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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 1977

Cassazione n. 07660/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1977 avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA--daterenrsistratt5.a#.i;. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i/\ ., Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, sia nel primo che nel secondo, il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché le censure proposte, contestando la motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1977 avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA--daterenrsistratt5.a#.i;. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i/\ ., Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, sia nel primo che nel secondo, il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché le censure proposte, contestando la motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07660/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris