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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34381/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 16 novembre 1958 avverso _ . .am, la orte di appel o di Napoli del 28 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; kette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché colpevole della calunnia reale realizzata in concorso con la moglie, [OSCURATO:PERSONA], parimenti condannata in primo grado ma non appellante.

Tanto per aver denunziato falsamente lo smarrimento di un assegno bancario tratto, su un conto corrente intestato alla Aiello, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e da questi girato a [OSCURATO:PERSONA], che ebbe vanamente a presentarlo per l'incasso.

2. Nel ricorso, dopo un argomentato sunto riepilogativo del tenore delle decisioni di primo e secondo grado e dei rilievi prospettati in appello, si deducono tre diverse censure, due delle quali dirette a mettere in discussione il giudizio di responsabilità, la terza tesa a contestare il giudizio sulla ritenuta recidiva.

3. Sotto il primo versante, si lamenta in primo luogo il difetto integrale di motivazione quanto al tenore dei motivi di appello diretti a mettere in crisi la ricostruzione fattuale privilegiata in primo grado, frutto di mere supposizioni e non coerente alle emergenze istruttorie che, piuttosto, davano conto /per un verso/della autonoma scelta della Aiello di procedere alla denunzia senza discuterne con i familiari, della inconsapevolezza della stessa con riguardo agli accordi, sottesi alla consegna del titolo, intercorsi tra Contò e il figlio [OSCURATO:PERSONA], che a tanto aveva provvedutofmentre non risultava in alcun modo provata la comunicazione resa dall'istituto trattario, al momento dell'incasso, relativa al nominativo del primo prenditore; per altro verso, le risultanze istruttorie confermavano l'assenza di consapevolezza in capo al ricorrente della presentazione dell'assegno all'incasso, dei contatti tra la moglie e l'istituto trattario dopo la negoziazione del titolo, della presentazione della denunzia da parte della moglie. ~4~ La difesa, agganciandosi a tali ultimi risvolti argomentativi, lamenta anche dif ttp, di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 110 cod. pen., 7z 4- v al concorso morale attribuito al ricorrente rispetto alla condotta materiale tenuta dalla moglie, non avendo la Corte precisato i termini del contributo offerto nell'occasione dall'imputato.

4. Con il terzo motivo, infine, si contesta il giudizio speso in relazione alla recidiva, reso senza precisare la relazione qualificata corrente tra la condotta a giudizio e i precedenti valorizzati al fine, trascurando in particolare di dare rilievo al lasso temporale occorso tra i diversi fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito.

2. I primi due motivi meritano una trattazione unitaria.

2.1. La lettura delle due sentenze di merito diconto di una situazione in fatto ancorata ad elementi incontroversi, non contrastati, con la dovuta specificità, dal ricorso.

Emerge, in particolare, che l'assegno falsamente (denunziato come) smarrito venne consegnato al Contò, cugino del ricorrente, su sollecitazione di quest'ultimo, come evidenziato dal figlio dei due imputati, Giovanni, sentito sul punto.

Altrettanto pacificamente, alla compilazione del titolo consegnato al Contò procedette [OSCURATO:PERSONA], che per ragioni di organizzazione imprenditoriale aveva la materiale disponibilità del relativo carnet; ed è altrettanto incontroverso che il patto sotteso alla consegna era quello di non portare l'assegno all'incasso, impegno disatteso dal Contò che lo monetizzò tramite il [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo ebbe a negoziarlo.

2.2. In questa cornice, perdono consistenza le censure esposte dal ricorso.

Non rileva infatti il dato relativo alla consegna dell'assegno al Contò, se effettuata da [OSCURATO:PERSONA] o dal padre.

Rileva piuttosto che tale consegna si inquadrava in un contesto di continui scambi di titoli che intercorrevano tra i due cugini.

Né assume rilievo la causale effettiva della detta consegna, indifferente al fine, non essendo in contestazione l'accordo sotteso alla stessa.

2.3. Sempre in fatto, risulta non contestato il dato in forza del quale, dopo la negoziazione, l'istituto trattario ebbe a contattare il traente - la Aiello - e che solo dopo tale contatto quest'ultima procedette alla denunzia di smarrimento.

Ora, se può condividersi la linea difensiva laddove si evidenzia che tale ultima circostanza ( quella relativa al contatto tra istituto trattario e traente) non consente di affermare, anche in via meramente logica, che tanto determinò in capo alla Aiello la piena consapevolezza che l'assegno era stato tratto in favore del cugino del marito, per forza di cose noto alla moglie (atteso che, salva l'ipotesi dell'incasso avvenuto direttamente in filiale, la banca interessata non vede a terminale il nominativo del primo prenditore); per altro verso, rilevano sul punto altre indicazioni logiche rassegnate dal Tribunale, replicate dalla Corte del merito e non scalfite dalle argomentazioni critiche della difesa, che su tale contatto tra traente e trattario fanno leva alla luce di un percorso logico che non merita censure.

2.3.1. In primo luogo, assume certamente rilievo il fatto che la disponibilità Il materiale del carnet era sottratta alla Aiello.

Quest'ultima, dunque, come coerentemente messo in evidenza dai giudici del merito, prima di poter affermare, in effettiva buona fede, di nulla sapere di quel titolo portato all'incasso presso l'istituto trattario, non avrebbe che potuto parlarne con i familiari.

E che tale contatto ebbe a svolgersi coinvolgendo anche il ricorrente è un dato che ha trovato conferma nelle stesse dichiarazioni di quest'ultimo, messe in luce dalla sentenza di primo grado (pagina 5), laddove si evidenzia come, per quanto affermato proprio da [OSCURATO:PERSONA], in famiglia si discusse del titolo in questione.

2.3.2. Tanto rende non manifestaZica la conclusione relativa alla ritenuta consapevolezza sia della Aiello, sia del ricorrente quanto alle connotazioni del titolo negoziato oggetto della comunicazione resa dalla banca alla Aiello, ancor più considerando il brevissimo lasso di tempo trascorso tra la consegna, la negoziazione del titolo e la denunzia di smarrimento, correttamente ritenuta falsa.

2.4. Se dunque si rimarca che, in linea con il percorso tracciato dai giudici del merito: - la Aiello denunziò lo smarrimento con l'obiettivo di bloccare l'incasso del titolo, come confermato dallo stesso ricorrente; - e che, per altro verso, l'intera operazione sottostante, disattesa dal contegno del Contò, vedeva nell'imputato un protagonista principale dell'accordo sotteso alla consegna del titolo; ecco che si perviene in termini di non manifesta illogicità/al concorso morale di [OSCURATO:PERSONA], per aver il ricorrente logicamente supportato se non a monte f istigato la condotta materiale della moglie al fine di neutralizzare l'iniziativa del cugino, contraria ai patti sottesi alla consegna del titolo, dallo stesso direttamente concordati.

Da qui l'infondatezza delle doglianze spese con i primi due motivi.

3. Una sorte non diversa merita il terzo motivo di ricorso.

Se è vero che la Corte del merito non ha affrontato direttamente il tema inerente alla recidiva, oggetto di specifico motivo di appello, è altrettanto incontrovertibile che nel valutare il bilanciamento tra circostanze opposte (compresa la recidiva) ha disatteso l'unica effettiva ragione di contestazione sollevata sul punto dalla difesa (la risalenza nel tempo del precedente specifico valorizzato al fine), secondo linee logiche implicitamente recuperate dalla sentenza di primo grado e caratterizzate da una immediata autoevidenza: la peculiarità della condotta di reato a giudizio, ove ribadita anche a distanza di tempo, lascia coerentemente pensare ad una tendenza a delinquere, con riguardo a siffatti agiti illeciti, non sopita dalla risalenza del precedente, a conferma di una maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio.

D

4. Da qui la definitiva infondatezza del ricorso cui segue la condanna del Ce, ricorrente al pagamento delle spese processuali C.1 E P.Q.M.

CD (2) j Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 16 novembre 1958 avverso _ . .am, la orte di appel o di Napoli del 28 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; kette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché colpevole della calunnia reale realizzata in concorso con la moglie, [OSCURATO:PERSONA], parimenti condannata in primo grado ma non appellante. Tanto per aver denunziato falsamente lo smarrimento di un assegno bancario tratto, su un conto corrente intestato alla Aiello, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e da questi girato a [OSCURATO:PERSONA], che ebbe vanamente a presentarlo per l'incasso. 2. Nel ricorso, dopo un argomentato sunto riepilogativo del tenore delle decisioni di primo e secondo grado e dei rilievi prospettati in appello, si deducono tre diverse censure, due delle quali dirette a mettere in discussione il giudizio di responsabilità, la terza tesa a contestare il giudizio sulla ritenuta recidiva. 3. Sotto il primo versante, si lamenta in primo luogo il difetto integrale di motivazione quanto al tenore dei motivi di appello diretti a mettere in crisi la ricostruzione fattuale privilegiata in primo grado, frutto di mere supposizioni e non coerente alle emergenze istruttorie che, piuttosto, davano conto /per un verso/della autonoma scelta della Aiello di procedere alla denunzia senza discuterne con i familiari, della inconsapevolezza della stessa con riguardo agli accordi, sottesi alla consegna del titolo, intercorsi tra Contò e il figlio [OSCURATO:PERSONA], che a tanto aveva provvedutofmentre non risultava in alcun modo provata la comunicazione resa dall'istituto trattario, al momento dell'incasso, relativa al nominativo del primo prenditore; per altro verso, le risultanze istruttorie confermavano l'assenza di consapevolezza in capo al ricorrente della presentazione dell'assegno all'incasso, dei contatti tra la moglie e l'istituto trattario dopo la negoziazione del titolo, della presentazione della denunzia da parte della moglie. ~4~ La difesa, agganciandosi a tali ultimi risvolti argomentativi, lamenta anche dif ttp, di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 110 cod. pen., 7z 4- v al concorso morale attribuito al ricorrente rispetto alla condotta materiale tenuta dalla moglie, non avendo la Corte precisato i termini del contributo offerto nell'occasione dall'imputato. 4. Con il terzo motivo, infine, si contesta il giudizio speso in relazione alla recidiva, reso senza precisare la relazione qualificata corrente tra la condotta a giudizio e i precedenti valorizzati al fine, trascurando in particolare di dare rilievo al lasso temporale occorso tra i diversi fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito. 2. I primi due motivi meritano una trattazione unitaria. 2.1. La lettura delle due sentenze di merito diconto di una situazione in fatto ancorata ad elementi incontroversi, non contrastati, con la dovuta specificità, dal ricorso. Emerge, in particolare, che l'assegno falsamente (denunziato come) smarrito venne consegnato al Contò, cugino del ricorrente, su sollecitazione di quest'ultimo, come evidenziato dal figlio dei due imputati, Giovanni, sentito sul punto. Altrettanto pacificamente, alla compilazione del titolo consegnato al Contò procedette [OSCURATO:PERSONA], che per ragioni di organizzazione imprenditoriale aveva la materiale disponibilità del relativo carnet; ed è altrettanto incontroverso che il patto sotteso alla consegna era quello di non portare l'assegno all'incasso, impegno disatteso dal Contò che lo monetizzò tramite il [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo ebbe a negoziarlo. 2.2. In questa cornice, perdono consistenza le censure esposte dal ricorso. Non rileva infatti il dato relativo alla consegna dell'assegno al Contò, se effettuata da [OSCURATO:PERSONA] o dal padre. Rileva piuttosto che tale consegna si inquadrava in un contesto di continui scambi di titoli che intercorrevano tra i due cugini. Né assume rilievo la causale effettiva della detta consegna, indifferente al fine, non essendo in contestazione l'accordo sotteso alla stessa. 2.3. Sempre in fatto, risulta non contestato il dato in forza del quale, dopo la negoziazione, l'istituto trattario ebbe a contattare il traente - la Aiello - e che solo dopo tale contatto quest'ultima procedette alla denunzia di smarrimento. Ora, se può condividersi la linea difensiva laddove si evidenzia che tale ultima circostanza ( quella relativa al contatto tra istituto trattario e traente) non consente di affermare, anche in via meramente logica, che tanto determinò in capo alla Aiello la piena consapevolezza che l'assegno era stato tratto in favore del cugino del marito, per forza di cose noto alla moglie (atteso che, salva l'ipotesi dell'incasso avvenuto direttamente in filiale, la banca interessata non vede a terminale il nominativo del primo prenditore); per altro verso, rilevano sul punto altre indicazioni logiche rassegnate dal Tribunale, replicate dalla Corte del merito e non scalfite dalle argomentazioni critiche della difesa, che su tale contatto tra traente e trattario fanno leva alla luce di un percorso logico che non merita censure. 2.3.1. In primo luogo, assume certamente rilievo il fatto che la disponibilità Il materiale del carnet era sottratta alla Aiello. Quest'ultima, dunque, come coerentemente messo in evidenza dai giudici del merito, prima di poter affermare, in effettiva buona fede, di nulla sapere di quel titolo portato all'incasso presso l'istituto trattario, non avrebbe che potuto parlarne con i familiari. E che tale contatto ebbe a svolgersi coinvolgendo anche il ricorrente è un dato che ha trovato conferma nelle stesse dichiarazioni di quest'ultimo, messe in luce dalla sentenza di primo grado (pagina 5), laddove si evidenzia come, per quanto affermato proprio da [OSCURATO:PERSONA], in famiglia si discusse del titolo in questione. 2.3.2. Tanto rende non manifestaZica la conclusione relativa alla ritenuta consapevolezza sia della Aiello, sia del ricorrente quanto alle connotazioni del titolo negoziato oggetto della comunicazione resa dalla banca alla Aiello, ancor più considerando il brevissimo lasso di tempo trascorso tra la consegna, la negoziazione del titolo e la denunzia di smarrimento, correttamente ritenuta falsa. 2.4. Se dunque si rimarca che, in linea con il percorso tracciato dai giudici del merito: - la Aiello denunziò lo smarrimento con l'obiettivo di bloccare l'incasso del titolo, come confermato dallo stesso ricorrente; - e che, per altro verso, l'intera operazione sottostante, disattesa dal contegno del Contò, vedeva nell'imputato un protagonista principale dell'accordo sotteso alla consegna del titolo; ecco che si perviene in termini di non manifesta illogicità/al concorso morale di [OSCURATO:PERSONA], per aver il ricorrente logicamente supportato se non a monte f istigato la condotta materiale della moglie al fine di neutralizzare l'iniziativa del cugino, contraria ai patti sottesi alla consegna del titolo, dallo stesso direttamente concordati. Da qui l'infondatezza delle doglianze spese con i primi due motivi. 3. Una sorte non diversa merita il terzo motivo di ricorso. Se è vero che la Corte del merito non ha affrontato direttamente il tema inerente alla recidiva, oggetto di specifico motivo di appello, è altrettanto incontrovertibile che nel valutare il bilanciamento tra circostanze opposte (compresa la recidiva) ha disatteso l'unica effettiva ragione di contestazione sollevata sul punto dalla difesa (la risalenza nel tempo del precedente specifico valorizzato al fine), secondo linee logiche implicitamente recuperate dalla sentenza di primo grado e caratterizzate da una immediata autoevidenza: la peculiarità della condotta di reato a giudizio, ove ribadita anche a distanza di tempo, lascia coerentemente pensare ad una tendenza a delinquere, con riguardo a siffatti agiti illeciti, non sopita dalla risalenza del precedente, a conferma di una maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio. D 4. Da qui la definitiva infondatezza del ricorso cui segue la condanna del Ce, ricorrente al pagamento delle spese processuali C.1 E P.Q.M. CD (2) j Rigetta il rico
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