CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 dicembre 2024
Cassazione n. 39651/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce nel procedímento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/2/2022 del Tríbunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblíco Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare la sentenza con rinvio; lette le conclusioní del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto con memoria dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecce dichiarava non doversi procedpre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione dì cui agli artt. 54-1161 cod. nav., per esser estinta per intervenuta oblazione. 2. Propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, chiedendo la riforma della sentenza. Il Tribunale, a fronte di una contravvenzione punita con pena alternativa, non avrebbe motivato quanto alla gravità del fatto (che si sostiene evidente nell'abusiva occupazione di 251 mq. di area demaniale marittima), e non avrebbe considerato che l'integrale ripristino dello stato dei luoghi sarebbe privo di qualunque formale attestazione; con tale omessa motivazione, dunque, si sarebbe consentita l'estinzione del reato con il pagamento di soli 338 euro e, peraltro, con la restituzione dell'intera attrezzatura sequestrata, di cui, invece, si sollecita la confisca quale effetto di una pronuncia di condanna. La difesa dell'imputato ha depositato memoria, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. 4. L'art. 344-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen., stabilisce che "la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale", e che "la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale". Ai sensi dell'art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021, n. 134, poi, nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, come quello in esame, "i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo". 5. Tanto richiamato, la sentenza impugnata è stata emessa il 22/2/2022 e depositata lo stesso giorno, con motivazione contestuale; questa decisione non è appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto pronuncia di proscioglimento relativa ad un reato punito con pena alternativa. Unica impugnazione esperibile, dunque, è il ricorso per cassazione, come correttamente affermato dalla Corte di appello con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. In forza delle disposizioni sopra richiamate, il giudizio di legittimità avrebbe quindi dovuto concludersi entro il 23/11/2023 (90 giorni+1 anno e 6 mesi dal 22/2/2022); termine ormai decorso, con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale. P.Q.M. Dichiara improcedibile l'azione penale. Così deciso in Ro