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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21047/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la pronuncia di cui in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (anche) per il reato di furto.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non derubricare il reato ascritto in mero tentativo di furto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 2), è fondato esclusivamente su motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (pag. 2-3), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. A quanto innanzi è appena il caso di aggiungere, circa la prospettata derubricazione, la corretta applicazione da parte del giudice di merito del principio di diritto, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, per cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex plurimis: Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Carchilo, Rv. 282599, in motivazione, che argomenta anche in forza dei precedenti arresti delle Sezioni Unite in materia; Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266).

Circostanza che la Corte territoriale, con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto esente da vizi, ha ritenuto accertata avendo l'imputata conseguito, ancorché per breve tempo, la piena autonomia del bene sottratto all'interno dell'esercizio commerciale essendosi con esso allontanata dal /ocus commissi delicti per essere poi bloccata dalle forze dell'odine solo in quanto allertate da un passante, che si era dato al suo inseguimento all'esito della richiesta di aiuto di una commessa.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la pronuncia di cui in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (anche) per il reato di furto. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non derubricare il reato ascritto in mero tentativo di furto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 2), è fondato esclusivamente su motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (pag. 2-3), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. A quanto innanzi è appena il caso di aggiungere, circa la prospettata derubricazione, la corretta applicazione da parte del giudice di merito del principio di diritto, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, per cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex plurimis: Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Carchilo, Rv. 282599, in motivazione, che argomenta anche in forza dei precedenti arresti delle Sezioni Unite in materia; Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Circostanza che la Corte territoriale, con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto esente da vizi, ha ritenuto accertata avendo l'imputata conseguito, ancorché per breve tempo, la piena autonomia del bene sottratto all'interno dell'esercizio commerciale essendosi con esso allontanata dal /ocus commissi delicti per essere poi bloccata dalle forze dell'odine solo in quanto allertate da un passante, che si era dato al suo inseguimento all'esito della richiesta di aiuto di una commessa. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 202
Sentenza Cassazione n. 21047/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris