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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 16462/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 24 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione iq per i reati di cui agli artt. 337, 341-bis e 635 cod. pen. commessi il 27 aprile 2016 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Camerino mentre veniva accompagnato presso il reparto di detenzione dall'infermeria.

2. Con unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presenza ai fatti di più persone, oltre agli agenti verbalizzanti.

La Corte di appello, in risposta alle censure difensive già poste con i motivi di appello, ha erroneamente ritenuto configurabile il reato sul rilievo che la contigua presenza di numerosi detenuti avesse reso possibile l'ascolto delle frasi venendo, così, integrato l'elemento costitutivo del reato in esame.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del Igs. n. 150 del 2022 e del di. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art. 5 -duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato.

E' pacifico che in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838).

Premesso che non incorre nel vizio di carenza di motivazione il giudice di secondo grado che riconsideri le questioni a lui devolute e, condividendo le valutazioni e gli apprezzamenti del primo giudice, le risolva in modo identico poiché, in tal caso, la decisione è confermata in virtù di un riesame ed in forza di una nuova motivazione, e la decisione conforme è sorretta da motivazioni vicendevolmente integrabili perché riconducibili ad unità, rileva il Collegio che la sentenza di primo grado - richiamata per relationem nella sentenza impugnata- dà espressamente atto della presenza di più persone nei luoghi di transito in cui si svolgevano i fatti che hanno avuto una dinamica duratura (cfr. pag. 2).

Attraverso il riferimento a tali circostanze di fatto, appare, pertanto, superata l'apparente genericità della sentenza impugnata che, volendo rafforzare la motivazione della sentenza di primo grado, ha fatto riferimento alla presunzione della natura pubblica e di transito dei detenuti dei luoghi nei quali si erano svolti i fatti.

2. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 24 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione iq per i reati di cui agli artt. 337, 341-bis e 635 cod. pen. commessi il 27 aprile 2016 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Camerino mentre veniva accompagnato presso il reparto di detenzione dall'infermeria. 2. Con unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presenza ai fatti di più persone, oltre agli agenti verbalizzanti. La Corte di appello, in risposta alle censure difensive già poste con i motivi di appello, ha erroneamente ritenuto configurabile il reato sul rilievo che la contigua presenza di numerosi detenuti avesse reso possibile l'ascolto delle frasi venendo, così, integrato l'elemento costitutivo del reato in esame. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del Igs. n. 150 del 2022 e del di. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art. 5 -duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. E' pacifico che in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838). Premesso che non incorre nel vizio di carenza di motivazione il giudice di secondo grado che riconsideri le questioni a lui devolute e, condividendo le valutazioni e gli apprezzamenti del primo giudice, le risolva in modo identico poiché, in tal caso, la decisione è confermata in virtù di un riesame ed in forza di una nuova motivazione, e la decisione conforme è sorretta da motivazioni vicendevolmente integrabili perché riconducibili ad unità, rileva il Collegio che la sentenza di primo grado - richiamata per relationem nella sentenza impugnata- dà espressamente atto della presenza di più persone nei luoghi di transito in cui si svolgevano i fatti che hanno avuto una dinamica duratura (cfr. pag. 2). Attraverso il riferimento a tali circostanze di fatto, appare, pertanto, superata l'apparente genericità della sentenza impugnata che, volendo rafforzare la motivazione della sentenza di primo grado, ha fatto riferimento alla presunzione della natura pubblica e di transito dei detenuti dei luoghi nei quali si erano svolti i fatti. 2. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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