CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, comunque, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 settembre 2021, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla celebrazione dell'udienza pubblica. La difesa lamenta la celebrazione di tale udienza in violazione dell'art. 23 bis del di 137 del 2020 -poi convertito nella legge 176 del 2020- che prevede la trattazione camerale delle udienze d'appello, salvo esplicita richiesta dalle parti, non formalizzata nel caso in esame da nessuna delle parti. Inoltre, non può ritenersi applicabile la sospensione per le sole udienze pubbliche di quanto ivi previsto per il periodo dal 1 agosto al 30 settembre 2021 trattandosi di un procedimento da definirsi con rito camerale stante la scelta in primo grado del rito abbreviato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. Va qui precisato che non è ancora decorso il termine prescrizionale prorogato, giacché è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata generica. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La difesa del ricorrente ha denunziato la nullità della sentenza impugnata perché è stata emessa all'esito di udienza ex art. 599 cod. proc. pen. del 21 settembre 2021, in deroga alla normativa emergenziale ex art. 23 bis del dl 137 del 2020, giacché non era stata fatta richiesta di trattazione orale da alcuna delle parti. Precisa, tuttavia, di aver rassegnato le proprie conclusioni scritte (che risultano trasmesse a mezzo pec in data 10 settembre 2021), così dando atto di aver partecipato in tale modo al contraddittorio. In effetti, il ricorrente non rappresenta quale pregiudizio abbia subito dal fatto che l'udienza ex art. 599 cod. proc. pen. si sia svolta senza la presenza del difensore, il quale comunque ha rassegnato le conclusioni in forma scritta, delle quali la Corte territoriale ha tenuto conto. Non v'è stata, dunque, alcuna violazione dell'esercizio del diritto di difesa, avendo potuto l'imputato, tramite il suo difensore, rassegnare le conclusioni in forma scritta. Va, peraltro, considerato che correttamente la Corte territoriale ha proceduto in udienza camerale partecipata ex art. 599 cod. proc. pen.. Invero, il dl. 23 luglio 2021 n. 105 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articab [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 [...] del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 10 agosto 2021 e il 30 settembre 2021".3. Il secondo motivo è, per alcuni profili, generico e, per altri, manifestamente infondato. In primo luogo, non si comprende il riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., giacché risulta che in appello è stata richiesta la diversa attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., negata dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità. Anche il diniego delle attenuanti generiche è supportato da motivazione sufficiente e lineare, dovendo, in proposito, ribadirsi che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Generiche sono le doglianze sulla recidiva, mentre va rilevato che la Corte territoriale ha risposto alle doglianze proposte con l'atto di appello sul tra:tamento sanzionatorio. D'altronde, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 4 della sentenza di appello). 4. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c anna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 pttob e 2