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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17071/2026

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nte-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di IIGRADO della CAMPANIA n. 6077/2023 depositata il 02/11/2023.Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La contribuente ha impugnato dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Salerno un avviso di accertamento IMU n. 2244per l’anno 2016, pari ad € 4.163,00 emesso per conto del Comune diBellizzi dalla concessionaria per il servizio accertamento e riscossioneIMU [OSCURATO:SOCIETA], successivamente sostituita dalla [OSCURATO:PERSONA] terreno con complesso immobiliare in comproprietà tra la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] e le germane [OSCURATO:PERSONA] e CotugnanoAnna, in virtù di comunione ereditaria per successione ex lege dellaloro madre [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Salerno consentenza n. 101/ 2022, ha rigettato il ricorso, rilevando che il difettodi notificazione era da considerarsi sanato per effetto dellapresentazione del ricorso medesimo e che non sussisteva il dedottodifetto di sottoscrizione e carenza del potere di firma, perché l’attoimpugnato era stato firmato dal legale rappresentante della Novaresspa, concessionaria anche dell’accertamento dei tributi del Comune diBellizzi, come da contratto del 7.9.2017.3.

La contribuente ha impugnato la predetta sentenza dinanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che, con la sentenzameglio in epigrafe indicata, lo ha rigettato.In particolare, la Corte di gravame ha rigettato sia le eccezionipreliminari sia i motivi di merito.

Ha respinto le eccezioni diinammissibilità dell’appello per presunti vizi di notifica e mancanza dispecificità dei motivi, ritenendo sanati eventuali difetti dallacostituzione in giudizio e sufficientemente chiari i motivid’impugnazione.

Il vizio derivante dalla mancata fissazione della2 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026domanda cautelare è stato considerato assorbito dalla decisione dirigetto del ricorso e non lesivo del diritto di difesa.

La contestazionesull’intestazione della contribuente come coerede è stata dichiaratainfondata, così come l’eccezione di difetto di sottoscrizione, poiché illegale rappresentante del concessionario [OSCURATO:SOCIETA]. eralegittimato a firmare in base al contratto di concessione e alla deliberadella [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha inoltre confermato la correttezzadella determinazione del tributo, basata sul valore di mercato dell’areae sulla Delibera del Consiglio Comunale n. 25/2016, ribadendo chegrava sul contribuente l’onere di provare l’erroneità della valutazione,mentre la perizia prodotta era ritenuta inutilizzabile per essereantecedente di due anni all’accertamento.

Infine, il motivo relativo allespese di lite è stato respinto, in quanto la loro ripartizione si fonda sulprincipio di soccombenza.4.

Avverso la suddetta sentenza di gravame, la contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hannoresistito con controricorso le parti intimate.5.

È stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesadella contribuente ha chiesto la discussione della controversia.6.

Successivamente tutte le parti hanno ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va disattesa la eccezione di inammissibilitàper difetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. formulata conriferimento all’intero ricorso: la stessa risulta generica, non del tuttocomprensibile e sostanzialmente “di stile”; comunque il ricorso nel suocomplesso non risulta affetto dai vizi lamentati.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art.42 del d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 11 c. 4 del d.lgs.n. 504/1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.3 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026La ricorrente sostiene che, secondo l’art. 42 del d.P.R. n.600/1973 e l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, solo i funzionaripubblici individuati dall’Amministrazione comunale possono emetterevalidamente avvisi di accertamento.

Nel caso concreto, l’atto era statofirmato dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., concessionariaesterna incaricata dell’accertamento e della riscossione, e non da unfunzionario comunale.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoaveva ritenuto legittima la firma in base alla "traslazione dei poteripubblicistici" dal Comune al concessionario, ma la contribuentecontesta tale conclusione, sostenendo che la firma del concessionarionon garantisce adeguatamente il contribuente e l’atto manca quindi delnecessario potere impositivo.2.1.

Il motivo non merita accoglimento.2.2.

Quanto rilevato dal giudice del gravame è, innanzitutto,conforme al principio di diritto espresso dalla Corte, secondo il qualese il Comune - in applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, cheregola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuniin materia di entrate, anche tributarie, - affidi il servizio diaccertamento e riscossione dei tributi, mediante apposita convenzione,ai soggetti terzi indicati nella suddetta disposizione - concessione che,in quanto tale, reca una delega, ed attribuzione, di funzioni pubbliche(v.

Cass., 22 febbraio 2016, n. 3449; Cass., 19 luglio 1999, n. 7662) -il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma alsoggetto concessionario, al quale è pertanto attribuita anche lalegittimazione processuale per le relative controversie (d.lgs. n. 546del 1992, art. 10, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 23 maggio 2025, n.13784; Cass., 23 marzo 2023, n. 8420; Cass., 11 febbraio 2021, n.3437; Cass., 30 settembre 2019, n. 24276; Cass., 25 ottobre 2017, n.25305; Cass., 8 ottobre 2010, n. 20852; Cass., 19 marzo 2010, n.6772; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1138; Cass., 5 agosto 2004, n.15079).4 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026In caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri diaccertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione delprovvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa delnominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente allafonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, cheassolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestionediretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico, dal "provvedimento dilivello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della l.n. 549 del 1995 (Cass., 7 dicembre 2018, n. 31707).Invero, come evidenziato anche nella proposta di definizioneanticipata, in tema di imposte locali, in caso di delega da parte dell'entepubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, lasottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituitadall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile,purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito attosottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzionegarantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'entepubblico, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1,comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995 (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 31707 del 07/12/2018, cit.).2.3.

In merito, la CTR ha dato espressamente atto dell’avvenutaacquisizione agli atti anche della delibera della [OSCURATO:PERSONA] cheaveva conferito i poteri pubblicistici al legale rappresentante, firmatariodell’atto impugnato.La giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente (Cass.20/09/2025, n. 25732), ha precisato che

6.3. La disposizione di cuiall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 504/1992 – con la quale si dispone checon delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sonoconferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativae gestionale dell'imposta e che il predetto funzionario sottoscrive anchele richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività5 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026sui ruoli e dispone i rimborsi - si riferisce alla sola ipotesi in cui il potereamministrativo venga esercitato direttamente dall’amministrazione, enon al caso in cui il servizio sia affidato a concessionario esterno, postoche in tale ipotesi un funzionario designato dall’amministrazione nonpotrebbe mai risultare quale firmatario dell’atto; dovendosi piuttosto,in tal caso, far riferimento ai poteri rappresentativi statutariamenteriferibili agli organi della società concessionaria .2.3.

Ne consegue che, rettamente, il giudice del gravame ha fattoapplicazione della norma, in base al principio che in tema di impostelocali, l’art. 11, comma 4, d.lgs. 504/1992, che attribuisce a unfunzionario comunale i poteri organizzativi, gestionali e disottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti, si applicaesclusivamente quando l’attività impositiva è esercitata direttamentedall’amministrazione; qualora il servizio sia affidato a unconcessionario esterno, la sottoscrizione dell’atto deve essere riferitaai poteri rappresentativi riconosciuti agli organi della societàconcessionaria, non potendo il funzionario comunale risultarefirmatario .2.4.

La censura va quindi rigettata.3.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 5 bis D.lgs.n.546/1992 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.3.1.

La contribuente evidenzia una contraddizione nellamotivazione della Corte, che da un lato ha ritenuto corretto il calcolobasato sulla Delibera del Consiglio Comunale n. 25/2016, e dall’altroha ritenuto congrua la valutazione richiamando la relazione tecnicaprodotta dalla contribuente stessa, finalizzata a dimostrare l’erroneitàdell’accertamento.

Tale ragionamento sarebbe illogico, contraddittorioe non circostanziato, in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.6 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/20263.2.

Va rilevato che, sotto le spoglie di violazione di legge, si fain realtà una inammissibile questione di valutazione delle prove e diaccertamento in fatto.Per giurisprudenza consolidata, infatti, il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzae scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (tra varie, v.

Cass. n. 32505/23; Cass. 13/02/2025, n.3730).3.5.

Ne consegue che anche il secondo motivo non può essereaccolto.4.

Il ricorso deve quindi essere rigettato, e la PDA risulta dunqueconforme a quanto viene statuito.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.6.

In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per il pagamento di una somma pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.7.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art.96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata infavore delle parti vittoriose e la condanna al pagamento della cassa7 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro.

Le stessesono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in favore di ciascuna parte costituita in euro1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge.Condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente,ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo paria 1.500,00 euro.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di IIGRADO della CAMPANIA n. 6077/2023 depositata il 02/11/2023.Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La contribuente ha impugnato dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Salerno un avviso di accertamento IMU n. 2244per l’anno 2016, pari ad € 4.163,00 emesso per conto del Comune diBellizzi dalla concessionaria per il servizio accertamento e riscossioneIMU [OSCURATO:SOCIETA], successivamente sostituita dalla [OSCURATO:PERSONA] terreno con complesso immobiliare in comproprietà tra la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] e le germane [OSCURATO:PERSONA] e CotugnanoAnna, in virtù di comunione ereditaria per successione ex lege dellaloro madre [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Salerno consentenza n. 101/ 2022, ha rigettato il ricorso, rilevando che il difettodi notificazione era da considerarsi sanato per effetto dellapresentazione del ricorso medesimo e che non sussisteva il dedottodifetto di sottoscrizione e carenza del potere di firma, perché l’attoimpugnato era stato firmato dal legale rappresentante della Novaresspa, concessionaria anche dell’accertamento dei tributi del Comune diBellizzi, come da contratto del 7.9.2017.3. La contribuente ha impugnato la predetta sentenza dinanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che, con la sentenzameglio in epigrafe indicata, lo ha rigettato.In particolare, la Corte di gravame ha rigettato sia le eccezionipreliminari sia i motivi di merito. Ha respinto le eccezioni diinammissibilità dell’appello per presunti vizi di notifica e mancanza dispecificità dei motivi, ritenendo sanati eventuali difetti dallacostituzione in giudizio e sufficientemente chiari i motivid’impugnazione. Il vizio derivante dalla mancata fissazione della2 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026domanda cautelare è stato considerato assorbito dalla decisione dirigetto del ricorso e non lesivo del diritto di difesa. La contestazionesull’intestazione della contribuente come coerede è stata dichiaratainfondata, così come l’eccezione di difetto di sottoscrizione, poiché illegale rappresentante del concessionario [OSCURATO:SOCIETA]. eralegittimato a firmare in base al contratto di concessione e alla deliberadella [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha inoltre confermato la correttezzadella determinazione del tributo, basata sul valore di mercato dell’areae sulla Delibera del Consiglio Comunale n. 25/2016, ribadendo chegrava sul contribuente l’onere di provare l’erroneità della valutazione,mentre la perizia prodotta era ritenuta inutilizzabile per essereantecedente di due anni all’accertamento. Infine, il motivo relativo allespese di lite è stato respinto, in quanto la loro ripartizione si fonda sulprincipio di soccombenza.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame, la contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hannoresistito con controricorso le parti intimate.5. È stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesadella contribuente ha chiesto la discussione della controversia.6. Successivamente tutte le parti hanno ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va disattesa la eccezione di inammissibilitàper difetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. formulata conriferimento all’intero ricorso: la stessa risulta generica, non del tuttocomprensibile e sostanzialmente “di stile”; comunque il ricorso nel suocomplesso non risulta affetto dai vizi lamentati.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art.42 del d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 11 c. 4 del d.lgs.n. 504/1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.3 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026La ricorrente sostiene che, secondo l’art. 42 del d.P.R. n.600/1973 e l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, solo i funzionaripubblici individuati dall’Amministrazione comunale possono emetterevalidamente avvisi di accertamento. Nel caso concreto, l’atto era statofirmato dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., concessionariaesterna incaricata dell’accertamento e della riscossione, e non da unfunzionario comunale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoaveva ritenuto legittima la firma in base alla "traslazione dei poteripubblicistici" dal Comune al concessionario, ma la contribuentecontesta tale conclusione, sostenendo che la firma del concessionarionon garantisce adeguatamente il contribuente e l’atto manca quindi delnecessario potere impositivo.2.1. Il motivo non merita accoglimento.2.2. Quanto rilevato dal giudice del gravame è, innanzitutto,conforme al principio di diritto espresso dalla Corte, secondo il qualese il Comune - in applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, cheregola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuniin materia di entrate, anche tributarie, - affidi il servizio diaccertamento e riscossione dei tributi, mediante apposita convenzione,ai soggetti terzi indicati nella suddetta disposizione - concessione che,in quanto tale, reca una delega, ed attribuzione, di funzioni pubbliche(v. Cass., 22 febbraio 2016, n. 3449; Cass., 19 luglio 1999, n. 7662) -il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma alsoggetto concessionario, al quale è pertanto attribuita anche lalegittimazione processuale per le relative controversie (d.lgs. n. 546del 1992, art. 10, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 23 maggio 2025, n.13784; Cass., 23 marzo 2023, n. 8420; Cass., 11 febbraio 2021, n.3437; Cass., 30 settembre 2019, n. 24276; Cass., 25 ottobre 2017, n.25305; Cass., 8 ottobre 2010, n. 20852; Cass., 19 marzo 2010, n.6772; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1138; Cass., 5 agosto 2004, n.15079).4 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026In caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri diaccertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione delprovvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa delnominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente allafonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, cheassolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestionediretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico, dal "provvedimento dilivello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della l.n. 549 del 1995 (Cass., 7 dicembre 2018, n. 31707).Invero, come evidenziato anche nella proposta di definizioneanticipata, in tema di imposte locali, in caso di delega da parte dell'entepubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, lasottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituitadall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile,purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito attosottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzionegarantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'entepubblico, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1,comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995 (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 31707 del 07/12/2018, cit.).2.3. In merito, la CTR ha dato espressamente atto dell’avvenutaacquisizione agli atti anche della delibera della [OSCURATO:PERSONA] cheaveva conferito i poteri pubblicistici al legale rappresentante, firmatariodell’atto impugnato.La giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente (Cass.20/09/2025, n. 25732), ha precisato che 6.3. La disposizione di cuiall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 504/1992 – con la quale si dispone checon delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sonoconferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativae gestionale dell'imposta e che il predetto funzionario sottoscrive anchele richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività5 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026sui ruoli e dispone i rimborsi - si riferisce alla sola ipotesi in cui il potereamministrativo venga esercitato direttamente dall’amministrazione, enon al caso in cui il servizio sia affidato a concessionario esterno, postoche in tale ipotesi un funzionario designato dall’amministrazione nonpotrebbe mai risultare quale firmatario dell’atto; dovendosi piuttosto,in tal caso, far riferimento ai poteri rappresentativi statutariamenteriferibili agli organi della società concessionaria .2.3. Ne consegue che, rettamente, il giudice del gravame ha fattoapplicazione della norma, in base al principio che in tema di impostelocali, l’art. 11, comma 4, d.lgs. 504/1992, che attribuisce a unfunzionario comunale i poteri organizzativi, gestionali e disottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti, si applicaesclusivamente quando l’attività impositiva è esercitata direttamentedall’amministrazione; qualora il servizio sia affidato a unconcessionario esterno, la sottoscrizione dell’atto deve essere riferitaai poteri rappresentativi riconosciuti agli organi della societàconcessionaria, non potendo il funzionario comunale risultarefirmatario .2.4. La censura va quindi rigettata.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 5 bis D.lgs.n.546/1992 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.3.1. La contribuente evidenzia una contraddizione nellamotivazione della Corte, che da un lato ha ritenuto corretto il calcolobasato sulla Delibera del Consiglio Comunale n. 25/2016, e dall’altroha ritenuto congrua la valutazione richiamando la relazione tecnicaprodotta dalla contribuente stessa, finalizzata a dimostrare l’erroneitàdell’accertamento. Tale ragionamento sarebbe illogico, contraddittorioe non circostanziato, in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.6 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/20263.2. Va rilevato che, sotto le spoglie di violazione di legge, si fain realtà una inammissibile questione di valutazione delle prove e diaccertamento in fatto.Per giurisprudenza consolidata, infatti, il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzae scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (tra varie, v. Cass. n. 32505/23; Cass. 13/02/2025, n.3730).3.5. Ne consegue che anche il secondo motivo non può essereaccolto.4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, e la PDA risulta dunqueconforme a quanto viene statuito.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.6. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per il pagamento di una somma pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.7. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art.96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata infavore delle parti vittoriose e la condanna al pagamento della cassa7 di 8Numero registro generale 10197/2024Numero sezionale 4657/2026Numero di raccolta generale 17071/2026Data pubblicazione 31/05/2026delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stessesono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in favore di ciascuna parte costituita in euro1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge.Condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente,ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo paria 1.500,00 euro.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO8 di 8
Sentenza Cassazione n. 17071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris