CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 24.9.2019, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 4 marzo 2016, ha rideterminato la pena complessiva in anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa. 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione articolando quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per asserita mancanza della condizione di procedibilità; con il secondo deduce la violazione di legge in ordine al quantum della pena irrogata; con il terzo si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti; con il quarto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prima doglianza reitera la censura già oggetto di motivo di appello e non si confronta con la esaustiva motivazione già resa dalla Corte territoriale la quale ha ritenuto che la legittimazione alla presentazione della querela deve ritenersi estesa al possessore ed anche al detentore in senso civilistico del bene sottratto e quindi a [OSCURATO:PERSONA], effettiva utilizzatrice del bene. La seconda e la terza censura sono inammissibili in quanto le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, ivi compreso il giudizio di bilanciamento delle circostanze, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Il quarto motivo di ricorso è del pari inammissibile trattandosi di profilo che non ha costituito oggetto di appello. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma