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare lasubordinazione o, comunque, dall'assumere valoredecisivo ai fini della prospettata qualificazione delrapporto - possono, tuttavia, essere valutatiglobalmente, appunto, come indizi della subordinazionestessa, tutte le volte che non ne sia agevolel'apprezzamento diretto a causa di peculiarità dellemansioni, che incidano sull'atteggi arsi del rapporto.4.4. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavorocome autonomo o subordinato, è censurabile in sede dilegittimità soltanto la determinazione dei criteri generalie astratti da applicare al caso concreto, cioèl’individuazione del parametro normativo, mentrecostituisce accertamento di fatto, come taleincensurabile in detta sede se sorretto da motivazioneNumero registro generale 26178/2022adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 12085/2026valutazione delle risultanze processuali al fine dellaData pubblicazione 30/04/2026verifica di integrazione di tale parametro (v. Cass., n.17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n.13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n.14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).4.5. L’accertamento della sussistenza della naturasubordinata del rapporto quale operata dalla Corte dimerito non è conforme al parametro normativo dettatodall’art. 2094 c.c. .4.6. Il giudice di appello ha infatti trascurato ogniverifica sia in ordine alla sussistenza dell’eterodirezione,vale a dire al concreto assoggettamento del Coppola alpotere direttivo, organizzativo e disciplinare dellasocietà, sia in ordine al ricorrere di un complesso di indicisussidiari, da valutare globalmente, al fine di pervenireall’accertamento della effettiva natura del rapportodedotto. In questa prospettiva, il mero riferimentoall’orario di lavoro osservato, non corroborato da nessunulteriore elemento attinente sia al contenuto dellaprestazione sia alle sue concrete modalità di esplicazioninell’ambito del contesto organizzativo della società,costituisce un dato in sé neutro ed in quanto taleinidoneo a sorreggere l’accertamento alla base deldecisum .5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbela necessità di esame degli ulteriori motivi incentratirispettivamente sull’individuazione del contrattocollettivo applicabile ( secondo motivo) e sulla concretaNumero registro generale 26178/2022Numero sezionale 810/2026determinazione del dovuto (terzo motivo).N umero di raccolta generale 12085/2026Data pubblicazione 30/04/2026Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altriCassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversacomposizione, alla quale demanda il regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18febbraio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]