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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 34946/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il GM del Tribunale di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Boukhàsr(a Youssef responsabile del reato di furto di un giubbotto di pelle sottratto al negozio Connbipel presso il [OSCURATO:PERSONA] ed, escluse le aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178 lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen.- omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato.

Deduce che presso il domicilio eletto dall'imputato è stato notificato a mezzo pe9, in data 4 gennaio 2018, decreto di citazione a giudizio in grado di appello O inerente altro imputato ed altro processof seppure fissato dinanzi alla Corte d'appello di Ancona lo stesso giorno ovvero 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è infondato.

Ed invero dall'esame degli atti risulta che in data 4.1.2018 il Presidente della Corte d'appello di Ancona ha emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fissando per la celebrazione del giudizio la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il decreto de quo risulta essere stato notificato all'imputato a mezzo pec presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, ove il Boukhama era elettivamente domiciliato.

Peraltro all'udienza fissata dinanzi alla Corte di appello di Ancona era presente il sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale nulla ha eccepito con i riguardo alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio.

In conclusione il ricorso è infondato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 9 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il GM del Tribunale di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Boukhàsr(a Youssef responsabile del reato di furto di un giubbotto di pelle sottratto al negozio Connbipel presso il [OSCURATO:PERSONA] ed, escluse le aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 100,00 di multa. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178 lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen.- omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato. Deduce che presso il domicilio eletto dall'imputato è stato notificato a mezzo pe9, in data 4 gennaio 2018, decreto di citazione a giudizio in grado di appello O inerente altro imputato ed altro processof seppure fissato dinanzi alla Corte d'appello di Ancona lo stesso giorno ovvero 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è infondato. Ed invero dall'esame degli atti risulta che in data 4.1.2018 il Presidente della Corte d'appello di Ancona ha emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fissando per la celebrazione del giudizio la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il decreto de quo risulta essere stato notificato all'imputato a mezzo pec presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, ove il Boukhama era elettivamente domiciliato. Peraltro all'udienza fissata dinanzi alla Corte di appello di Ancona era presente il sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale nulla ha eccepito con i riguardo alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio. In conclusione il ricorso è infondato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 giugn
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