CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 20811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20172/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma v iale delle Milizie N. 22, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12,presso gli uffici dell’ Avvocatura Generale d ello Stato che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 85/2018 depositata il 18/01/2018 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha proposto opposizione all'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia ha preteso le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale,in relazione all'atto ai rogiti del notaio Sicari del 18 giugno 2013, istitutivo del [OSCURATO:PERSONA], del quale ella è guardiano ed è stata ritenuta, in tale qualità, responsabile solidale per il pagamento delle imposte. Nel ricorso la contribuente ha evidenziato non soltanto di non essere tenuta quale responsabile in solido, ma anche l'illegittimi tà dell'atto impugnato perché al momento della segregazione dei beni le imposte devono essere applicate non in misura proporzionale, ma fissa. Il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità solidale. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate chela Commissione regionale del Veneto ha accolto ritenendo la contribuente tenuta in solido in quanto parte contraente, che ha concorso per la propria manifestazione di volontà alla formazione dell'atto stesso. Avverso la predetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. Si è costituita con controricorso l’ A genzia delle entrate. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 26 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione del disposto degli artt. 13 del D.lgs. 347 / 1990 e 57 del D.P.R. 131/1986 in ordine all'asserita responsabilità solidale del guardiano del trust. La ricorrentededuce che il concetto di solidarietà tributaria ai sensi dell'art. 57 cit . non può prescindere dal rapporto obbligatorio propriamente inteso,che nel caso di specie riguarda l'atto di costituzione e conferimento dei beni e non la nomina del guardiano. Il guardiano del trust, infatti , non è “ parte contraente” ma semplicemente “ parte comparente ” nell'atto , al mero fine dell'accettazione della nomina; il suo ruolo, in qualità di un soggetto di fiducia del disponente, consiste nello svolgere funzioni consultive e di controllo sull'operato del trustee. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione del principio dispositivo delle prove in relazione all'art.36 nonché agli artt. 1 e 7 del D.lgs. 546 / 1992 nonché a gli art t. 132 , 115 e 116 c . p . c. La ricorrente deduce di avere adeguatamente confutato l'affermazione di essere intervenuta nella stipula per dare il proprio consenso all'operazione di trasferimento dei beni in trust, e che nonostante ciò il giudice d'appello è caduto in errore in punto di valutazione delle prove delle difese svolte dalle parti processuali,poiché non ha tenuto conto che l’intervento della signora B iancardi non ha dato alcun contributo causale agli effetti giuridici dell'atto e in particolare alla costituzione del trust, posto che non è stata essa Biancardi a istituire il trust bensì altro contraente. 3.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione di legge, in ordine il modello di imposizione indiretta dell'atto istitutivo del trust, con riferimento all’art . 1 della Tariffa e agli artt. 1 e 10 comma 1 del D.lgs. 347/1990. La ricorrente deduce che il giudice d’appello nell'affermare che la prima decisione deve “essere conseguentemente riformata con conferma della legittimità e fondatezza dell'operato dell'ufficio” ha implicitamente rigettato le eccezioni da lei sollevate (riproposte in appello) circa il regime impositivo dell'atto istitutivo del trust, che non è assoggettato a imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, bensì in misura fissa. Deduce altresì che la interpretazione data dall'Agenzia delle entrate è stata da lei espressamente contestata (pagine 3 e 5 ) del ricorso introdu ttivo , ove si deduce che non c'è un trasferimento effettivo dei beni e quindi le imposte devono essere versate in misura fissa,non comportando alcun incremento di ricchezza, e così anche contestata nell’atto di costituzione in appello; trascrive in ricorso quella parte dell’atto di appello ove ha rilevato che il trust deve considerarsi un atto fiscalmente neutro, e che non è equiparabile ad un atto a titolo oneroso, ed è pertanto soggetto ad imposizione indiretta in misura fissa. 4.- Con il quarto motivo del ricorso, proposto in via alternativa al terzo, deduce - ove si ritenga che il semplice richiamo alla legittimità dell'atto non costituisca decisione implicita bensì omessa pronuncia- la nullità della sentenza ai sensi dell’ar t 360 n. 4 c.p.c., posto che laCommissione tributaria regionale non si è pronunciata riguardo il corretto regime impositivo applicabile all'atto istitutivo del trust, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D.lgs. 546/ 1992 . 4.- I l terzo motivo dev e esaminarsi prioritariamente , atteso il suo carattere potenzialmente assorbente, ed è fondato. La giurisprudenza di questa Corte si è progressivamente orientata nel senso di ritenere la neutralità fiscale del trust, posto che l’effetto di segregazione non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza; e da ciò consegue, nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che non può ravvisarsi nell’atto costitutivo del trust un indice di forza economica e capacità contributiva ex art.53 Cost.. La discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio (Corte Cost. n. 4/1957 e n. 83/2015), posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese “esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza” (C.Cost.ord.394/08). Indiceche, nel caso del trust, non prende consistenza prima del completamento del percorso cui esso è preordinato. L’apposizione del vincolo, infatti, determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla segregazione dei beni in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; ed è appunto al conseguimento di detto risultato che si deve guardare per individuare il momento in cui la ricchezza si sposta e viene conseguita una utilità economicamente apprezzabile. Il trust di per sé non determina alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, incremento che si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale. Inoltre, il fatto che il beneficiario sia eventualmente individuato fin dall’atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tipo negoziale del trust e, soprattutto, non giustifica l’immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust ‘trasparente’), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all’applicazione dei già richiamati principi impositivi. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’affermare che per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo (Cass. 19167/2019; Cass 29507/2020; Cass. n. 8082/2020, Cass.13/2021). Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. In ragione del progressivo consolidamento della giurisprudenza di questa Corte, le spese dell'intero giudizio possono essere compensate. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso della contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado