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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 05462/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 614/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A46 F839H), nata il 6 gennaio 1971 a Napoli e residente in Torino, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 168 (10138 – TO), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91 , presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54S26 H501P - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Roma che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, in uno al l’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61E02 L219O – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Torino -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n.347/2021 depositata il 17/05/2021, nonché sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A46 F839H), nata il 6 gennaio 1971 a Napoli e residente in Torino, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 168 (10138 – TO), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54S26 H501P - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Roma che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, in uno all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61E02 L219O – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Torino ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67E14 E379Y – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] di Torino -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso il provvedimento di diniego di definizione agevola ta della controversia “ AGE.AGEDP1TO.REG_TRASM_DOC.0001805.07.06.2024 ” notificato il 14/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Nel 2010, BOLLA Adelaide ed il marito venivano assoggettati a controllo fiscale per gli anni di imposta compresi tra il 2007 ed il 2010.

Ne seguivano avvisi di accertamento, definiti mediante procedura di adesione; nel 2013 la contribuente riceveva notifica di un nuovo avviso di accertamento per l'anno di imposta 2008, avverso il quale proponeva impugnazione, respinta con sentenza della CTP di Torino, passata in giudicato.

Nel 2018, la contribuente riceveva altresì atto di recupero, oggetto del presente giudizio, scaturente da un controllo formale, da cui era emerso come ella avesse, in data 23 marzo 2017, compensato un suo debito di imposta con un credito di imposta risultato inesistente.

La CTP di Torino, adita impugnatoriamente dalla contribuente, rigettava il ricorso con sentenza n. 896/2019.

La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione, cui si opponeva l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Con atto addì 29 settembre 2023, i Difensori della contribuente depositavano “copia della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della Legge n. 197/2022 e relativa comunicazione di avvenuto ricevimento della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], relativa all’atto di recupero n.

T7ECR2300195/2018, emesso dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] 1 di Torino, per l’anno d’imposta 2008, unitamente alla quietanza di pagamento relativa alla prima rata”.

La predetta domanda di definizione esitava in diniego, giusta provvedimento contraddistinto come “AGE.AGEDP1TO.REG_TRASM_DOC.0001805.07.06.2024”, notificato il 14 giugno 2024.

Avverso il provvedimento di diniego, la contribuente proponeva ricorso successivo, cui si opponeva l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Considerato che: Giusta atto in data 18 febbraio 2026, i Difensori della contribuente depositavano: “1.

Diniego di definizione agevolata delle controversie tributarie prot. n. 1805/2024 opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] I di Torino dell’Agenzia delle Entrate in data 7 giugno 2024;

2. Comunicazione 25.05.2025 di regolarità della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022 – domanda n.

T7E 200300/2023 – e conseguente annullamento del diniego prot. n. 1805/2024 sub 1;

3. [OSCURATO:PERSONA] comunicazione sub 2;

4. Sgravio convalidato a seguito di comunicazione sub 2”.

Il “diniego di definizione agevolata delle controversie tributarie prot. n. 1805/2024” coincide con il provvedimento contraddistinto come “AGE.AGEDP1TO.REG_TRASM_DOC.0001805.07.06.2024”, notificato il 14 giugno 2024, oggetto di ricorso successivo della contribuente.

Ora, tondando alla documentazione allegata all’atto in data 18 febbraio 2026, nel doc. 2, avente ad oggetto: “Comunicazione di regolarità della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022 – domanda n.

T7E 200300/2023 – annullamento diniego prot. n. 1805/2024”, l’Agenzia delle entrate scrive: “Visto il provvedimento prot. 1805 del 07/06/2024, notificato il 14/06/2024 di diniego della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie n.

T7E200300/2023, emesso dallo scrivente Ufficio, in ragione dell’indicazione in domanda di un importo dovuto ai fini della definizione (€ 35.819,00) carente rispetto all’importo effettivamente dovuto (€ 56.513,18); considerato il versamento effettuato in data 11/03/2025, a mezzo modello F24, dell’importo di € 21.548,00 pari alla differenza tra l’importo del capitale dovuto ai fini della definizione indicato in domanda e l’importo dovuto liquidato dall’Ufficio, oltre interessi; si comunica la regolarità della definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022 della controversia R.G.R. 614/2022, radicata presso la Suprema Corte di Cassazione, con annullamento del diniego prot. n. 1805/2024, ferma restando la debenza delle ulteriori somme dovute per la definizione, ed oggetto di versamento rateale”.

Il doc. 4 si riferisce allo “sgravio” disposto, con “causale”: “autotutela” della partita relativa al recupero del credito di imposta per l’a.i. 2017, con “motivazione”: “a seguito di perfezionamento della definizione agevolata […], come provvedimento prot. n. 99273 […]”.

Questo numero di protocollo corrisponde a quello che, a termini del doc. 3, identifica la comunicazione di cui al doc.

2. La controricorrente Agenzia delle entrate nulla osserva rispetto alla documentazione inerente, nel complesso, la definizione agevolata, con particolare riguardo a quella allegata, nell’interesse della contribuente, all’atto in data 18 febbraio 2026 Pertanto, in riferimento al ricorso successivo, deve considerarsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.

Considerato che la “comunicazione di regolarità della domanda di definizione agevolata [… con] annullamento [del] diniego prot. n. 1805/2024”, di cui al doc. 2 allegato all’atto in data 18 febbraio 2026, in realtà fonda, come visto, su un versamento integrativo successivo della contribuente (“versamento effettuato in data 11/03/2025 [… di un] importo di € 21.548,00 pari alla differenza tra l’importo del capitale dovuto ai fini della definizione indicato in domanda e l’importo dovuto liquidato dall’Ufficio”), sussistono, ad avviso del Collegio, fondate ragioni per la compensazione delle spese.

In riferimento al ricorso principale, è documentato l’intervenuto pagamento della prima rata.

Trovano conseguentemente applicazione i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022: - il comma 194, penultimo periodo, a termini del quale, “nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023”, il giudizio deve essere dichiarato estinto per effetto del perfezionamento della definizione agevolata; -il comma 197, a termini del quale “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; -il comma 198, a termini del quale, “elle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Donde deve dichiararsi l’estinzione del giudizio , con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M Dichiaraestinto i l giudizio in riferimento al ricorso successivo di BOLLA Adelaide avverso il provvedimento di diniego di definizione agevola ta della controversia “ AGE.AGEDP1TO.REG_TRASM_DOC.0001805.07.06.2024 ” notificato il 14/06/2024; compensa le relative spese.

Per l’effetto,dichiara estinto il giudizio altresì in riferimento al ricorso principale di BOLLA Adelaide avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 614/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A46 F839H), nata il 6 gennaio 1971 a Napoli e residente in Torino, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 168 (10138 – TO), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91 , presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54S26 H501P - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Roma che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, in uno al l’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61E02 L219O – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Torino -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n.347/2021 depositata il 17/05/2021, nonché sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A46 F839H), nata il 6 gennaio 1971 a Napoli e residente in Torino, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 168 (10138 – TO), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54S26 H501P - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Roma che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, in uno all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61E02 L219O – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Torino ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67E14 E379Y – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] di Torino -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso il provvedimento di diniego di definizione agevola ta della controversia “ AGE.AGEDP1TO.REG_TRASM_DOC.0001805.07.06.2024 ” notificato il 14/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Nel 2010, BOLLA Adelaide ed il marito venivano assoggettati a controllo fiscale per gli anni di imposta compresi tra il 2007 ed il 2010. Ne seguivano avvisi di accertamento, definiti mediante procedura di adesione; nel 2013 la contribuente riceveva notifica di un nuovo avviso di accertamento per l'anno di imposta 2008, avverso il quale proponeva impugnazione, respinta con sentenza della CTP di Torino, passata in giudicato. Nel 2018, la contribuente riceveva altresì atto di recupero, oggetto del presente giudizio, scaturente da un controllo formale, da cui era emerso come ella avesse, in data 23 marzo 2017, compensato un suo debito di imposta con un credito di imposta risultato inesistente. La CTP di Torino, adita impugnatoriamente dalla contribuente, rigettava il ricorso con sentenza n. 896/2019. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe. La contribuente proponeva ricorso per cassazione, cui si opponeva l'Agenzia delle entrate con controricorso. Con atto addì 29 settembre 2023, i Difensori della contribuente depositavano “copia della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della Legge n. 197/2022 e relativa comunicazione di avvenuto ricevimento della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], relativa all’atto di recupero n. T7ECR2300195/2018, emesso dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] 1 di Torino, per l’anno d’imposta 2008, unitamente alla quietanza di pagamento relativa alla prima rata”. La predetta domanda di definizione esitava in diniego, giusta provvedimento contraddistinto come “AGE.AGEDP1TO.REG_TRASM_DOC.0001805.07.06.2024”, notificato il 14 giugno 2024. Avverso il provvedimento di diniego, la contribuente proponeva ricorso successivo, cui si opponeva l'Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: Giusta atto in data 18 febbraio 2026, i Difensori della contribuente depositavano: “1. Diniego di definizione agevolata delle controversie tributarie prot. n. 1805/2024 opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] I di Torino dell’Agenzia delle Entrate in data 7 giugno 2024; 2. Comunicazione 25.05.2025 di regolarità della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022 – domanda n. T7E 200300/2023 – e conseguente annullamento del diniego prot. n. 1805/2024 sub 1; 3. [OSCURATO:PERSONA] comunicazione sub 2; 4. Sgravio convalidato a seguito di comunicazione sub 2”. Il “diniego di definizione agevolata delle controversie tributarie prot. n. 1805/2024” coincide con il provvedimento contraddistinto come “AGE.AGEDP1TO.REG_TRASM_DOC.0001805.07.06.2024”, notificato il 14 giugno 2024, oggetto di ricorso successivo della contribuente. Ora, tondando alla documentazione allegata all’atto in data 18 febbraio 2026, nel doc. 2, avente ad oggetto: “Comunicazione di regolarità della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022 – domanda n. T7E 200300/2023 – annullamento diniego prot. n. 1805/2024”, l’Agenzia delle entrate scrive: “Visto il provvedimento prot. 1805 del 07/06/2024, notificato il 14/06/2024 di diniego della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie n. T7E200300/2023, emesso dallo scrivente Ufficio, in ragione dell’indicazione in domanda di un importo dovuto ai fini della definizione (€ 35.819,00) carente rispetto all’importo effettivamente dovuto (€ 56.513,18); considerato il versamento effettuato in data 11/03/2025, a mezzo modello F24, dell’importo di € 21.548,00 pari alla differenza tra l’importo del capitale dovuto ai fini della definizione indicato in domanda e l’importo dovuto liquidato dall’Ufficio, oltre interessi; si comunica la regolarità della definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022 della controversia R.G.R. 614/2022, radicata presso la Suprema Corte di Cassazione, con annullamento del diniego prot. n. 1805/2024, ferma restando la debenza delle ulteriori somme dovute per la definizione, ed oggetto di versamento rateale”. Il doc. 4 si riferisce allo “sgravio” disposto, con “causale”: “autotutela” della partita relativa al recupero del credito di imposta per l’a.i. 2017, con “motivazione”: “a seguito di perfezionamento della definizione agevolata […], come provvedimento prot. n. 99273 […]”. Questo numero di protocollo corrisponde a quello che, a termini del doc. 3, identifica la comunicazione di cui al doc. 2. La controricorrente Agenzia delle entrate nulla osserva rispetto alla documentazione inerente, nel complesso, la definizione agevolata, con particolare riguardo a quella allegata, nell’interesse della contribuente, all’atto in data 18 febbraio 2026 Pertanto, in riferimento al ricorso successivo, deve considerarsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Considerato che la “comunicazione di regolarità della domanda di definizione agevolata [… con] annullamento [del] diniego prot. n. 1805/2024”, di cui al doc. 2 allegato all’atto in data 18 febbraio 2026, in realtà fonda, come visto, su un versamento integrativo successivo della contribuente (“versamento effettuato in data 11/03/2025 [… di un] importo di € 21.548,00 pari alla differenza tra l’importo del capitale dovuto ai fini della definizione indicato in domanda e l’importo dovuto liquidato dall’Ufficio”), sussistono, ad avviso del Collegio, fondate ragioni per la compensazione delle spese. In riferimento al ricorso principale, è documentato l’intervenuto pagamento della prima rata. Trovano conseguentemente applicazione i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022: - il comma 194, penultimo periodo, a termini del quale, “nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023”, il giudizio deve essere dichiarato estinto per effetto del perfezionamento della definizione agevolata; -il comma 197, a termini del quale “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; -il comma 198, a termini del quale, “elle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Donde deve dichiararsi l’estinzione del giudizio , con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M Dichiaraestinto i l giudizio in riferimento al ricorso successivo di BOLLA Adelaide avverso il provvedimento di diniego di definizione agevola ta della controversia “ AGE.AGEDP1TO.REG_TRASM_DOC.0001805.07.06.2024 ” notificato il 14/06/2024; compensa le relative spese. Per l’effetto,dichiara estinto il giudizio altresì in riferimento al ricorso principale di BOLLA Adelaide avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]
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