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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42024/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contradditorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di SALERNO con sentenza in data 14/01/2020 confermava la sentenza con la quale in data 22/05/2018 il GUP del TRIBUNALE di SALERNO, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato GRAZIANI Antonio a pena di giustizia per il reato di riciclaggio, commessi a SALERNO in data 24/07/2014, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 bis co. 3 cod. pen. e delle attenuanti generiche.

La condotta della quale GRAZIANI è stato ritenuto responsabile era consistita, una volta ricevuta sul conto corrente a lui intestato alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno la somma di 1386 euro, costituente il provento di una frode informatica commessa in danno di un cittadino tedesco, nell'averla trasferita tramite MoneyGram ad altro conto estero.

2. GRAZIANI propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; censura in particolare la ritenuta sussistenza del dolo eventuale.

Sostiene che la propria punizione è avvenuta valutando sussistente un elemento psicologico di poco superiore al mero sospetto, senza tuttavia che la CORTE abbia indicato alcun dato processuale dal quale desumere la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro transitato sul proprio conto corrente.

Poiché uno degli elementi per desumere la consapevolezza era, secondo i Giudici dei due gradi di merito, il contenuto del mandato da parte dell'azienda assicurativa per il cui tramite egli aveva ricevuto l'importo in contestazione, il ricorrente nega che il mandato medesimo avesse per oggetto il monitoraggio dei pagamenti in favore dell'azienda, quando invece era stato da essa assunto quale rappresentante per la Campania, con uno stipendio pari al 5% per ogni transazione, con la qualifica di consulente assicurativo.

A riprova della buona fede, il ricorrente rileva che, ricevuta la somma, l'aveva girata dopo un giorno, mentre la denuncia della persona offesa era stata presentata dopo undici giorni, sì che egli non era stato in grado di conoscere il reato presupposto, e la causale dell'operazione era un risarcimento dei danni.

Non poteva pesare in senso contrario che il trasferimento fosse avvenuto su un conto estero, perché la società da cui egli dipendeva aveva sedi in varie nazioni, sia negli USA sia in Europa.

Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato il solo motivo che lo sostiene.

Va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo in esame sta nel suo sollecitare la rivisitazione del fatto, sotto il profilo della individuazione dell'elemento psicologico del delitto contestato, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e nella mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche argomentative.

La CORTE territoriale ha contrastato tale motivo del ricorso in modo congruo e consequenziale, in linea con il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C, secondo cui (cf.

Sez. 2 sentenza n. 36893 del 28/05/2018 dep. 31/07/2018 Rv. 274457 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito".

Invero nel riciclaggio (cf.

Sez. 2 sentenza n. 26208 del 09/03/2015 imputato [OSCURATO:PERSONA]) il dolo eventuale si configura come "rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto, desumibile dalle circostanze di fatto dell'azione.

Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque".

2. Il caso oggetto del presente giudizio è coerente con tale configurazione, come rilevato dal Collegio di appello: premesso che mai è stata in discussione la condotta materiale realizzata da GRAZIANI, e cioè aver ricevuto sul proprio conto corrente la somma provento del delitto di frode informatica in danno di un cittadino tedesco e di averla subito dopo trasferita in UCRAINA, sul conto corrente di tale ZDORENKO Olexander, la CORTE territoriale ha ricordato e condiviso gli elementi che ad avviso del primo Giudice apparivano rivelativi dell'accettazione del rischio di provenienza illecita dell'importo riversato sul sul conto.

Ha pertanto fatto riferimento alla pregressa esperienza dell'imputato nel settore assicurativo, che avrebbe dovuto indurre a riconoscere la singolarità del compito a lui affidato con l'operazione cui aveva dato esecuzione, alla genericità del contratto stipulato per internet, che non prevedeva l'esecuzione di bonifici, alla provenienza del denaro da un conto tedesco, mentre la società committente aveva sede negli USA, al trasferimento della somma a un cittadino ucraino, benché l'incarico riguardasse l'attività da svolgere in Campania, al fatto che il rapporto di lavoro si fosse esaurito in quest'unica operazione.3. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha altresì risposto alle deduzioni formulate con l'impugnazione, del tutto sovrapponibili a quelle riportate nel ricorso, in modo congruo e coerente, concentrandosi poi su un dato oggettivamente insuperabile per la difesa: la già menzionata singolarità di una operazione di trasferimento di una somma, con la causale risarcitoria, a un cittadino ucraino proveniente da un conto estero intestato non già alla ditta da cui GRAZIANI dipendeva, bensì a un cittadino tedesco.

Un dato che, associato alla competenza del ricorrente nel settore assicurativo, conferma l'accettazione del rischio di contribuire a una tipica operazione di riciclaggio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contradditorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di SALERNO con sentenza in data 14/01/2020 confermava la sentenza con la quale in data 22/05/2018 il GUP del TRIBUNALE di SALERNO, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato GRAZIANI Antonio a pena di giustizia per il reato di riciclaggio, commessi a SALERNO in data 24/07/2014, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 bis co. 3 cod. pen. e delle attenuanti generiche. La condotta della quale GRAZIANI è stato ritenuto responsabile era consistita, una volta ricevuta sul conto corrente a lui intestato alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno la somma di 1386 euro, costituente il provento di una frode informatica commessa in danno di un cittadino tedesco, nell'averla trasferita tramite MoneyGram ad altro conto estero. 2. GRAZIANI propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; censura in particolare la ritenuta sussistenza del dolo eventuale. Sostiene che la propria punizione è avvenuta valutando sussistente un elemento psicologico di poco superiore al mero sospetto, senza tuttavia che la CORTE abbia indicato alcun dato processuale dal quale desumere la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro transitato sul proprio conto corrente. Poiché uno degli elementi per desumere la consapevolezza era, secondo i Giudici dei due gradi di merito, il contenuto del mandato da parte dell'azienda assicurativa per il cui tramite egli aveva ricevuto l'importo in contestazione, il ricorrente nega che il mandato medesimo avesse per oggetto il monitoraggio dei pagamenti in favore dell'azienda, quando invece era stato da essa assunto quale rappresentante per la Campania, con uno stipendio pari al 5% per ogni transazione, con la qualifica di consulente assicurativo. A riprova della buona fede, il ricorrente rileva che, ricevuta la somma, l'aveva girata dopo un giorno, mentre la denuncia della persona offesa era stata presentata dopo undici giorni, sì che egli non era stato in grado di conoscere il reato presupposto, e la causale dell'operazione era un risarcimento dei danni. Non poteva pesare in senso contrario che il trasferimento fosse avvenuto su un conto estero, perché la società da cui egli dipendeva aveva sedi in varie nazioni, sia negli USA sia in Europa. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato il solo motivo che lo sostiene. Va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo in esame sta nel suo sollecitare la rivisitazione del fatto, sotto il profilo della individuazione dell'elemento psicologico del delitto contestato, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e nella mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche argomentative. La CORTE territoriale ha contrastato tale motivo del ricorso in modo congruo e consequenziale, in linea con il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C, secondo cui (cf. Sez. 2 sentenza n. 36893 del 28/05/2018 dep. 31/07/2018 Rv. 274457 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito". Invero nel riciclaggio (cf. Sez. 2 sentenza n. 26208 del 09/03/2015 imputato [OSCURATO:PERSONA]) il dolo eventuale si configura come "rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto, desumibile dalle circostanze di fatto dell'azione. Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque". 2. Il caso oggetto del presente giudizio è coerente con tale configurazione, come rilevato dal Collegio di appello: premesso che mai è stata in discussione la condotta materiale realizzata da GRAZIANI, e cioè aver ricevuto sul proprio conto corrente la somma provento del delitto di frode informatica in danno di un cittadino tedesco e di averla subito dopo trasferita in UCRAINA, sul conto corrente di tale ZDORENKO Olexander, la CORTE territoriale ha ricordato e condiviso gli elementi che ad avviso del primo Giudice apparivano rivelativi dell'accettazione del rischio di provenienza illecita dell'importo riversato sul sul conto. Ha pertanto fatto riferimento alla pregressa esperienza dell'imputato nel settore assicurativo, che avrebbe dovuto indurre a riconoscere la singolarità del compito a lui affidato con l'operazione cui aveva dato esecuzione, alla genericità del contratto stipulato per internet, che non prevedeva l'esecuzione di bonifici, alla provenienza del denaro da un conto tedesco, mentre la società committente aveva sede negli USA, al trasferimento della somma a un cittadino ucraino, benché l'incarico riguardasse l'attività da svolgere in Campania, al fatto che il rapporto di lavoro si fosse esaurito in quest'unica operazione.3. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha altresì risposto alle deduzioni formulate con l'impugnazione, del tutto sovrapponibili a quelle riportate nel ricorso, in modo congruo e coerente, concentrandosi poi su un dato oggettivamente insuperabile per la difesa: la già menzionata singolarità di una operazione di trasferimento di una somma, con la causale risarcitoria, a un cittadino ucraino proveniente da un conto estero intestato non già alla ditta da cui GRAZIANI dipendeva, bensì a un cittadino tedesco. Un dato che, associato alla competenza del ricorrente nel settore assicurativo, conferma l'accettazione del rischio di contribuire a una tipica operazione di riciclaggio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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