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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 45844/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI PESAROcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent4e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ditZnall~ procedimento a trattazione scritta. 1/( Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Livorno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 17 marzo 2023 il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Livorno a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la rettifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663, comma 2, cod. proc. pen., evidenziando che, pur essendo stato protocollato l'incidente di esecuzione solo in data 1 febbraio 2023, lo stesso era stato presentato in precedenza dall'interessato, in data 12 febbraio 2020, periodo nel quale l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza del Tribunale di Livorno del 24 maggio 2019, definitivo il 15 giugno 2019.

Il Tribunale di Livorno con ordinanza del 6 aprile 2023 solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che l'unica data certa dell'incidente di esecuzione era quella attestata dalla cancelleria sull'istanza di patrocinio a spese dello Stato dell'i febbraio 2023, periodo nel quale l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza del Tribunale di Pesaro del 13 ottobre 2016, definitivo il 15 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da Faiello, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Pesaro.

Costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600).

Deve essere ribadito, inoltre, il principio della perpetuatio jurisdictionis più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Chiarello, Rv. 247648), per il quale la competenza del giudice dell'esecuzione non muta anche nel caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi dopo la presentazione della domanda (Sez. 1 n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171).

Nel caso di specie, come evidenziato dal Tribunale di Livorno, l'unica data certa relativa all'incidente di esecuzione era quella apposta dal funzionario giudiziario al momento del deposito il 1 febbraio 2023 dell'istanza di ammissione del patrocinio a spese dello Stato.

D'altronde, la data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificata sull'atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità (Sez. 5, n. 29655 del 19/05/2023, Chierchia, Rv. 284848); ne consegue che alla omessa indicazione della data di deposito dell'atto si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefffiOenti, contenute anche in atti connessi; Ani Y1 fret egja i .1,A<I,1 No t-i Spr.,•3 itrtJi. 4)19 novvob , Pertanto, deve ritenersi che la competenza, ai fini della decisione circa l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], sia da attribuire al Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, avendo tale ultimo giudice, a quella data, emesso l'ultima sentenza divenuta irrevocabile (sentenza del 13 ottobre 2016, definitiva il 13 maggio 2021).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro cui dispone tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI PESAROcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent4e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ditZnall~ procedimento a trattazione scritta. 1/( Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Livorno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 17 marzo 2023 il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Livorno a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la rettifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663, comma 2, cod. proc. pen., evidenziando che, pur essendo stato protocollato l'incidente di esecuzione solo in data 1 febbraio 2023, lo stesso era stato presentato in precedenza dall'interessato, in data 12 febbraio 2020, periodo nel quale l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza del Tribunale di Livorno del 24 maggio 2019, definitivo il 15 giugno 2019. Il Tribunale di Livorno con ordinanza del 6 aprile 2023 solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che l'unica data certa dell'incidente di esecuzione era quella attestata dalla cancelleria sull'istanza di patrocinio a spese dello Stato dell'i febbraio 2023, periodo nel quale l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza del Tribunale di Pesaro del 13 ottobre 2016, definitivo il 15 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da Faiello, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Pesaro. Costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). Deve essere ribadito, inoltre, il principio della perpetuatio jurisdictionis più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Chiarello, Rv. 247648), per il quale la competenza del giudice dell'esecuzione non muta anche nel caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi dopo la presentazione della domanda (Sez. 1 n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171). Nel caso di specie, come evidenziato dal Tribunale di Livorno, l'unica data certa relativa all'incidente di esecuzione era quella apposta dal funzionario giudiziario al momento del deposito il 1 febbraio 2023 dell'istanza di ammissione del patrocinio a spese dello Stato. D'altronde, la data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificata sull'atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità (Sez. 5, n. 29655 del 19/05/2023, Chierchia, Rv. 284848); ne consegue che alla omessa indicazione della data di deposito dell'atto si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefffiOenti, contenute anche in atti connessi; Ani Y1 fret egja i .1,A<I,1 No t-i Spr.,•3 itrtJi. 4)19 novvob , Pertanto, deve ritenersi che la competenza, ai fini della decisione circa l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], sia da attribuire al Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, avendo tale ultimo giudice, a quella data, emesso l'ultima sentenza divenuta irrevocabile (sentenza del 13 ottobre 2016, definitiva il 13 maggio 2021). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro cui dispone tr
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