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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25701/2026

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iesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] TriesteAlias [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e AndreaPolacco-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 804/2024 depositatail 29/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di Treviso l’Ente ChiesaCattedrale di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Trieste per sentirdichiarare risolti per loro inadempimento i contratti del 18 giugno 2014,aventi a oggetto la fornitura di due impianti cogenerativi a biomassa, e perNumero registro generale 25342/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 25701/2026Data pubblicazione 22/09/2026il conseguente risarcimento dei danni; i contratti recavano una condizionerisolutiva, secondo cui essi avrebbero cessato di validità in caso di diniegodefinitivo di finanziamento da parte di almeno tre istituti di credito, tra iquali almeno uno degli eventuali segnalati da [OSCURATO:SOCIETA].Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1832/2020, rigettava le domande,ritenendo avveratasi la condizione risolutiva per fatto riferibile a [OSCURATO:SOCIETA],che non aveva redatto il progetto definitivo dell’impianto, di suacompetenza e necessario per ottenere il finanziamento.La Corte di appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e confermato la decisione di primo grado,ribadendo che lo scioglimento dei contratti era conseguito all’avveramentodella condizione risolutiva, per il diniego di finanziamento di tre istituti,riconducibile alla mancata redazione, da parte della società, del progettodefinitivo gravante su di essa, e che gli enti ecclesiastici si erano comportatisecondo buona fede.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione affidato adue motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso e memorial’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] diTrieste.

Sul ricorso è stata formulata proposta di definizione accelerata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., a seguito della quale la ricorrente ha chiestola decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1453,ultimo comma, c.c. e, contestualmente, l’omesso esame del fatto decisivocostituito dalla diffida ad adempiere da essa inviata.

Assume che il terzodiniego di finanziamento, in quanto successivo alla domanda di risoluzione,non poteva essere valorizzato ai fini dell’avveramento della condizionerisolutiva, sì che, espunto tale diniego, gli istituti interpellati si ridurrebberoa due e la condizione non si sarebbe avverata.Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.Numero registro generale 25342/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 25701/2026Data pubblicazione 22/09/2026Quanto all’omesso esame della diffida, la censura è preclusa dall’art. 360,quarto comma, c.p.c.: la Corte di appello ha confermato la decisione diprimo grado sulla base delle medesime ragioni, inerenti ai medesimi fatti,poste a fondamento della sentenza del Tribunale di Treviso.

La differenzache la ricorrente indica (l’avere la Corte di appello fondato l’avveramentodella condizione sulle comunicazioni di diniego degli altri due istituti, anzichésulla presunzione che nessuna banca avrebbe finanziato l’operazione senzail progetto definitivo) non attiene ai fatti posti a fondamento delle duedecisioni: già il Tribunale aveva dato atto di quelle comunicazioni, edentrambe le sentenze riconducono l’avveramento della condizione allamancata redazione del progetto definitivo, sicché la doppia conforme dimerito osta alla deduzione del vizio.Quanto alla violazione dell’art. 1453, ultimo comma, c.c., la censura noncoglie la ratio decidendi e tende, sotto la veste della violazione di legge, aun nuovo apprezzamento del fatto, non consentito in sede di legittimità.

Lasentenza impugnata non ha pronunciato la risoluzione giudiziale deicontratti per inadempimento, ma ne ha accertato lo scioglimento peravveramento della condizione risolutiva apposta ai contratti del 18 giugno2014.

L’art. 1453, ultimo comma, c.c., secondo cui, dalla data delladomanda di risoluzione, l’inadempiente non può più adempiere la propriaobbligazione, presuppone un inadempimento e l’esercizio dell’azione dirisoluzione, presupposti entrambi estranei alla fattispecie, avendo la Cortedi appello escluso ogni inadempimento delle parti e ricondotto la cessazionedel vincolo all’operare oggettivo della condizione.2. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’assenza di motivazionein violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, sestocomma, Cost., assumendo che il passaggio della sentenza con cui la Cortedi appello ha osservato, «a bene vedere», che la controversia era statacoltivata da [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite,oltre che il risarcimento del danno per la mancata conclusione dei contrattiNumero registro generale 25342/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 25701/2026Data pubblicazione 22/09/2026definitivi, integrerebbe una riqualificazione della domanda priva dimotivazione.Il motivo è infondato.La motivazione è mancante o meramente apparente, con conseguentenullità della sentenza, soltanto quando non renda percepibile il fondamentodella decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito, ovvero perplesse o irriducibilmentecontraddittorie, restando estranea al sindacato di legittimità la merainsufficienza della motivazione (Cass.

SU 8053/2014; conf.

Cass.23940/2017).

La sentenza impugnata è invece sorretta da motivazioneampia e coerente, che dà compiutamente conto della ratio portante(avveramento della condizione risolutiva per fatto riferibile a [OSCURATO:SOCIETA],onerata della redazione del progetto definitivo, e condotta degli entiecclesiastici conforme a buona fede ex art. 1358 c.c.); l’inciso censuratocostituisce mera osservazione aggiuntiva, priva di autonoma efficacia eininfluente sull’impianto della decisione.3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite del giudizio di legittimità seguonola soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Essendo la decisioneresa in conformità alla proposta di definizione accelerata, si applicano, aisensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 27.700, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle speseNumero registro generale 25342/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 25701/2026Data pubblicazione 22/09/2026generali nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge.Condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,della somma di € 27.500 ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c.

Condanna laricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della sommadi € 3.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c.

Dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente,di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo dicontributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/09/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] TriesteAlias [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e AndreaPolacco-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 804/2024 depositatail 29/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di Treviso l’Ente ChiesaCattedrale di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Trieste per sentirdichiarare risolti per loro inadempimento i contratti del 18 giugno 2014,aventi a oggetto la fornitura di due impianti cogenerativi a biomassa, e perNumero registro generale 25342/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 25701/2026Data pubblicazione 22/09/2026il conseguente risarcimento dei danni; i contratti recavano una condizionerisolutiva, secondo cui essi avrebbero cessato di validità in caso di diniegodefinitivo di finanziamento da parte di almeno tre istituti di credito, tra iquali almeno uno degli eventuali segnalati da [OSCURATO:SOCIETA].Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1832/2020, rigettava le domande,ritenendo avveratasi la condizione risolutiva per fatto riferibile a [OSCURATO:SOCIETA],che non aveva redatto il progetto definitivo dell’impianto, di suacompetenza e necessario per ottenere il finanziamento.La Corte di appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e confermato la decisione di primo grado,ribadendo che lo scioglimento dei contratti era conseguito all’avveramentodella condizione risolutiva, per il diniego di finanziamento di tre istituti,riconducibile alla mancata redazione, da parte della società, del progettodefinitivo gravante su di essa, e che gli enti ecclesiastici si erano comportatisecondo buona fede.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione affidato adue motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso e memorial’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] diTrieste. Sul ricorso è stata formulata proposta di definizione accelerata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., a seguito della quale la ricorrente ha chiestola decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1453,ultimo comma, c.c. e, contestualmente, l’omesso esame del fatto decisivocostituito dalla diffida ad adempiere da essa inviata. Assume che il terzodiniego di finanziamento, in quanto successivo alla domanda di risoluzione,non poteva essere valorizzato ai fini dell’avveramento della condizionerisolutiva, sì che, espunto tale diniego, gli istituti interpellati si ridurrebberoa due e la condizione non si sarebbe avverata.Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.Numero registro generale 25342/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 25701/2026Data pubblicazione 22/09/2026Quanto all’omesso esame della diffida, la censura è preclusa dall’art. 360,quarto comma, c.p.c.: la Corte di appello ha confermato la decisione diprimo grado sulla base delle medesime ragioni, inerenti ai medesimi fatti,poste a fondamento della sentenza del Tribunale di Treviso. La differenzache la ricorrente indica (l’avere la Corte di appello fondato l’avveramentodella condizione sulle comunicazioni di diniego degli altri due istituti, anzichésulla presunzione che nessuna banca avrebbe finanziato l’operazione senzail progetto definitivo) non attiene ai fatti posti a fondamento delle duedecisioni: già il Tribunale aveva dato atto di quelle comunicazioni, edentrambe le sentenze riconducono l’avveramento della condizione allamancata redazione del progetto definitivo, sicché la doppia conforme dimerito osta alla deduzione del vizio.Quanto alla violazione dell’art. 1453, ultimo comma, c.c., la censura noncoglie la ratio decidendi e tende, sotto la veste della violazione di legge, aun nuovo apprezzamento del fatto, non consentito in sede di legittimità. Lasentenza impugnata non ha pronunciato la risoluzione giudiziale deicontratti per inadempimento, ma ne ha accertato lo scioglimento peravveramento della condizione risolutiva apposta ai contratti del 18 giugno2014. L’art. 1453, ultimo comma, c.c., secondo cui, dalla data delladomanda di risoluzione, l’inadempiente non può più adempiere la propriaobbligazione, presuppone un inadempimento e l’esercizio dell’azione dirisoluzione, presupposti entrambi estranei alla fattispecie, avendo la Cortedi appello escluso ogni inadempimento delle parti e ricondotto la cessazionedel vincolo all’operare oggettivo della condizione.2. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’assenza di motivazionein violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, sestocomma, Cost., assumendo che il passaggio della sentenza con cui la Cortedi appello ha osservato, «a bene vedere», che la controversia era statacoltivata da [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite,oltre che il risarcimento del danno per la mancata conclusione dei contrattiNumero registro generale 25342/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 25701/2026Data pubblicazione 22/09/2026definitivi, integrerebbe una riqualificazione della domanda priva dimotivazione.Il motivo è infondato.La motivazione è mancante o meramente apparente, con conseguentenullità della sentenza, soltanto quando non renda percepibile il fondamentodella decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito, ovvero perplesse o irriducibilmentecontraddittorie, restando estranea al sindacato di legittimità la merainsufficienza della motivazione (Cass. SU 8053/2014; conf. Cass.23940/2017). La sentenza impugnata è invece sorretta da motivazioneampia e coerente, che dà compiutamente conto della ratio portante(avveramento della condizione risolutiva per fatto riferibile a [OSCURATO:SOCIETA],onerata della redazione del progetto definitivo, e condotta degli entiecclesiastici conforme a buona fede ex art. 1358 c.c.); l’inciso censuratocostituisce mera osservazione aggiuntiva, priva di autonoma efficacia eininfluente sull’impianto della decisione.3. - Il ricorso è rigettato. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguonola soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo la decisioneresa in conformità alla proposta di definizione accelerata, si applicano, aisensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 27.700, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle speseNumero registro generale 25342/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 25701/2026Data pubblicazione 22/09/2026generali nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge.Condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,della somma di € 27.500 ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c. Condanna laricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della sommadi € 3.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c. Dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente,di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo dicontributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/09/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI
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