CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27134/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16117-2019 proposto daL [OSCURATO:PERSONA] 44 se- Torr-~-i-A-* - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati - avverso la sentenza n. 1661/2018 della Corte d'Appello di Genova del 29 novembre 2018 Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue: "- con atto di citazione del 19 luglio 2016 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 60 [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la licenza per finita locazione; - il convenuto contestava la domanda deducendo che la raccomandata di non rinnovo del contratto di locazione dell'immobile sito in Alassio, oggetto di locazione commerciale, non era arrivata alla sede della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] in quanto indirizzata a persona sbagliata ([OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritirato la busta a lui indirizzata); -il giudice di primo grado con sentenza n. 80/2017 dichiarava "convalida lo sfratto per finita locazione ed ordinava a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] il rilascio dell'immobile al 28 febbraio 2017; - costituitosi in giudizio l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello insistendo su quanto già discusso in primo grado; - la Corte d'Appello, con la sentenza n. 1661/2018, oggetto dell'odierno ricorso, in parziale accoglimento dell'appello dichiarava non applicabile la sanzione di cui all'art. 8 d.lgs. 28/2010". [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi. La trattazione del ricorso è stata disposta ai sensi dell'art. 380 -bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, insistendo circa il fatto che la raccomandata a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contenente la comunicazione di mancato rinnovo del contratto fosse stata inviata e ritirata da terzi 2. Con il secondo motivo la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di Savona n. 80/2017, per avere il giudice proceduto nella trattazione della causa nonostante la dismissione del mandato da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la impossibilità di trovare dei sostituti. 3. Il ricorso risulta proposto personalmente dalla parte, [OSCURATO:PERSONA], che non è un avvocato abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione, il quale avrebbe potuto esercitare il ministero della difesa personale, ai sensi dell'art. 364 c.p.c., in relazione all'art. 86 c.p.c. Tanto determina l'inammissibilità del ricorso. Peraltro, il ricorso nemmeno risulta notificato alle indicate controparti; il che integrerebbe ulteriore ragione di inammissibilità. 4. Va, di conseguenza, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 5. Non è luogo a provvedere sulle spese. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Yd-ovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema