Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31620/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto i primi tre motivi di ricorso sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; essi inoltre si muovono sul piano del sindacato del fatto, chiedendone una rivalutazione che, in base ai principi generali del nostro ordinamento processuale, non è consentita; osservato, in particolare, che tra pg. 2 e 3 della sentenza si trova adeguata risposta tanto ai temi della qualificazione giuridica (estorsione piuttosto che truffa) della condotta che della relativa connotazione psicologica dolosa; rilevato infine che l'ulteriore motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, è formulato in termini del tutto generici a fronte di una motivazione che, sul punto, ricorda i tre precedenti specifici per delitti contro il patrimonio, oltre che la prossimità della pena al minimo edittale, circostanze con le quali il ricorso non si confronta affatto, condannandosi alla inammissibilità, in parte qua; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 giungo 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere Est nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto i primi tre motivi di ricorso sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; essi inoltre si muovono sul piano del sindacato del fatto, chiedendone una rivalutazione che, in base ai principi generali del nostro ordinamento processuale, non è consentita; osservato, in particolare, che tra pg. 2 e 3 della sentenza si trova adeguata risposta tanto ai temi della qualificazione giuridica (estorsione piuttosto che truffa) della condotta che della relativa connotazione psicologica dolosa; rilevato infine che l'ulteriore motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, è formulato in termini del tutto generici a fronte di una motivazione che, sul punto, ricorda i tre precedenti specifici per delitti contro il patrimonio, oltre che la prossimità della pena al minimo edittale, circostanze con le quali il ricorso non si confronta affatto, condannandosi alla inammissibilità, in parte qua; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giungo 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere Est nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31620/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris