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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23433/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,30/31 2°22_ La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data(21 ottobre' 202ígn parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sciacca, in data 27 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena allo stesso inflitta in relazione ai reati di tentata estorsione, diffamazione, violazione della privacy nella misura di anni 2, mesi 8 di reclusione ed C 1600,00 di multa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali sono stati evidenziati i plurimi e concordanti elementi di prova sulla base dei quali si perveniva alla conclusione della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] costituiti dalla attendibile dichiarazione della persona offesa riscontrata anche dai messaggi sms inviatile dall'imputato ritenuti correttamente dal contenuto inequivocabilmente intimidatorio; Rilevato ancora che analogamente reiterativa appare la richiesta di rinnovazione istruttoria rispetto alla quale del tutto completa e congrua si ravvisa essere la motivazione del rigetto dell'istanza contenuta nella sentenza di appello ove si sottolineano diversi aspetti sia in diritto che in fatto preclusivi dell'accoglimento; che infine appare del tutto generico il motivo sulla dedotta prescrizione che non si confronta con le sospensioni disposte nel corso del giudizio per complessivi anni 1 e giorni 28; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere stens! Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,30/31 2°22_ La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data(21 ottobre' 202ígn parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sciacca, in data 27 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena allo stesso inflitta in relazione ai reati di tentata estorsione, diffamazione, violazione della privacy nella misura di anni 2, mesi 8 di reclusione ed C 1600,00 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali sono stati evidenziati i plurimi e concordanti elementi di prova sulla base dei quali si perveniva alla conclusione della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] costituiti dalla attendibile dichiarazione della persona offesa riscontrata anche dai messaggi sms inviatile dall'imputato ritenuti correttamente dal contenuto inequivocabilmente intimidatorio; Rilevato ancora che analogamente reiterativa appare la richiesta di rinnovazione istruttoria rispetto alla quale del tutto completa e congrua si ravvisa essere la motivazione del rigetto dell'istanza contenuta nella sentenza di appello ove si sottolineano diversi aspetti sia in diritto che in fatto preclusivi dell'accoglimento; che infine appare del tutto generico il motivo sulla dedotta prescrizione che non si confronta con le sospensioni disposte nel corso del giudizio per complessivi anni 1 e giorni 28; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere stens! Il
Sentenza Cassazione n. 23433/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris