CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 1978
Cassazione n. 47029/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/10/1978 avverso la sentenza del 02/12/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14,21-itt) il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] p.iae ha concluso chiedendo /o- it'e.)44 014z..24. °,44,- di° .:444440,44,/ili-,"4- deé124('0a4i [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono contestati i reati di tentato omicidio, aggravato per i futili motivi, in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Castellaneta il 13.2.2019 (capo A) e di minaccia grave in danno dello stesso Dary, fatto commesso in Marconia il 14.2.2019 (capo B). Con sentenza pronunciata in data 16.7.2019 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti, condannandolo, applicata la recidiva, alla pena di anni dodici e mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni quattro. Con sentenza pronunciata in data 2.12.2019 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante dei futili motivi e rideterminato la pena in anni dieci e mesi due di reclusione, con conferma nel resto. Sulla base della testimonianza della persona offesa e di un teste presente ai fatti è stato accertato che nel pomeriggio del 13.2.2019, terminata la giornata di lavoro sui campi, [OSCURATO:PERSONA] era stato avvicinato da un soggetto, di nazionalità sudanese, conosciuto col nome di "Filippo", il quale lo aveva aggredito, dapprima verbalmente e, quindi con un coltello, con il quale lo feriva alla schiena. Solo il transito in loco di un'auto condotta da un italiano aveva indotto l'aggressore a desistere dall'azione violenta, ed aveva consentito l'immediato trasporto della vittima in ospedale. Tramite il numero di targa del furgone a bordo del quale era giunto l'aggressore questi veniva identificato nell'imputato. Il giorno successivo l'imputato si era presentato a casa della persona offesa urlando minacce di morte al suo indirizzo. Sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e quindi a misura custodiale, l'imputato aveva, dapprima, solo ammesso di aver avuto una lite con la persona offesa e, quindi, aveva confessato di aver accoltellato l'avversario. Nel giudizio di appello la difesa, presente l'imputato, dichiarava di rinunciare ai motivi di gravame diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio relativo alla qualificazione giuridica del capo A e alla sussistenza del fatto ascritto al capo B. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego delle generiche, avendo il secondo giudice omesso di apprezzare il comportamento processuale, l'assenza di capacità a delinquere attuale, il movente non futile. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi non consentiti e, in parte, manifestamente infondati e va perciò dichiarato inammissibile. 1. Il primo motivo riguarda il giudizio di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati ascritti ai capi A e B, punto della decisione di primo grado che non era stato devoluto alla cognizione del secondo giudice avendone l'imputato fatto espressa rinuncia in quel giudizio. Su tali punti il secondo giudice ha comunque espressamente richiamato la motivazione data dal primo giudice, che aveva già esaminato le questioni poste dalla difesa. Il motivo, dunque, è generico e concerne questioni non dedotte nel giudizio di appello. 2. Il secondo motivo ha contenuto di merito. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta, caratterizzata da insistenti tentativi di attingere nuovamente la vittima, e dei precedenti specifici a carico dell'imputato, il motivo ha espresso dissenso dalla decisione, indicando direttamente diversi dati che, nella prospettazione offerta, avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento del beneficio. Il collegio viene quindi sollecitato ad un nuovo giudizio di merito sul punto, non consentito in sede di legittimità. Si deve aggiungere, con riguardo alla deduzione secondo la quale il giudice di appello non si sarebbe confrontato con il contenuto del motivo di appello, che in realtà il motivo di appello aveva sostenuto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche sul rilievo della "scelta del rito" e delle "immediate dichiarazioni rese al GIP in sede di interrogatorio di garanzia", dati che risultano, il primo, estranei ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, il secondo, già valutato criticamente dal primo giudice, laddove aveva evidenziato che in quella sede l'imputato aveva negato l'addebito specifico, ammettendo solo di aver litigato con la persona offesa. Sotto questo profilo, dunque, il motivo risulta manifestamente infondato. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così