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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25042/2026

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na del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, GiuseppinaCasella, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l' avv. [OSCURATO:PERSONA] di Teuladail quale ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso per i motivi rappresentati;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 31 maggio 2024, il giudice dell’udienza preliminare diMilano condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXX per essersi resi responsabili, in concorso conXXXXXXXXXXXX, giudicato separatamente, del reato di tentato omicidio ai dannid i [OSCURATO:PERSONA] e d i l e s i on i agg rava te ne i c on f r on t i d iXXXXXXXXXXXXXXXXXX .Con sentenza del 23 aprile 2025, la Corte di appello di Milano, adita suricorso del solo XXXXXXXXXXX, confermava la sentenza di primo grado.Respingeva la richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l’esamedella testimone [OSCURATO:PERSONA] e, enunciati gli elementi probatori a caricodell’imputato, concludeva affermando la responsabilità di questi come partecipedella condotta collettiva consistente nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] enelle gravi lesioni di XXXXXXXXXX, infliggendogli la pena di anni sei e mesi sei direclusione, ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado.Al fine di una migliore comprensione, si riportano sinteticamente, nella partedi interesse, i fatti così come ricostruiti, in maniera conforme, dalle sentenze diprimo e di secondo grado.Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2022, alcuni giovani, tra i quali venivanoident i f icat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXX nonché XXXXXXXXXXXX, si recavano presso il ristoranteMc [OSCURATO:PERSONA], sito presso la [OSCURATO:PERSONA] centrale di Milano, ove, taluni di loro,venivano coinvolti in un violento diverbio con alcuni dei presenti.Successivamente, il gruppo si recava in un parco cittadino.

Ivi giunto, venivainterpellato amichevolmente da un giovane, [OSCURATO:PERSONA], il quale avevanotato l’atteggiamento euforico della compagnia.

Il gruppo, al richiamo, sidirigeva immediatamente verso di questi e lo accerchiava, mentre, uno deigiovani, identificato in [OSCURATO:PERSONA], gli si rivolgeva minacciosamente. [OSCURATO:PERSONA],resosi conto del pericolo creatosi, tentava di tranquillizzare i presenti, ma ilgruppo continuava con l’atteggiamento minaccioso e ingiurioso, tanto daprovocare l’intervento, in soccorso dell’amico, di XXXXXXXXXX.

Questi, tuttavia,veniva prontamente bloccato dal gruppo che infieriva su di lui con calci e pugniprovocandogli lesioni consistite nella frattura pluriframmentata scomposta delladiafisi ulnare distale del braccio destro.

Nel frattempo, XXXXX colpiva conripetute coltellate [OSCURATO:PERSONA], causandogli lesioni idonee a condurlo amorte, che non si verificava per l’intervento del servizio del

118. [OSCURATO:PERSONA] amici delledue persone offese, XXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX, intervenuti in soccorso,venivano allontanati con la minaccia di un coltello, riuscendo solo dopo la graveaggressione armata, ad allontanare [OSCURATO:PERSONA], già gravemente ferito.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa di XXXXXXarticolando tre motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., censura la sentenza impugnataper avere negato la rinnovazione dell’istruttoria mediante l’esamedella teste [OSCURATO:PERSONA], sulla base di motivazione illogica inordine alla valutazione di attendibilità della testimone.

Ribadisce larilevanza della testimonianza della giovane donna, la quale, insede di indagini difensive, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] si eraallontanato dal gruppo impegnato nell’aggressione, raggiungendolae rimanendo, in tal modo, estraneo al concorso nella gravecondotta.Contesta la valutazione della Corte territoriale in ordine allainattendibilità della testimone osservando che: la giovane non èmai stata indagata per gli episodi oggetto del processo; ella nonha alcun interesse a tutelare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui nulla lalega; priva di rilevanza probatoria è la circostanza che ella, nel“chattare” con altra persona nei giorni immediatamente successiviai fatti, non avesse riferito che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato con leidal luogo dell’accadimento; la sua dichiarazione, resa in sede diindagini difensive, ha trovato conferma logica indiretta nelletestimonianze delle persone offese e dei testimoni oculari, i qualinon hanno riferito alcuna condotta attiva all’odierno ricorrente,dichiarando solo che egli era presente sui luoghi; irrilevante è lacircostanza che la testimone abbia omesso di indicare XXXXXXcome presente al precedente episodio avvenuto nella stessa seratapresso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], essendo taleomissione dovuta a mera dimenticanza giustificata dal fatto cheXXXXXX non aveva avuto alcun ruolo nella vicenda.Con il medesimo motivo di ricorso, lamenta altresì che siastata sopravvalutata la dichiarazione etero-accusatoria resadall’imputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia laddoveriferiva che egli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aggredivano XXXXX con calcie pugni, evidenziando che le dichiarazioni, non riscontrate, eranostate rese in un contesto particolare (in sede di interrogatorio digaranzia) ed erano inidonee, quindi, a togliere credibilità alla testeXXXXXXX.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la difesa lamentaun travisamento della prova con riferimento ai seguenti profili:per avere interpretato la dichiarazione resa da XXXXX e XXXXin occasione del riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA] come provadella partecipazione di questi all’aggressione materiale, anzichécome prova della mera presenza passiva in quanto membro delgruppo;per avere svalutato la circostanza che gli stessi testimoni e lepersone offese non attribuivano a [OSCURATO:PERSONA] alcuna specificacondotta;per avere travisato le dichiarazioni rese da XXXXX il25.3.2022 e, in particolare, per avere individuato nell’odiernoricorrente il soggetto con atteggiamento minaccioso descritto dallapersona offesa, sulla sola base dell’abbigliamento, benchédescritto in modo generico e non corrispondente a quello, ben piùcaratterizzato, indossato dal ricorrente quella sera;per avere erroneamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] le frasi registratenel video girato da uno dei partecipanti dopo la fuga, mentre, inrealtà, sarebbero state pronunciate da [OSCURATO:PERSONA].

Rappresenta che,nelle informative, la stessa [OSCURATO:PERSONA] alternativamenteriferiva le frasi una volta a [OSCURATO:PERSONA] e una volta ad [OSCURATO:PERSONA],lasciando così la questione relativa alla loro riferibilità,quantomeno dubbia;per avere erroneamente sottovalutato la circostanza che imembri del gruppo, nel dialogare tra di loro dopo la fuga, nonavevano rivendicato la condotta di accoltellamento posta in essereda XXXXX, circostanza che induce a ritenere che costoro nonfossero consapevoli del fatto che il compagno era in possesso di uncoltello e che lo avesse usato ai danni di [OSCURATO:PERSONA];per avere la Corte reso una motivazione meramenteapparente in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possessodi armi.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso formulato ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e) e b) cod. proc. pen., la difesacensura la decisione per avere ritenuto il ricorrente concorrente neldelitto di tentato omicidio, senza illustrare in modo convincente leragioni per le quali ha ritenuto sussistere in capo a questi il dolodel reato, nella forma del dolo diretto o eventuale, tenuto contodella dinamica degli accadimenti (e, in particolare, dellaricostruzione cronologica degli accadimenti), della imprevedibilitàdella condotta aggressiva assunta da XXXXX, del fatto che ilricorrente non era a conoscenza del possesso dell’arma.Ai fini dell’autosufficienza, la difesa ha allegato al ricorsotaluni documenti, singolarmente enunciati ovvero: 1) sentenzadella Corte di appello di Milano n. 2276/2025; 2) filmato girato daXXXXXXX all’interno del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] lanotte tra il 5 e 6 marzo 2022; 3) il verbale delle operazionicompiute il 16.5.2023 (pagg. 21 e 22), l’annotazione di P.G. del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (pagg. 15, 25, 26); 4) il verbale di individuazionefotografica di [OSCURATO:PERSONA] effettuato da XXXX e da XXXXX; 5) leimmagini delle telecamere di videosorveglianza del condominio divia Pascoli n. 58; 6) il verbale delle operazioni compiutel’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allegato alla Integrazione della comunicazione di reatodel 23.4.2022; 7) annotazione di P.G. del 16.4.2023.3.

La difesa ha depositato motivi aggiunti.3.1.

Con il primo motivo aggiunto censura la decisione peravere ritenuto la testimone [OSCURATO:PERSONA] inattendibile per ilfatto che avrebbe potuto essere coimputata per avere trascorsotutta la notte con il gruppo che aveva posto in essere l’azionecriminosa.

Osserva che la valutazione rende manifesto l’errore didiritto in cui è incorsa la Corte laddove ha ritenuto sufficiente lamera presenza ai fini del concorso, mentre, per il concorso moralesi rende necessaria quantomeno la partecipazione allaprogrammazione o l’aver posto in essere condotte idonee arafforzare l’intenzione criminosa.3.2.

Con il secondo motivo censura la decisione per avereritenuto non essenziale la testimonianza della giovane, essendopresenti altr i elementi che attestano la responsabil itàdell’imputato.

Denuncia l’illogicità della motivazione in quanto ledichiarazioni testimoniali sono essenziali proprio in quanto idoneea smentire la forza probatoria degli altri elementi di prova.3.3.

Con il terzo motivo, censura la decisione per averedubbi si traggano dalle confliggenti annotazioni di PoliziaGiudiziaria, senza argomentare in ordine ai motivi in base ai qualiha superato il dubbio.

Ha, invece, omesso di valutare una frasesicuramente pronunciata dall’odierno ricorrente (“perché anche ioda adesso inizio a fare le stesse cose, ora non me ne fregava piùun cazzo”) senza motivare sul punto.

La difesa formula, quindi,alcune considerazioni conclusive, osservando che la testimonianzadi [OSCURATO:PERSONA] rimane intatta nella sua attendibilità e chegli elementi individuati dalla difesa sotto il profilo del travisamentodella prova (individuazione fotografica e attribuzione a XXXXXXdelle due frasi registrate nel video) sono stati alterati nella loroportata informativa e “introdotti per la prima volta come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo gradoe, come tali, censurabili ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen”.3.4.

Con un quarto motivo, censura la decisione per averetratto argomenti di conferma della responsabilità dell’imputatonelle immagini e video estrapolati dal telefono cellulare, i quali,nella lettura della Corte, confermerebbero che egli è membroidonei a provare il concorso nel reato in esame.

Censura, inoltre,di illogicità la motivazione laddove individua nella condottaconsistente nell’aver accerchiato il giovane [OSCURATO:PERSONA], la prova chequella posta in essere era un modus agendi collaudato e avere daciò desunto che egli abbia partecipato all’aggressione di XXXXXcon calci e pugni3.5.

Con ulteriore motivo, la difesa censura la motivazioneper avere travisato le dichiarazioni rese dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] inordine alla collocazione temporale del reato di lesioni rispetto altentato omicidio, con conseguente contraddittorietà rispetto allaricostruzione effettuata per affermare la responsabilità delricorrente; lamenta, altresì, che manca la motivazione in ordinealla effettiva consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del possessodell’arma da parte di XXXXX, con le conseguenze in ordine allaestensione del dolo omicidiario al ricorrente.

Obietta che, anche avoler ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all’aggressione aidanni di XXXXX, al fine di poterlo rendere partecipe del dolo deltentato omicidio, occorre verificare se l’accoltellamento si siaverificato prima o dopo/durante l’aggressione.

Nel primo caso, ilgruppo avrebbe aggredito XXXXX dopo aver visto il coltello e,quindi, per impedire l’intervento in difesa della persona offesaXXXXXXX.

Nel secondo caso, invece, non lo avrebbero potutovedere o, comunque, occorrerebbe individuare elementi concretidai quali desumere la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] che XXXXX fossein possesso del coltello e stabilirsi se e in che misural’accoltellamento da parte di XXXXX possa considerarsi come“sviluppo logicamente prevedibile” ex art. 116 cod. proc. pen. oaddirittura connotato dolo diretto o eventuale.Con riferimento al primo punto, osserva che la Corte haingiustificatamente valorizzato e travisato le dichiarazioni diXXXXXX, senza tenere conto che tutti gli altri testimoni avevanoreso dichiarazioni diverse e contrastanti in ordine al momento incui si è verificato l’accoltellamento, collocandolo dopo l’aggressionedi XXXXX.Osserva, inoltre, che la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] delpossesso del coltello si sarebbe desunta proprio dalla indimostrataposteriorità dell’aggressione di XXXXX rispetto all’accoltellamentoe ciò nonostante:- [OSCURATO:PERSONA] non abbia fatto alcun riferimento al coltello;- tutti i testimoni abbiano dichiarato che, prima è statoaggredito XXXXX e poi accoltellato [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] del possesso dell’arma daparte di XXXXX, osserva che la motivazione sul punto è silente, nonavendo neanche qualificato l’elemento soggettivo come dolo diretto,eventuale o come concorso anomalo ex art.116 cod. pen.,confrontandosi con la ricostruzione degli accadimenti così comeemersa dalle testimonianze raccolte sul punto.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, quanto allatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che l’argomentazionedella Corte territoriale è giuridicamente corretta in quanto si fondasulla irrilevanza della prova alla luce del complessivo compendioprobatorio.

Inoltre, rileva che adeguata è la motivazione sullainattendibilità della teste.Nel merito, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accoltoper quanto di ragione.2.

Infondato è il primo motivo di ricorso (trattatounitamente ai motivi aggiunti sub 1) e 2) in quanto strettamenteconnessi) avente ad oggetto il diniego della rinnovazione istruttoriamediante esame della teste [OSCURATO:PERSONA].2.1 Si osserva che l’art. 603 cod. proc. pen. subordina larinnovazione dell’istruttoria alla verifica della incompletezzadell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione delgiudice di non poter decidere allo stato degli atti.

In particolare, siè affermato che la norma «subordina la rinnovazione deldibattimento, da una parte, alla condizione di una sua necessità,che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearnel'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedientiprocessuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demandaogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale,vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del casoconcreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale oparziale del dibattimento.

La discrezionalità dell'apprezzamento,dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altroversante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazionecorrettamente motivata (Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv.210217 Masone e altri)» (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv.274230-01).Con specifico riferimento all’ipotesi, quale quella in oggetto,nella quale la rinnovazione sia stata richiesta nell’ambito di ungiudizio abbreviato, la costante giurisprudenza di questa Corteritiene che, quando il procedimento sia stato definito in primogrado con rito abbreviato, le parti non possono far valere un dirittoalla rinnovazione, poiché quest'ultima confluisce comunque nelsolo disposto di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sicchéspetta in ogni caso al giudice, d'ufficio o anche su stimolo di parte,la valutazione sulla assoluta necessità o meno della acquisizionedella prova (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv.203427; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 -02; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà e altri, Rv. 271163;Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 3, n.20262 del 18/6/2014, L., Rv. 259663; Sez. 1 n. 44234 del18/04/2013, Stasi, Rv 258320; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012,Andali, Rv 253729).

«L'ambito valutativo del Giudice di appellodelimitato dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - chetestualmente riguarda i casi in cui questi ritenga «assolutamentenecessaria» l'attività istruttoria - corrisponde, quando sia chiamatoa valutare una sentenza emessa in primo grado con ritoabbreviato, a quello descritto dall'art. 441, comma 5, cod. proc.pen. (Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010, Sestito, Rv. 248011; Sez. 4,n. 10795 del 14/11/2007, dep. 2008, Pozzi, Rv. 238956; Sez. 5, n.19388 del 09/05/2006, Biondo, Rv. 234157)».2.2 Nel caso in oggetto, la Corte territoriale ha ritenuto che ledichiarazioni rese dalla testimone non fossero dotate del requisitodella essenzialità, «essendo emersi molti altri elementi cheprobatoria la Corte ha ritenuto non indebolita dalla deposizionedella teste [OSCURATO:PERSONA] (già assunta in sede di indagini difensive),della cui attendibilità dubita.

Ciò in ragione: del suo possibilecoinvolgimento nel procedimento; della circostanza che latestimone, nella conversazione avuta su un social network conaltro utente, tale “Matte”, dichiarava di essersi allontanata appenaresasi conto che “si menavano” e “per questo non ho visto com’èsuccesso”; dell’argomento logico costituito dal fatto che è lo stessoimputato a non aver invocato la testimonianza della testeXXXXXXX a sua discolpa, come invece avrebbe potuto sicuramentefare ove avesse inteso sostenere la sua estraneità a tutta lavicenda, cosa, invero, mai fatta.

La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],quindi, andrebbe ad introdurre una circostanza mai allegata dalricorrente.Si tratta di argomenti logici che resistono alle censuresollevate dalla difesa e il cui sindacato esorbita dai limiti del vagliodi questa Corte.

È opportuno rammentare che tra le doglianzeproponibili quali mezzi di ricorso, non rientrano quelle relativealla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione dicontrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni edinterpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sullerisultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità elogicità della motivazione, che nel caso in esame non consente diravvisare i vizi denunciati col primo motivo.3.

Con il secondo articolato motivo di ricorso, che vienetrattato unitamente ai motivi aggiunti nn. 3), 4) e 5), in quantostrettamente connessi o coincidenti, la difesa lamentatravisamento della prova nella individuazione della condottaassunta dal ricorrente e, conseguentemente, dell’apporto da questifornito alla commissione dei reati.3.1 Sul punto, deve precisarsi che il vizio di travisamento dellaprova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando si introduce nellamotivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processoo quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini dellapronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.257499 - 01 Massime precedenti Conformi: N. 27518 del 2006 Rv.234604 - 01, N. 5223 del 2007 Rv. 236130- 01, N. 15556 del 2008Rv. 239533 - 01, N. 19710 del 2009 Rv. 243636 - 01, N. 37756del 2011 Rv. 251467 - 01, N. 18542 del 2011 Rv. 250168 - 01).(Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01), ipotesi chenon ricorre nel caso di specie.Piuttosto, la censura della difesa investe l’interpretazione delleprove e dei fatti emersi dall’istruttoria.Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tramotivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione,sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione,per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure neiconfronti della motivazione posta a fondamento della decisione,non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, inquanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetrocognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.3.1.1 Tanto premesso, con riferimento al delitto di lesioni, lasentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine allapartecipazione materiale e morale dell’imputato alla condotta e,con argomentazioni congrue, ha superato le eccezioni difensive.

Einfattiquanto alla valenza da attribuire alle dichiarazioni rese daitestimoni in sede di riconoscimento fotografico, la lettura datanedalla Corte non sconta alcuna illogicità.

L’individuazione di XXXXXXcome appartenente al gruppo che ha realizzato l’aggressione, purnon specificando il ruolo in concreto svolto dall’agente, comunquefornisce elementi dal quale desumere che i testimoni hannopercepito l’odierno ricorrente come attivamente presente nelgruppo degli aggressori.Del resto, la motivazione della Corte sul punto può e deveessere integrata con quella di primo grado che, in quantoconforme, si fonde con quella della sentenza impugnata.

Ebbene, ilgiudice di primo grado ha precisato, al fine di chiarire la portataprobatoria del riconoscimento:che i testimoni hanno identificato tutti gli imputati comepartecipi all’aggressione;che nessuno dei testimoni ha riferito di aver visto qualcunodefilato o in disparte, rilevando, anzi, a supporto logico, che l’unicapersona che non era stata menzionata era proprio la [OSCURATO:PERSONA], ariprova del fatto che chi era realmente defilato non è statoneanche visto dalle persone offese, “le quali, pertanto, hannocertamente potuto riconoscere solo ed esclusivamente i soggettiche hanno fattivamente partecipato all’azione di gruppo di cuihanno parlato”;che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai negato di aver partecipato né ha maidedotto di essersi allontanato, essendosi avvalso della facoltà dinon rispondere in sede di interrogatorio di convalida;che egli si è dato alla fuga con gli altri partecipi, riunendosi acostoro nel cortile condominiale; le immagini, infatti, lo mostranoaffannato, con l’atteggiamento di chi ha appena terminato unacorsa.Si tratta di argomenti che non scontano elementi di ambiguitàe che, secondo la Corte territoriale, trovano conferma nellacondotta di [OSCURATO:PERSONA] successiva al reato.

L’atteggiamentoprotettivo assunto nei confronti del gruppo e di adesione alle azionicommesse dai partecipanti costituisce elemento di rafforzamentodelle conclusioni tratte, in quanto incompatibile logicamente con lapresunta condotta di isolamento e di allontanamento rispetto allacolluttazione.La Corte ha, inoltre, integrato gli elementi a carico delricorrente, riferendo quanto dichiarato dal correo [OSCURATO:PERSONA] in sededi interrogatorio di garanzia.

In detta occasione, egli coinvolgevadirettamente [OSCURATO:PERSONA] nell’azione aggressiva, affermando: «Si.

E difianco a me c’erano...di fianco a me poi, mentre stavo litigandocon quel ragazzo lì, con due ragazzi di loro, vicino a me c’eranoLassi ([OSCURATO:PERSONA]) e Alexis [OSCURATO:PERSONA] e noi tre stavamo litigando conquei due ragazzi qua, con calci e pugni».

Si tratta di una nitidachiamata in correità, rispetto alla quale deve dissentirsi con leargomentazioni difensive in ordine all’assenza di riscontri, tenutoconto della testimonianza di XXXXX e di XXXX, che collocanol’odierno ricorrente nel gruppo offensivo.La Corte ha introdotto due ulteriori argomenti rafforzativi delconcorso di [OSCURATO:PERSONA].

In primo luogo, ha ritenuto che la descrizionedell’abbigliamento del soggetto che fissava minacciosamenteXXXXX fosse riferibile all’odierno imputato.

L’elemento èeffettivamente ambiguo tenuto conto della genericità delladescrizione e del fatto che gli elementi forniti sono comuni anchead altri partecipi.La Corte ha anche fatto riferimento alla rivendicazionedell’azione effettuata dai giovani dopo essersi riuniti nel cortilecondominiale, riferendo all’odierno ricorrente talune frasi registratoin un video girato da uno dei partecipanti.

Ebbene, sul punto, siosserva che la Corte non ha chiarito le ragioni per le quali hainteso riferire a [OSCURATO:PERSONA] le frasi in questione, nonostante nelleinformative di [OSCURATO:PERSONA] si palesi il dubbio sulla loropaternità.

Infatti, nell’annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (allegata alricorso ai fini dell’autosufficienza), le frasi in questione vengonoriferite a [OSCURATO:PERSONA] e in quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si prospetta un dubbio,affermando che le frasi possano essere riferite a [OSCURATO:PERSONA] o aXXXXXX.Si tratta, quindi, di elemento oggettivamente incerto, rispettoal quale la Corte non ha fornito argomenti idonei a superare lagenericità ed ambiguità dell’elemento di prova.In ogni caso, pur escludendo tali due ultimi argomenti diprova, la motivazione non resta inficiata nella sua complessivacostruzione, in quanto fondata su argomenti probatoriamente forticostituiti dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], dal riconoscimentodi [OSCURATO:PERSONA] come uno dei componenti il gruppo degli aggressorieffettuato dalle persone offese e dai testimoni, nonché, dal puntodi vista logico, dalla circostanza che egli, dopo i fatti, assumeva unfuga insieme a costoro (benché, ove effettivamente non coinvolto,ben avrebbe potuto e dovuto allontanarsi dal gruppo per nonrimanere coinvolto) e, nei giorni successivi, difendeva il gruppodalle aggressioni/offese sui social network.3.1.2 Quanto al profilo soggettivo del reato contestato, è statoprecisato che, in tema di concorso di persone nel reato, la volontàdi concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo,in quanto l'attività costitutiva del concorso può essererappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che forniscaun apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione,organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altruiproposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietàdel "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condottedei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosipostumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversamisura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agenteabbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato allacondotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv.255260; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv.243901).Nel caso in esame, una volta accertata la presenza delricorrente nel gruppo che fronteggiò e circondò [OSCURATO:PERSONA] e cheaggredì XXXXX, deve ritenersi che con la sua presenza egli abbiaquantomeno rafforzato la condotta bellicosa ed aggressiva delgruppo (che, certamente, fa leva anche sul numero e sulla forzaderivante dalla compresenza dei sodali).Sotto tale profilo, è indubbio che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] siastata pienamente efficiente dal punto di vista causale rispetto aldelitto di lesioni.

Del resto, come evidenziato nella sentenzaimpugnata, egli stesso non ha mai preso le distanze dal gesto, nonsi è separato dal gruppo neanche dopo la fuga quando, essendotutti consapevoli del rischio, sarebbe stato ragionevole allontanarsiproprio per non rimanere invischiato in una situazione che,secondo l’assunto difensivo, lo aveva visto estraneo.Ritiene, pertanto, il Collegio che le censure sollevate dalladifesa con riferimento al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta dilesioni ai danni di XXXXX siano infondate e che la sentenza sulpunto debba essere confermata.4.

Il terzo motivo di ricorso, riferito al reato di tentatoomicidio, viene valutato unitamente all’ultimo motivo aggiunto inquanto strettamente connesso.Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado,valutate congiuntamente, fornivano la seguente ricostruzione degliaccadimenti: il gruppo accerchiava [OSCURATO:PERSONA], lo minacciava,insultava e spintonava; XXXXX, nel frattempo, posizionatosi inposizione posteriore destra rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], dapprimaminacciava con il coltello XXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX, amicidella persona offesa, che tentavano di intervenire in suo aiuto;quindi, interveniva cercando di sferrare un calcio da dietro adXXXXXXX, senza riuscire nell’intento e, anzi, cadendo; nelfrattempo, sopraggiungeva XXXXX in aiuto dell’amico, che venivasopraffatto dai componenti del gruppo che lo fronteggiavano epicchiavano impedendogli l’intervento salvifico; in quel frangente,XXXXX accoltellava ripetutamente [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata aggiungeva, a conferma dellaricostruzione effettuata e a specificazione della concatenazionecronologica delle condotte, un argomento ulteriore, costituitodall’esame dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva: che XXXXXprovava a colpire con un calcio [OSCURATO:PERSONA], ma non vi riusciva ecadeva; in quel momento, [OSCURATO:PERSONA] colpiva XXXXX, nel frattemposopraggiunto, in quanto il suo amico (XXXXX) era a terra e temevache “loro volessero litigare”.

Sotto tale profilo, ritenevaconfermato, quindi, che l’aggressione a XXXXX fosse avvenutadopo il tentativo di colpire con un calcio [OSCURATO:PERSONA].4.1 Tanto premesso, la sentenza impugnata non chiarisceadeguatamente il profilo soggettivo dell’odierno ricorrente rispettoal reato di tentato omicidio e la motivazione espressa sul puntonon supera il vaglio di questa Corte di legittimità.Avverso la ricostruzione effettuata della Corte territoriale, ladifesa opponeva:che la condotta di accoltellamento ai danni di [OSCURATO:PERSONA] erastata successiva all’aggressione di XXXXX, sicché non potevasostenersi il dolo diretto del gruppo che, per consentire ad XXXXXdi infierire su [OSCURATO:PERSONA], aggrediva XXXXX; anzi, l’accoltellamentoera stato imprevisto e imprevedibile in quanto posto in essere inmodo fulmineo, dopo aver tentato di colpire [OSCURATO:PERSONA] con uncalcio e riferibile alla volontà ed iniziativa del solo XXXXX;che gli elementi dai quali il Tribunale aveva desunto laconsapevolezza del possesso dell’arma da parte di XXXXX eranocongetturali.

Eccetto XXXX e Compagnoni, nessun altro riferiva diaver visto il coltello, sicché era credibile che neanche i membri delgruppo lo avessero visto;che quanto avvenuto in precedenza presso il [OSCURATO:PERSONA](secondo uno degli aggrediti, XXXXX aveva fatto più volte il gestodi infilare le mani nel giubbotto, così dando l’impressione di volerestrarre un’arma) costituiva circostanza ambigua e indimostrata;che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA], pur presente presso il [OSCURATO:PERSONA] erarimasto estraneo alla aggressione, tanto che egli non era statoimputato per la vicenda, il che doveva indurre ad ulteriormentedubitare che egli avesse potuto percepire l’atteggiamento di XXXXXcome sintomatico del possesso di un’arma;che la circostanza che in altri video, [OSCURATO:PERSONA] avesse espressocompiacimento per altre azioni violente, seppur riprovevole, nonpoteva ritenersi prova né indizio della sua adesione epartecipazione alla condotta criminosa di XXXXX, tanto più che neivideo [OSCURATO:PERSONA] non risultava mai protagonista;che egli non aveva aderito al progetto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diripartire alla ricerca di nuove vittime ed anzi risultava una fraseregistrata nella quale egli affermava “perché anche io da adessofaccio le stesse cose, ora non me ne fregava più un cazzo”, fraseindicativa del fatto che, fino a quel momento, egli non aveva maicommesso gesti violenti;che nessuno dei partecipi all’azione, anche nei successivivideo, aveva mai rivendicato il gesto dell’accoltellamento, del qualenessuna ha parlato.Deduceva da tali argomenti che non vi fosse prova né di undolo diretto né di un dolo eventuale in capo all’odierno ricorrente eche l’estemporaneità e imprevedibilità dell’azione non consentissedi ritenere che il comportamento degli altri partecipi all’azione, e diXXXXXX in particolare, fosse indicativo né di una preventivaprogrammazione né di adesione, sia pure nella forma delrafforzamento, all’azione criminosa di

XXXXX. Non vi eranoelementi, quindi, per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito unconsapevole apporto all’azione di XXXXX.Si tratta di questioni in ordine alle quali la Corte territorialenon ha fornito adeguata risposta, benché oggetto di specifici motividi impugnazione.

Il riferimento alla “condotta collettiva”, sullaquale la Corte territoriale fonda la pronuncia di responsabilità, nonè sufficiente a superare e a risolvere le questioni relative allapossibi l ità di riconoscere la condotta di [OSCURATO:PERSONA] comecaratterizzata da un dolo diretto o eventuale o come configuranteun concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. o come del tuttoestranea, anche sotto il profilo soggettivo, alla condotta di tentatoomicidio.

La sentenza non affronta il problema, che costituiscespecifico motivo di impugnazione, delle forme in cui si sarebbemateriale, e di [OSCURATO:PERSONA] in particolare, alla luce delle specifichecaratteristiche dell’azione e, specificamente, del fatto che,pacificamente, la condotta omicidiaria non poteva essere statafrutto di programmazione anteriore tra i correi per la rapidità concui si era svolta l’azione ed il dolo d’impeto che l’avevacaratterizzata.4.3 Sul punto, si osserva che la sentenza impugnata non tieneconto della peculiarità della struttura del dolo nel caso del reato ditentato omicidio commesso in concorso eventuale, disciplinatodall’art. 110 cod. pen., e delle caratteristiche dell’elemento psichicodel reato tentato di cui all’art. 56 cod. pen.È opportuno partire dalla considerazione che, nel reatocommesso in concorso, non è necessario che tutti i responsabilisiano caratterizzati dal medesimo atteggiamento soggettivo.

Comeè stato evidenziato nella sentenza della Sez. 1, n. 2481 del04/06/2021, dep. 2022, n.m.

«nelle azioni collettive sfociate in unomicidio la valutazione del coefficiente psicologico non può chederivare dalla analisi del complessivo livello di consapevolezza diciascuno circa la potenzialità lesiva del mezzo utilizzato e circa lemodalità concrete di realizzazione del fatto [...]», fermo restandoche nel medesimo accadimento possono coesistere il dolo direttodell’autore materiale del reato con il dolo eventuale deiconcorrenti, incluso il concorrente morale (in questo senso, cfr.Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, Belville, Rv. 267038; conformeSez. 5, Sentenza n. 2523 del 04/12/2020, dep. 2021, Aristei,n.m.).In una precedente pronuncia (Sez. 1, n. 54855 del25/09/2018, Mariuzzo, n.m..), si sono enucleate le diverse formeche può assumere l’elemento soggettivo del reato nel concorrentediverso dall’autore materiale, individuando le seguenti ipotesi: «lìdove per le caratteristiche e le concordate modalità «comuni» direalizzazione dell'azione delittuosa - sia pure diretta, in viaprincipale, verso un obiettivo illecito di minore gravità - siapossibile identificare (al di là di ogni ragionevole dubbio) l'avvenutaprevisione in concreto dell'evento più grave e la sua 'accettazione'(anche in termini di dolo eventuale) come conseguenza probabiledell'azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell'obiettivoprimario, si avrà concorso pieno sostenuto da dolo eventuale (…);- lì dove l'istruttoria non consenta di sostenere l'ipotesi dell'accordocomune con modalità realizzative 'includenti' la probabilità direalizzazione dell'evento più grave (e la sua sostanzialeaccettazione), ma raff iguri esclusivamente la concreta'prevedibilità' di simile evento si avrà concorso anomalo ai sensidell'art. 116 cod. pen. (azione più grave come sviluppologicamente prevedibile dell'azione concordata, secondol'insegnamento offerto da Corte Cost. n.42 del 1965); - lì dovel'azione originariamente concordata o comunque accettata, per lesue modalità e il contesto realizzativo, rende 'imprevedibile' losviluppo più grave, frutto di iniziativa estemporanea dell'autoremateriale, non potrà l'evento più grave essere attribuito aiconcorrenti primari (cioè a coloro che hanno previsto e voluto ilreato meno grave) ma esclusivamente all'autore materiale».Nel caso nel quale il concorso abbia ad oggetto una fattispecietentata, come quella in esame, si pone l’ulteriore problema diverificare se, rispetto al concorrente, sia ipotizzabile solo unaforma di dolo diretto o alternativo, come per l’esecutore materiale,oppure se possa individuarsi anche una forma di dolo eventuale.

IlCollegio aderisce all’orientamento maggioritario (da ultimo, Sez. 1,n. 22007 del 30/04/2025, Rv. 288176-01), il quale ritiene che ildolo eventuale del concorrente morale sia compatibile con iltentativo.

Fin da tempo risalente, infatti, questa Corte hasostenuto che perché il concorrente morale risponda del delitto ditentato omicidio, non è necessario, come per l'esecutore materiale,che l'evento-morte sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma èsufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale: il che significache il concorrente morale deve aver concorso all'azionedell'esecutoremateriale non soltanto prevedendo in concretol'evento-morte come possibile conseguenza dell'azione concordata,ma anche accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzarel'azione concordata (sempre che l'evento-morte non sia soltantouna possibile conseguenza dell'azione concordata, ma rientri, inmodo diretto e conseguenziale, nello schema esecutivo di taleazione) (Sez. 1, n. 7350 del 12/06/1991, Ventura, Rv. 187758 -01).Alla luce di quanto esposto, nel caso di concorso morale,quindi, l’eventuale limitazione della responsabilità del concorrenteavviene mediante il riferimento al modello del concorso anomalo dicui all’art. 116 cod. pen., il quale prevede e disciplina l’ipotesi cheil concorrente non voglia e non accetti il rischio dell’evento piùgrave (Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv.252405 – 01).

La non accettazione del rischio dell’evento mortediventa, pertanto, la condizione per punire il concorrente soltanto atitolo di concorso anomalo, e non a titolo di concorso ordinario.

Nelconcorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen., infatti, il soggettoche non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenutosicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di unrealizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo,anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamentecontrollabile.

La Corte ha precisato che al cospetto di un'azionecollettiva si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente alprogetto comune, specie nel caso di azione violenta contro unapersona (Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. 2018, Larosa, Rv.272893 - 01).Ne consegue che, in un reato tentato concorsuale, laresponsabilità del concorrente che abbia agito a titolo di doloindeterminato, alternativo o eventuale, si fonda sulla norma sulconcorso ordinario dell’art. 110 cod. pen., e non in quella delconcorso anomalo dell’art. 116 cod. pen.

Per rientrare nell’ambitodel concorso anomalo il reato più grave deve, infatti, essere, perscelta dell’art. 116 cod. pen., “non voluto”, neanche nella formaminima costituita dal dolo eventuale (Sez. 1, n. 44579 del11/09/2018, B., Rv. 273977 – 01; Sez. 6, n. 20667 del12/02/2008, Scambia, Rv. 240060 – 01).Da quanto esposto, consegue, ulteriormente, che: nel caso incui uno dei concorrenti sia sorretto da dolo eventuale nel reato chealtro concorrente ha commesso con dolo diretto, il reato più graveè stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore odiversa della condotta criminosa concordata e, nonostante laprevisione, è stato egualmente accettato il rischio del suoverificarsi, il che comporta l’applicazione della responsabilitàconcorsuale nella ipotesi piena, e non attenuata (Sez. 6, n. 20667del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060 – 01, in motivazione); nelcaso, invece, in cui, nell’atteggiamento psichico del concorrente,l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo deldolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) sicchédeve essere escluso il concorso ordinario, il giudice dovrà accertarela atipicità o meno dell'evento diverso, o più grave, rispetto aquello concordato, per verificare se l'evento realizzato non siaconseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e nonricollegabili all'azione criminosa, che interrompano il nesso dicausalità, secondo gli schemi del concorso anomalo.

Il limite diconfigurabilità del concorso anomalo, infatti, consiste nellacircostanza che l'evento più grave, concretamente realizzato, nondeve essere “conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti,meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente allacondotta criminosa di base” (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B.,Rv. 273977 – 01).

La responsabilità del concorrente a titolo diconcorso anomalo prescinde dal grado di partecipazione e dal ruolodel concorrente e “trova fondamento nel necessario affidamentoalla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di nonsottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azioneesecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltàimprovvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diversoda quello inizialmente previsto” (Sez. 1, n. 11495 del 12/10/2022,dep. 2023, Mustafa, Rv. 284246 - 01).4.4 Ciò posto, nella sentenza impugnata manca un' adeguatarisposta alla questione sollevata dalla difesa nell’atto di appello eribadita nel ricorso avanti questa Corte su quale sia statol’atteggiamento psichico di [OSCURATO:PERSONA], rispetto all’accoltellamento diXXXXXXX e, quindi, alla condotta di tentato omicidio.La responsabilità dell’imputato, rispetto al tentato omicidio,non è adeguatamente argomentata, sotto il profilo soggettivo, allaluce delle circostanze del caso concreto, e non chiaro né completoè il percorso logico attraverso cui il giudice di appello è pervenutoad affermare che [OSCURATO:PERSONA] abbia previsto ed accettato il rischio delverificarsi della condotta ed evento più grave.

Ne consegue chesotto questo profilo la sentenza impugnata non resiste alle censureche le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio su tale punto.Nel giudizio di rinvio, dati per acquisiti gli elementi del fattoche, all’esito di questa sentenza, non sono più discutibili perchécoperti da giudicato (l’avere partecipato [OSCURATO:PERSONA] al pestaggio diXXXXX), la Corte di appello dovrà: ricostruire, alla luce dellecircostanze del caso di specie, l’elemento psicologico diXXXXXXXXXXX rispetto all’evento costituito dalle lesionipotenzialmente mortali subite da [OSCURATO:PERSONA] per effettodel l ’acco l te l lamento d i XXXXX, tenendo conto: de l laconsapevolezza o prevedibilità del possesso dell’arma da partedell’esecutore materiale; della consapevolezza o prevedibilità delsuo utilizzo; dell’accettazione del rischio o, al contrario,dell’esclusione dello stesso.

Conseguentemente, nell’ipotesi in cuipervenga alla conclusione che si tratta di un dolo, eventuale oalternativo, dovrà sussumere il comportamento dell'imputato nelconcorso ordinario di cui all’art. 110 cod. pen.; nell’ipotesi in cuipervenga alla conclusione che manchi del tutto il dolo di morte,dovrà, in conformità ai principi generali, verificare la possibilità diritenere integrato il concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen.,accertando se l'evento più grave, concretamente realizzato, nonsia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramenteoccasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condottacriminosa di base.5.

Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenzaimpugnata deve essere annullata limitatamente al concorso nelreato di cui al capo 1) (tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Il ricorso deve essere, invece, rigettato nel resto e la sentenzaimpugnata dichiarata irrevocabile quanto al giudizio diresponsabil ità in ordine al capo 2).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al concorso del ricorrente neltentato omicidio di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capoad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso edichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto al giudizio di responsabilita'in ordine al reato di cui al capo 2).Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, GiuseppinaCasella, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l' avv. [OSCURATO:PERSONA] di Teuladail quale ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso per i motivi rappresentati;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 31 maggio 2024, il giudice dell’udienza preliminare diMilano condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXX per essersi resi responsabili, in concorso conXXXXXXXXXXXX, giudicato separatamente, del reato di tentato omicidio ai dannid i [OSCURATO:PERSONA] e d i l e s i on i agg rava te ne i c on f r on t i d iXXXXXXXXXXXXXXXXXX .Con sentenza del 23 aprile 2025, la Corte di appello di Milano, adita suricorso del solo XXXXXXXXXXX, confermava la sentenza di primo grado.Respingeva la richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l’esamedella testimone [OSCURATO:PERSONA] e, enunciati gli elementi probatori a caricodell’imputato, concludeva affermando la responsabilità di questi come partecipedella condotta collettiva consistente nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] enelle gravi lesioni di XXXXXXXXXX, infliggendogli la pena di anni sei e mesi sei direclusione, ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado.Al fine di una migliore comprensione, si riportano sinteticamente, nella partedi interesse, i fatti così come ricostruiti, in maniera conforme, dalle sentenze diprimo e di secondo grado.Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2022, alcuni giovani, tra i quali venivanoident i f icat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXX nonché XXXXXXXXXXXX, si recavano presso il ristoranteMc [OSCURATO:PERSONA], sito presso la [OSCURATO:PERSONA] centrale di Milano, ove, taluni di loro,venivano coinvolti in un violento diverbio con alcuni dei presenti.Successivamente, il gruppo si recava in un parco cittadino. Ivi giunto, venivainterpellato amichevolmente da un giovane, [OSCURATO:PERSONA], il quale avevanotato l’atteggiamento euforico della compagnia. Il gruppo, al richiamo, sidirigeva immediatamente verso di questi e lo accerchiava, mentre, uno deigiovani, identificato in [OSCURATO:PERSONA], gli si rivolgeva minacciosamente. [OSCURATO:PERSONA],resosi conto del pericolo creatosi, tentava di tranquillizzare i presenti, ma ilgruppo continuava con l’atteggiamento minaccioso e ingiurioso, tanto daprovocare l’intervento, in soccorso dell’amico, di XXXXXXXXXX. Questi, tuttavia,veniva prontamente bloccato dal gruppo che infieriva su di lui con calci e pugniprovocandogli lesioni consistite nella frattura pluriframmentata scomposta delladiafisi ulnare distale del braccio destro. Nel frattempo, XXXXX colpiva conripetute coltellate [OSCURATO:PERSONA], causandogli lesioni idonee a condurlo amorte, che non si verificava per l’intervento del servizio del 118. [OSCURATO:PERSONA] amici delledue persone offese, XXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX, intervenuti in soccorso,venivano allontanati con la minaccia di un coltello, riuscendo solo dopo la graveaggressione armata, ad allontanare [OSCURATO:PERSONA], già gravemente ferito.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa di XXXXXXarticolando tre motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., censura la sentenza impugnataper avere negato la rinnovazione dell’istruttoria mediante l’esamedella teste [OSCURATO:PERSONA], sulla base di motivazione illogica inordine alla valutazione di attendibilità della testimone. Ribadisce larilevanza della testimonianza della giovane donna, la quale, insede di indagini difensive, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] si eraallontanato dal gruppo impegnato nell’aggressione, raggiungendolae rimanendo, in tal modo, estraneo al concorso nella gravecondotta.Contesta la valutazione della Corte territoriale in ordine allainattendibilità della testimone osservando che: la giovane non èmai stata indagata per gli episodi oggetto del processo; ella nonha alcun interesse a tutelare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui nulla lalega; priva di rilevanza probatoria è la circostanza che ella, nel“chattare” con altra persona nei giorni immediatamente successiviai fatti, non avesse riferito che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato con leidal luogo dell’accadimento; la sua dichiarazione, resa in sede diindagini difensive, ha trovato conferma logica indiretta nelletestimonianze delle persone offese e dei testimoni oculari, i qualinon hanno riferito alcuna condotta attiva all’odierno ricorrente,dichiarando solo che egli era presente sui luoghi; irrilevante è lacircostanza che la testimone abbia omesso di indicare XXXXXXcome presente al precedente episodio avvenuto nella stessa seratapresso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], essendo taleomissione dovuta a mera dimenticanza giustificata dal fatto cheXXXXXX non aveva avuto alcun ruolo nella vicenda.Con il medesimo motivo di ricorso, lamenta altresì che siastata sopravvalutata la dichiarazione etero-accusatoria resadall’imputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia laddoveriferiva che egli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aggredivano XXXXX con calcie pugni, evidenziando che le dichiarazioni, non riscontrate, eranostate rese in un contesto particolare (in sede di interrogatorio digaranzia) ed erano inidonee, quindi, a togliere credibilità alla testeXXXXXXX.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la difesa lamentaun travisamento della prova con riferimento ai seguenti profili:per avere interpretato la dichiarazione resa da XXXXX e XXXXin occasione del riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA] come provadella partecipazione di questi all’aggressione materiale, anzichécome prova della mera presenza passiva in quanto membro delgruppo;per avere svalutato la circostanza che gli stessi testimoni e lepersone offese non attribuivano a [OSCURATO:PERSONA] alcuna specificacondotta;per avere travisato le dichiarazioni rese da XXXXX il25.3.2022 e, in particolare, per avere individuato nell’odiernoricorrente il soggetto con atteggiamento minaccioso descritto dallapersona offesa, sulla sola base dell’abbigliamento, benchédescritto in modo generico e non corrispondente a quello, ben piùcaratterizzato, indossato dal ricorrente quella sera;per avere erroneamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] le frasi registratenel video girato da uno dei partecipanti dopo la fuga, mentre, inrealtà, sarebbero state pronunciate da [OSCURATO:PERSONA]. Rappresenta che,nelle informative, la stessa [OSCURATO:PERSONA] alternativamenteriferiva le frasi una volta a [OSCURATO:PERSONA] e una volta ad [OSCURATO:PERSONA],lasciando così la questione relativa alla loro riferibilità,quantomeno dubbia;per avere erroneamente sottovalutato la circostanza che imembri del gruppo, nel dialogare tra di loro dopo la fuga, nonavevano rivendicato la condotta di accoltellamento posta in essereda XXXXX, circostanza che induce a ritenere che costoro nonfossero consapevoli del fatto che il compagno era in possesso di uncoltello e che lo avesse usato ai danni di [OSCURATO:PERSONA];per avere la Corte reso una motivazione meramenteapparente in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possessodi armi.2.3. Con il terzo motivo di ricorso formulato ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e) e b) cod. proc. pen., la difesacensura la decisione per avere ritenuto il ricorrente concorrente neldelitto di tentato omicidio, senza illustrare in modo convincente leragioni per le quali ha ritenuto sussistere in capo a questi il dolodel reato, nella forma del dolo diretto o eventuale, tenuto contodella dinamica degli accadimenti (e, in particolare, dellaricostruzione cronologica degli accadimenti), della imprevedibilitàdella condotta aggressiva assunta da XXXXX, del fatto che ilricorrente non era a conoscenza del possesso dell’arma.Ai fini dell’autosufficienza, la difesa ha allegato al ricorsotaluni documenti, singolarmente enunciati ovvero: 1) sentenzadella Corte di appello di Milano n. 2276/2025; 2) filmato girato daXXXXXXX all’interno del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] lanotte tra il 5 e 6 marzo 2022; 3) il verbale delle operazionicompiute il 16.5.2023 (pagg. 21 e 22), l’annotazione di P.G. del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (pagg. 15, 25, 26); 4) il verbale di individuazionefotografica di [OSCURATO:PERSONA] effettuato da XXXX e da XXXXX; 5) leimmagini delle telecamere di videosorveglianza del condominio divia Pascoli n. 58; 6) il verbale delle operazioni compiutel’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allegato alla Integrazione della comunicazione di reatodel 23.4.2022; 7) annotazione di P.G. del 16.4.2023.3. La difesa ha depositato motivi aggiunti.3.1. Con il primo motivo aggiunto censura la decisione peravere ritenuto la testimone [OSCURATO:PERSONA] inattendibile per ilfatto che avrebbe potuto essere coimputata per avere trascorsotutta la notte con il gruppo che aveva posto in essere l’azionecriminosa. Osserva che la valutazione rende manifesto l’errore didiritto in cui è incorsa la Corte laddove ha ritenuto sufficiente lamera presenza ai fini del concorso, mentre, per il concorso moralesi rende necessaria quantomeno la partecipazione allaprogrammazione o l’aver posto in essere condotte idonee arafforzare l’intenzione criminosa.3.2. Con il secondo motivo censura la decisione per avereritenuto non essenziale la testimonianza della giovane, essendopresenti altr i elementi che attestano la responsabil itàdell’imputato. Denuncia l’illogicità della motivazione in quanto ledichiarazioni testimoniali sono essenziali proprio in quanto idoneea smentire la forza probatoria degli altri elementi di prova.3.3. Con il terzo motivo, censura la decisione per averedubbi si traggano dalle confliggenti annotazioni di PoliziaGiudiziaria, senza argomentare in ordine ai motivi in base ai qualiha superato il dubbio. Ha, invece, omesso di valutare una frasesicuramente pronunciata dall’odierno ricorrente (“perché anche ioda adesso inizio a fare le stesse cose, ora non me ne fregava piùun cazzo”) senza motivare sul punto. La difesa formula, quindi,alcune considerazioni conclusive, osservando che la testimonianzadi [OSCURATO:PERSONA] rimane intatta nella sua attendibilità e chegli elementi individuati dalla difesa sotto il profilo del travisamentodella prova (individuazione fotografica e attribuzione a XXXXXXdelle due frasi registrate nel video) sono stati alterati nella loroportata informativa e “introdotti per la prima volta come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo gradoe, come tali, censurabili ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen”.3.4. Con un quarto motivo, censura la decisione per averetratto argomenti di conferma della responsabilità dell’imputatonelle immagini e video estrapolati dal telefono cellulare, i quali,nella lettura della Corte, confermerebbero che egli è membroidonei a provare il concorso nel reato in esame. Censura, inoltre,di illogicità la motivazione laddove individua nella condottaconsistente nell’aver accerchiato il giovane [OSCURATO:PERSONA], la prova chequella posta in essere era un modus agendi collaudato e avere daciò desunto che egli abbia partecipato all’aggressione di XXXXXcon calci e pugni3.5. Con ulteriore motivo, la difesa censura la motivazioneper avere travisato le dichiarazioni rese dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] inordine alla collocazione temporale del reato di lesioni rispetto altentato omicidio, con conseguente contraddittorietà rispetto allaricostruzione effettuata per affermare la responsabilità delricorrente; lamenta, altresì, che manca la motivazione in ordinealla effettiva consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del possessodell’arma da parte di XXXXX, con le conseguenze in ordine allaestensione del dolo omicidiario al ricorrente. Obietta che, anche avoler ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all’aggressione aidanni di XXXXX, al fine di poterlo rendere partecipe del dolo deltentato omicidio, occorre verificare se l’accoltellamento si siaverificato prima o dopo/durante l’aggressione. Nel primo caso, ilgruppo avrebbe aggredito XXXXX dopo aver visto il coltello e,quindi, per impedire l’intervento in difesa della persona offesaXXXXXXX. Nel secondo caso, invece, non lo avrebbero potutovedere o, comunque, occorrerebbe individuare elementi concretidai quali desumere la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] che XXXXX fossein possesso del coltello e stabilirsi se e in che misural’accoltellamento da parte di XXXXX possa considerarsi come“sviluppo logicamente prevedibile” ex art. 116 cod. proc. pen. oaddirittura connotato dolo diretto o eventuale.Con riferimento al primo punto, osserva che la Corte haingiustificatamente valorizzato e travisato le dichiarazioni diXXXXXX, senza tenere conto che tutti gli altri testimoni avevanoreso dichiarazioni diverse e contrastanti in ordine al momento incui si è verificato l’accoltellamento, collocandolo dopo l’aggressionedi XXXXX.Osserva, inoltre, che la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] delpossesso del coltello si sarebbe desunta proprio dalla indimostrataposteriorità dell’aggressione di XXXXX rispetto all’accoltellamentoe ciò nonostante:- [OSCURATO:PERSONA] non abbia fatto alcun riferimento al coltello;- tutti i testimoni abbiano dichiarato che, prima è statoaggredito XXXXX e poi accoltellato [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] del possesso dell’arma daparte di XXXXX, osserva che la motivazione sul punto è silente, nonavendo neanche qualificato l’elemento soggettivo come dolo diretto,eventuale o come concorso anomalo ex art.116 cod. pen.,confrontandosi con la ricostruzione degli accadimenti così comeemersa dalle testimonianze raccolte sul punto.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, quanto allatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che l’argomentazionedella Corte territoriale è giuridicamente corretta in quanto si fondasulla irrilevanza della prova alla luce del complessivo compendioprobatorio. Inoltre, rileva che adeguata è la motivazione sullainattendibilità della teste.Nel merito, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accoltoper quanto di ragione.2. Infondato è il primo motivo di ricorso (trattatounitamente ai motivi aggiunti sub 1) e 2) in quanto strettamenteconnessi) avente ad oggetto il diniego della rinnovazione istruttoriamediante esame della teste [OSCURATO:PERSONA].2.1 Si osserva che l’art. 603 cod. proc. pen. subordina larinnovazione dell’istruttoria alla verifica della incompletezzadell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione delgiudice di non poter decidere allo stato degli atti. In particolare, siè affermato che la norma «subordina la rinnovazione deldibattimento, da una parte, alla condizione di una sua necessità,che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearnel'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedientiprocessuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demandaogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale,vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del casoconcreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale oparziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento,dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altroversante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazionecorrettamente motivata (Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv.210217 Masone e altri)» (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv.274230-01).Con specifico riferimento all’ipotesi, quale quella in oggetto,nella quale la rinnovazione sia stata richiesta nell’ambito di ungiudizio abbreviato, la costante giurisprudenza di questa Corteritiene che, quando il procedimento sia stato definito in primogrado con rito abbreviato, le parti non possono far valere un dirittoalla rinnovazione, poiché quest'ultima confluisce comunque nelsolo disposto di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sicchéspetta in ogni caso al giudice, d'ufficio o anche su stimolo di parte,la valutazione sulla assoluta necessità o meno della acquisizionedella prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv.203427; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 -02; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà e altri, Rv. 271163;Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 3, n.20262 del 18/6/2014, L., Rv. 259663; Sez. 1 n. 44234 del18/04/2013, Stasi, Rv 258320; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012,Andali, Rv 253729). «L'ambito valutativo del Giudice di appellodelimitato dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - chetestualmente riguarda i casi in cui questi ritenga «assolutamentenecessaria» l'attività istruttoria - corrisponde, quando sia chiamatoa valutare una sentenza emessa in primo grado con ritoabbreviato, a quello descritto dall'art. 441, comma 5, cod. proc.pen. (Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010, Sestito, Rv. 248011; Sez. 4,n. 10795 del 14/11/2007, dep. 2008, Pozzi, Rv. 238956; Sez. 5, n.19388 del 09/05/2006, Biondo, Rv. 234157)».2.2 Nel caso in oggetto, la Corte territoriale ha ritenuto che ledichiarazioni rese dalla testimone non fossero dotate del requisitodella essenzialità, «essendo emersi molti altri elementi cheprobatoria la Corte ha ritenuto non indebolita dalla deposizionedella teste [OSCURATO:PERSONA] (già assunta in sede di indagini difensive),della cui attendibilità dubita. Ciò in ragione: del suo possibilecoinvolgimento nel procedimento; della circostanza che latestimone, nella conversazione avuta su un social network conaltro utente, tale “Matte”, dichiarava di essersi allontanata appenaresasi conto che “si menavano” e “per questo non ho visto com’èsuccesso”; dell’argomento logico costituito dal fatto che è lo stessoimputato a non aver invocato la testimonianza della testeXXXXXXX a sua discolpa, come invece avrebbe potuto sicuramentefare ove avesse inteso sostenere la sua estraneità a tutta lavicenda, cosa, invero, mai fatta. La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],quindi, andrebbe ad introdurre una circostanza mai allegata dalricorrente.Si tratta di argomenti logici che resistono alle censuresollevate dalla difesa e il cui sindacato esorbita dai limiti del vagliodi questa Corte. È opportuno rammentare che tra le doglianzeproponibili quali mezzi di ricorso, non rientrano quelle relativealla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione dicontrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni edinterpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sullerisultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità elogicità della motivazione, che nel caso in esame non consente diravvisare i vizi denunciati col primo motivo.3. Con il secondo articolato motivo di ricorso, che vienetrattato unitamente ai motivi aggiunti nn. 3), 4) e 5), in quantostrettamente connessi o coincidenti, la difesa lamentatravisamento della prova nella individuazione della condottaassunta dal ricorrente e, conseguentemente, dell’apporto da questifornito alla commissione dei reati.3.1 Sul punto, deve precisarsi che il vizio di travisamento dellaprova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando si introduce nellamotivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processoo quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini dellapronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.257499 - 01 Massime precedenti Conformi: N. 27518 del 2006 Rv.234604 - 01, N. 5223 del 2007 Rv. 236130- 01, N. 15556 del 2008Rv. 239533 - 01, N. 19710 del 2009 Rv. 243636 - 01, N. 37756del 2011 Rv. 251467 - 01, N. 18542 del 2011 Rv. 250168 - 01).(Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01), ipotesi chenon ricorre nel caso di specie.Piuttosto, la censura della difesa investe l’interpretazione delleprove e dei fatti emersi dall’istruttoria.Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tramotivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione,sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione,per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure neiconfronti della motivazione posta a fondamento della decisione,non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, inquanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetrocognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.3.1.1 Tanto premesso, con riferimento al delitto di lesioni, lasentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine allapartecipazione materiale e morale dell’imputato alla condotta e,con argomentazioni congrue, ha superato le eccezioni difensive. Einfattiquanto alla valenza da attribuire alle dichiarazioni rese daitestimoni in sede di riconoscimento fotografico, la lettura datanedalla Corte non sconta alcuna illogicità. L’individuazione di XXXXXXcome appartenente al gruppo che ha realizzato l’aggressione, purnon specificando il ruolo in concreto svolto dall’agente, comunquefornisce elementi dal quale desumere che i testimoni hannopercepito l’odierno ricorrente come attivamente presente nelgruppo degli aggressori.Del resto, la motivazione della Corte sul punto può e deveessere integrata con quella di primo grado che, in quantoconforme, si fonde con quella della sentenza impugnata. Ebbene, ilgiudice di primo grado ha precisato, al fine di chiarire la portataprobatoria del riconoscimento:che i testimoni hanno identificato tutti gli imputati comepartecipi all’aggressione;che nessuno dei testimoni ha riferito di aver visto qualcunodefilato o in disparte, rilevando, anzi, a supporto logico, che l’unicapersona che non era stata menzionata era proprio la [OSCURATO:PERSONA], ariprova del fatto che chi era realmente defilato non è statoneanche visto dalle persone offese, “le quali, pertanto, hannocertamente potuto riconoscere solo ed esclusivamente i soggettiche hanno fattivamente partecipato all’azione di gruppo di cuihanno parlato”;che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai negato di aver partecipato né ha maidedotto di essersi allontanato, essendosi avvalso della facoltà dinon rispondere in sede di interrogatorio di convalida;che egli si è dato alla fuga con gli altri partecipi, riunendosi acostoro nel cortile condominiale; le immagini, infatti, lo mostranoaffannato, con l’atteggiamento di chi ha appena terminato unacorsa.Si tratta di argomenti che non scontano elementi di ambiguitàe che, secondo la Corte territoriale, trovano conferma nellacondotta di [OSCURATO:PERSONA] successiva al reato. L’atteggiamentoprotettivo assunto nei confronti del gruppo e di adesione alle azionicommesse dai partecipanti costituisce elemento di rafforzamentodelle conclusioni tratte, in quanto incompatibile logicamente con lapresunta condotta di isolamento e di allontanamento rispetto allacolluttazione.La Corte ha, inoltre, integrato gli elementi a carico delricorrente, riferendo quanto dichiarato dal correo [OSCURATO:PERSONA] in sededi interrogatorio di garanzia. In detta occasione, egli coinvolgevadirettamente [OSCURATO:PERSONA] nell’azione aggressiva, affermando: «Si. E difianco a me c’erano...di fianco a me poi, mentre stavo litigandocon quel ragazzo lì, con due ragazzi di loro, vicino a me c’eranoLassi ([OSCURATO:PERSONA]) e Alexis [OSCURATO:PERSONA] e noi tre stavamo litigando conquei due ragazzi qua, con calci e pugni». Si tratta di una nitidachiamata in correità, rispetto alla quale deve dissentirsi con leargomentazioni difensive in ordine all’assenza di riscontri, tenutoconto della testimonianza di XXXXX e di XXXX, che collocanol’odierno ricorrente nel gruppo offensivo.La Corte ha introdotto due ulteriori argomenti rafforzativi delconcorso di [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, ha ritenuto che la descrizionedell’abbigliamento del soggetto che fissava minacciosamenteXXXXX fosse riferibile all’odierno imputato. L’elemento èeffettivamente ambiguo tenuto conto della genericità delladescrizione e del fatto che gli elementi forniti sono comuni anchead altri partecipi.La Corte ha anche fatto riferimento alla rivendicazionedell’azione effettuata dai giovani dopo essersi riuniti nel cortilecondominiale, riferendo all’odierno ricorrente talune frasi registratoin un video girato da uno dei partecipanti. Ebbene, sul punto, siosserva che la Corte non ha chiarito le ragioni per le quali hainteso riferire a [OSCURATO:PERSONA] le frasi in questione, nonostante nelleinformative di [OSCURATO:PERSONA] si palesi il dubbio sulla loropaternità. Infatti, nell’annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (allegata alricorso ai fini dell’autosufficienza), le frasi in questione vengonoriferite a [OSCURATO:PERSONA] e in quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si prospetta un dubbio,affermando che le frasi possano essere riferite a [OSCURATO:PERSONA] o aXXXXXX.Si tratta, quindi, di elemento oggettivamente incerto, rispettoal quale la Corte non ha fornito argomenti idonei a superare lagenericità ed ambiguità dell’elemento di prova.In ogni caso, pur escludendo tali due ultimi argomenti diprova, la motivazione non resta inficiata nella sua complessivacostruzione, in quanto fondata su argomenti probatoriamente forticostituiti dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], dal riconoscimentodi [OSCURATO:PERSONA] come uno dei componenti il gruppo degli aggressorieffettuato dalle persone offese e dai testimoni, nonché, dal puntodi vista logico, dalla circostanza che egli, dopo i fatti, assumeva unfuga insieme a costoro (benché, ove effettivamente non coinvolto,ben avrebbe potuto e dovuto allontanarsi dal gruppo per nonrimanere coinvolto) e, nei giorni successivi, difendeva il gruppodalle aggressioni/offese sui social network.3.1.2 Quanto al profilo soggettivo del reato contestato, è statoprecisato che, in tema di concorso di persone nel reato, la volontàdi concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo,in quanto l'attività costitutiva del concorso può essererappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che forniscaun apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione,organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altruiproposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietàdel "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condottedei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosipostumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversamisura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agenteabbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato allacondotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv.255260; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv.243901).Nel caso in esame, una volta accertata la presenza delricorrente nel gruppo che fronteggiò e circondò [OSCURATO:PERSONA] e cheaggredì XXXXX, deve ritenersi che con la sua presenza egli abbiaquantomeno rafforzato la condotta bellicosa ed aggressiva delgruppo (che, certamente, fa leva anche sul numero e sulla forzaderivante dalla compresenza dei sodali).Sotto tale profilo, è indubbio che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] siastata pienamente efficiente dal punto di vista causale rispetto aldelitto di lesioni. Del resto, come evidenziato nella sentenzaimpugnata, egli stesso non ha mai preso le distanze dal gesto, nonsi è separato dal gruppo neanche dopo la fuga quando, essendotutti consapevoli del rischio, sarebbe stato ragionevole allontanarsiproprio per non rimanere invischiato in una situazione che,secondo l’assunto difensivo, lo aveva visto estraneo.Ritiene, pertanto, il Collegio che le censure sollevate dalladifesa con riferimento al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta dilesioni ai danni di XXXXX siano infondate e che la sentenza sulpunto debba essere confermata.4. Il terzo motivo di ricorso, riferito al reato di tentatoomicidio, viene valutato unitamente all’ultimo motivo aggiunto inquanto strettamente connesso.Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado,valutate congiuntamente, fornivano la seguente ricostruzione degliaccadimenti: il gruppo accerchiava [OSCURATO:PERSONA], lo minacciava,insultava e spintonava; XXXXX, nel frattempo, posizionatosi inposizione posteriore destra rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], dapprimaminacciava con il coltello XXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX, amicidella persona offesa, che tentavano di intervenire in suo aiuto;quindi, interveniva cercando di sferrare un calcio da dietro adXXXXXXX, senza riuscire nell’intento e, anzi, cadendo; nelfrattempo, sopraggiungeva XXXXX in aiuto dell’amico, che venivasopraffatto dai componenti del gruppo che lo fronteggiavano epicchiavano impedendogli l’intervento salvifico; in quel frangente,XXXXX accoltellava ripetutamente [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata aggiungeva, a conferma dellaricostruzione effettuata e a specificazione della concatenazionecronologica delle condotte, un argomento ulteriore, costituitodall’esame dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva: che XXXXXprovava a colpire con un calcio [OSCURATO:PERSONA], ma non vi riusciva ecadeva; in quel momento, [OSCURATO:PERSONA] colpiva XXXXX, nel frattemposopraggiunto, in quanto il suo amico (XXXXX) era a terra e temevache “loro volessero litigare”. Sotto tale profilo, ritenevaconfermato, quindi, che l’aggressione a XXXXX fosse avvenutadopo il tentativo di colpire con un calcio [OSCURATO:PERSONA].4.1 Tanto premesso, la sentenza impugnata non chiarisceadeguatamente il profilo soggettivo dell’odierno ricorrente rispettoal reato di tentato omicidio e la motivazione espressa sul puntonon supera il vaglio di questa Corte di legittimità.Avverso la ricostruzione effettuata della Corte territoriale, ladifesa opponeva:che la condotta di accoltellamento ai danni di [OSCURATO:PERSONA] erastata successiva all’aggressione di XXXXX, sicché non potevasostenersi il dolo diretto del gruppo che, per consentire ad XXXXXdi infierire su [OSCURATO:PERSONA], aggrediva XXXXX; anzi, l’accoltellamentoera stato imprevisto e imprevedibile in quanto posto in essere inmodo fulmineo, dopo aver tentato di colpire [OSCURATO:PERSONA] con uncalcio e riferibile alla volontà ed iniziativa del solo XXXXX;che gli elementi dai quali il Tribunale aveva desunto laconsapevolezza del possesso dell’arma da parte di XXXXX eranocongetturali. Eccetto XXXX e Compagnoni, nessun altro riferiva diaver visto il coltello, sicché era credibile che neanche i membri delgruppo lo avessero visto;che quanto avvenuto in precedenza presso il [OSCURATO:PERSONA](secondo uno degli aggrediti, XXXXX aveva fatto più volte il gestodi infilare le mani nel giubbotto, così dando l’impressione di volerestrarre un’arma) costituiva circostanza ambigua e indimostrata;che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA], pur presente presso il [OSCURATO:PERSONA] erarimasto estraneo alla aggressione, tanto che egli non era statoimputato per la vicenda, il che doveva indurre ad ulteriormentedubitare che egli avesse potuto percepire l’atteggiamento di XXXXXcome sintomatico del possesso di un’arma;che la circostanza che in altri video, [OSCURATO:PERSONA] avesse espressocompiacimento per altre azioni violente, seppur riprovevole, nonpoteva ritenersi prova né indizio della sua adesione epartecipazione alla condotta criminosa di XXXXX, tanto più che neivideo [OSCURATO:PERSONA] non risultava mai protagonista;che egli non aveva aderito al progetto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diripartire alla ricerca di nuove vittime ed anzi risultava una fraseregistrata nella quale egli affermava “perché anche io da adessofaccio le stesse cose, ora non me ne fregava più un cazzo”, fraseindicativa del fatto che, fino a quel momento, egli non aveva maicommesso gesti violenti;che nessuno dei partecipi all’azione, anche nei successivivideo, aveva mai rivendicato il gesto dell’accoltellamento, del qualenessuna ha parlato.Deduceva da tali argomenti che non vi fosse prova né di undolo diretto né di un dolo eventuale in capo all’odierno ricorrente eche l’estemporaneità e imprevedibilità dell’azione non consentissedi ritenere che il comportamento degli altri partecipi all’azione, e diXXXXXX in particolare, fosse indicativo né di una preventivaprogrammazione né di adesione, sia pure nella forma delrafforzamento, all’azione criminosa di XXXXX. Non vi eranoelementi, quindi, per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito unconsapevole apporto all’azione di XXXXX.Si tratta di questioni in ordine alle quali la Corte territorialenon ha fornito adeguata risposta, benché oggetto di specifici motividi impugnazione. Il riferimento alla “condotta collettiva”, sullaquale la Corte territoriale fonda la pronuncia di responsabilità, nonè sufficiente a superare e a risolvere le questioni relative allapossibi l ità di riconoscere la condotta di [OSCURATO:PERSONA] comecaratterizzata da un dolo diretto o eventuale o come configuranteun concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. o come del tuttoestranea, anche sotto il profilo soggettivo, alla condotta di tentatoomicidio. La sentenza non affronta il problema, che costituiscespecifico motivo di impugnazione, delle forme in cui si sarebbemateriale, e di [OSCURATO:PERSONA] in particolare, alla luce delle specifichecaratteristiche dell’azione e, specificamente, del fatto che,pacificamente, la condotta omicidiaria non poteva essere statafrutto di programmazione anteriore tra i correi per la rapidità concui si era svolta l’azione ed il dolo d’impeto che l’avevacaratterizzata.4.3 Sul punto, si osserva che la sentenza impugnata non tieneconto della peculiarità della struttura del dolo nel caso del reato ditentato omicidio commesso in concorso eventuale, disciplinatodall’art. 110 cod. pen., e delle caratteristiche dell’elemento psichicodel reato tentato di cui all’art. 56 cod. pen.È opportuno partire dalla considerazione che, nel reatocommesso in concorso, non è necessario che tutti i responsabilisiano caratterizzati dal medesimo atteggiamento soggettivo. Comeè stato evidenziato nella sentenza della Sez. 1, n. 2481 del04/06/2021, dep. 2022, n.m. «nelle azioni collettive sfociate in unomicidio la valutazione del coefficiente psicologico non può chederivare dalla analisi del complessivo livello di consapevolezza diciascuno circa la potenzialità lesiva del mezzo utilizzato e circa lemodalità concrete di realizzazione del fatto [...]», fermo restandoche nel medesimo accadimento possono coesistere il dolo direttodell’autore materiale del reato con il dolo eventuale deiconcorrenti, incluso il concorrente morale (in questo senso, cfr.Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, Belville, Rv. 267038; conformeSez. 5, Sentenza n. 2523 del 04/12/2020, dep. 2021, Aristei,n.m.).In una precedente pronuncia (Sez. 1, n. 54855 del25/09/2018, Mariuzzo, n.m..), si sono enucleate le diverse formeche può assumere l’elemento soggettivo del reato nel concorrentediverso dall’autore materiale, individuando le seguenti ipotesi: «lìdove per le caratteristiche e le concordate modalità «comuni» direalizzazione dell'azione delittuosa - sia pure diretta, in viaprincipale, verso un obiettivo illecito di minore gravità - siapossibile identificare (al di là di ogni ragionevole dubbio) l'avvenutaprevisione in concreto dell'evento più grave e la sua 'accettazione'(anche in termini di dolo eventuale) come conseguenza probabiledell'azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell'obiettivoprimario, si avrà concorso pieno sostenuto da dolo eventuale (…);- lì dove l'istruttoria non consenta di sostenere l'ipotesi dell'accordocomune con modalità realizzative 'includenti' la probabilità direalizzazione dell'evento più grave (e la sua sostanzialeaccettazione), ma raff iguri esclusivamente la concreta'prevedibilità' di simile evento si avrà concorso anomalo ai sensidell'art. 116 cod. pen. (azione più grave come sviluppologicamente prevedibile dell'azione concordata, secondol'insegnamento offerto da Corte Cost. n.42 del 1965); - lì dovel'azione originariamente concordata o comunque accettata, per lesue modalità e il contesto realizzativo, rende 'imprevedibile' losviluppo più grave, frutto di iniziativa estemporanea dell'autoremateriale, non potrà l'evento più grave essere attribuito aiconcorrenti primari (cioè a coloro che hanno previsto e voluto ilreato meno grave) ma esclusivamente all'autore materiale».Nel caso nel quale il concorso abbia ad oggetto una fattispecietentata, come quella in esame, si pone l’ulteriore problema diverificare se, rispetto al concorrente, sia ipotizzabile solo unaforma di dolo diretto o alternativo, come per l’esecutore materiale,oppure se possa individuarsi anche una forma di dolo eventuale. IlCollegio aderisce all’orientamento maggioritario (da ultimo, Sez. 1,n. 22007 del 30/04/2025, Rv. 288176-01), il quale ritiene che ildolo eventuale del concorrente morale sia compatibile con iltentativo. Fin da tempo risalente, infatti, questa Corte hasostenuto che perché il concorrente morale risponda del delitto ditentato omicidio, non è necessario, come per l'esecutore materiale,che l'evento-morte sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma èsufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale: il che significache il concorrente morale deve aver concorso all'azionedell'esecutoremateriale non soltanto prevedendo in concretol'evento-morte come possibile conseguenza dell'azione concordata,ma anche accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzarel'azione concordata (sempre che l'evento-morte non sia soltantouna possibile conseguenza dell'azione concordata, ma rientri, inmodo diretto e conseguenziale, nello schema esecutivo di taleazione) (Sez. 1, n. 7350 del 12/06/1991, Ventura, Rv. 187758 -01).Alla luce di quanto esposto, nel caso di concorso morale,quindi, l’eventuale limitazione della responsabilità del concorrenteavviene mediante il riferimento al modello del concorso anomalo dicui all’art. 116 cod. pen., il quale prevede e disciplina l’ipotesi cheil concorrente non voglia e non accetti il rischio dell’evento piùgrave (Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv.252405 – 01). La non accettazione del rischio dell’evento mortediventa, pertanto, la condizione per punire il concorrente soltanto atitolo di concorso anomalo, e non a titolo di concorso ordinario. Nelconcorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen., infatti, il soggettoche non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenutosicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di unrealizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo,anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamentecontrollabile. La Corte ha precisato che al cospetto di un'azionecollettiva si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente alprogetto comune, specie nel caso di azione violenta contro unapersona (Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. 2018, Larosa, Rv.272893 - 01).Ne consegue che, in un reato tentato concorsuale, laresponsabilità del concorrente che abbia agito a titolo di doloindeterminato, alternativo o eventuale, si fonda sulla norma sulconcorso ordinario dell’art. 110 cod. pen., e non in quella delconcorso anomalo dell’art. 116 cod. pen. Per rientrare nell’ambitodel concorso anomalo il reato più grave deve, infatti, essere, perscelta dell’art. 116 cod. pen., “non voluto”, neanche nella formaminima costituita dal dolo eventuale (Sez. 1, n. 44579 del11/09/2018, B., Rv. 273977 – 01; Sez. 6, n. 20667 del12/02/2008, Scambia, Rv. 240060 – 01).Da quanto esposto, consegue, ulteriormente, che: nel caso incui uno dei concorrenti sia sorretto da dolo eventuale nel reato chealtro concorrente ha commesso con dolo diretto, il reato più graveè stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore odiversa della condotta criminosa concordata e, nonostante laprevisione, è stato egualmente accettato il rischio del suoverificarsi, il che comporta l’applicazione della responsabilitàconcorsuale nella ipotesi piena, e non attenuata (Sez. 6, n. 20667del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060 – 01, in motivazione); nelcaso, invece, in cui, nell’atteggiamento psichico del concorrente,l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo deldolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) sicchédeve essere escluso il concorso ordinario, il giudice dovrà accertarela atipicità o meno dell'evento diverso, o più grave, rispetto aquello concordato, per verificare se l'evento realizzato non siaconseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e nonricollegabili all'azione criminosa, che interrompano il nesso dicausalità, secondo gli schemi del concorso anomalo. Il limite diconfigurabilità del concorso anomalo, infatti, consiste nellacircostanza che l'evento più grave, concretamente realizzato, nondeve essere “conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti,meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente allacondotta criminosa di base” (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B.,Rv. 273977 – 01). La responsabilità del concorrente a titolo diconcorso anomalo prescinde dal grado di partecipazione e dal ruolodel concorrente e “trova fondamento nel necessario affidamentoalla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di nonsottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azioneesecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltàimprovvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diversoda quello inizialmente previsto” (Sez. 1, n. 11495 del 12/10/2022,dep. 2023, Mustafa, Rv. 284246 - 01).4.4 Ciò posto, nella sentenza impugnata manca un' adeguatarisposta alla questione sollevata dalla difesa nell’atto di appello eribadita nel ricorso avanti questa Corte su quale sia statol’atteggiamento psichico di [OSCURATO:PERSONA], rispetto all’accoltellamento diXXXXXXX e, quindi, alla condotta di tentato omicidio.La responsabilità dell’imputato, rispetto al tentato omicidio,non è adeguatamente argomentata, sotto il profilo soggettivo, allaluce delle circostanze del caso concreto, e non chiaro né completoè il percorso logico attraverso cui il giudice di appello è pervenutoad affermare che [OSCURATO:PERSONA] abbia previsto ed accettato il rischio delverificarsi della condotta ed evento più grave. Ne consegue chesotto questo profilo la sentenza impugnata non resiste alle censureche le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio su tale punto.Nel giudizio di rinvio, dati per acquisiti gli elementi del fattoche, all’esito di questa sentenza, non sono più discutibili perchécoperti da giudicato (l’avere partecipato [OSCURATO:PERSONA] al pestaggio diXXXXX), la Corte di appello dovrà: ricostruire, alla luce dellecircostanze del caso di specie, l’elemento psicologico diXXXXXXXXXXX rispetto all’evento costituito dalle lesionipotenzialmente mortali subite da [OSCURATO:PERSONA] per effettodel l ’acco l te l lamento d i XXXXX, tenendo conto: de l laconsapevolezza o prevedibilità del possesso dell’arma da partedell’esecutore materiale; della consapevolezza o prevedibilità delsuo utilizzo; dell’accettazione del rischio o, al contrario,dell’esclusione dello stesso. Conseguentemente, nell’ipotesi in cuipervenga alla conclusione che si tratta di un dolo, eventuale oalternativo, dovrà sussumere il comportamento dell'imputato nelconcorso ordinario di cui all’art. 110 cod. pen.; nell’ipotesi in cuipervenga alla conclusione che manchi del tutto il dolo di morte,dovrà, in conformità ai principi generali, verificare la possibilità diritenere integrato il concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen.,accertando se l'evento più grave, concretamente realizzato, nonsia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramenteoccasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condottacriminosa di base.5. Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenzaimpugnata deve essere annullata limitatamente al concorso nelreato di cui al capo 1) (tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Il ricorso deve essere, invece, rigettato nel resto e la sentenzaimpugnata dichiarata irrevocabile quanto al giudizio diresponsabil ità in ordine al capo 2). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al concorso del ricorrente neltentato omicidio di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capoad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso edichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto al giudizio di responsabilita'in ordine al reato di cui al capo 2).Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 25042/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris