CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 40568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la ordinanza del 17/05/2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Alessandria che il 6 maggio 2022 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di grammi 415 di sostanza stupefacente del tipo hashish di cui agli art.t. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo plurimi vizi della motivazione con riferimento alla denegata sostituzione della misura cautelare in atto con altra, meno afflittiva, misura coercitiva, da disporre eventualmente in un luogo diverso da quello in cui si sarebbe svolta la contestata attività delittuosa, avuto riguardo alla presenza di precedenti penali non specifici a carico dell'indagato e all'assenza di precedenti per evasione. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative esposte a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta. 2. L'ordinanza impugnata, invero, ha dato conto dell'inserimento dell'indagato all'interno di un circuito criminale ben collaudato e ha fatto riferimento, in tal senso, alle consistenti pendenze debitorie legate allo svolgimento della sua illecita attività e alla correlata esigenza di recidere i rapporti intercorsi con clienti e fornitori delle sostanze stupefacenti, coerentemente ritenendo insufficiente, a tal fine, una misura cautelare meno afflittiva, sia in ragione delle modalità di svolgimento e del luogo di consumazione della condotta provvisoriamente ascrittagli in sede cautelare (v. pag. 6 dell'ordinanza), sia in considerazione del negativo rilievo assegnato ai precedenti penali a carico. Al riguardo, pertanto, il Tribunale ha motivatamente formulato una prognosi di recidiva che, allo stato, giustifica il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare, prendendo in esame anche l'eventualità che l'attività criminale possa protrarsi nonostante la detenzione in un luogo di privata dimora e in tal guisa confermando la misura in essere non al fine di scongiurare un ipotetico pericolo di evasione, ma per garantire l'interruzione della condotta, a fronte della rilevata necessità di assicurare la recisione di ogni legame con persone dedite all'illecito commercio di stupefacenti.3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliali in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente; esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.I11. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 settembre 2022