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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14529/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il termine per il deposito della motivazione della sentenza non è sospeso durante il periodo feriale, cioè dall'i al 31 agosto di ciascun anno solare, secondo quanto autorevolmente ribadito, da ultimo, da Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01; che, di conseguenza, Leccese avrebbe dovuto proporre impugnazione, avverso la sentenza emessa, nei suoi confronti, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 giugno 2023, entro quarantacinque giorni a partire dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato con il dispositivo, e, quindi, non più tardi del 20 ottobre 2023; che, con la decisione impugnata, il giudice dell'esecuzione ha correttamente disatteso la richiesta di revoca dell'esecutorietà della predetta sentenza, avanzata sul fallace postulato dell'applicabilità al termine ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., della sospensione nel periodo feriale; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il termine per il deposito della motivazione della sentenza non è sospeso durante il periodo feriale, cioè dall'i al 31 agosto di ciascun anno solare, secondo quanto autorevolmente ribadito, da ultimo, da Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01; che, di conseguenza, Leccese avrebbe dovuto proporre impugnazione, avverso la sentenza emessa, nei suoi confronti, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 giugno 2023, entro quarantacinque giorni a partire dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato con il dispositivo, e, quindi, non più tardi del 20 ottobre 2023; che, con la decisione impugnata, il giudice dell'esecuzione ha correttamente disatteso la richiesta di revoca dell'esecutorietà della predetta sentenza, avanzata sul fallace postulato dell'applicabilità al termine ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., della sospensione nel periodo feriale; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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