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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 38310/2023

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la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 04/11/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; letta la memoria scritta depositata dal difensore del Responsabile civile Poste italiane s.p.a., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 4 novembre 2022 (motivazione depositata il 26 gennaio 2023) ha confermato quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Messina, che ha condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ad una serie di peculati a danno di persone intestatarie di buoni fruttiferi postali.

2. All'imputato è contestato di avere contattato i predetti, segnalando la necessità di un "rinnovo" dei buoni, monetizzando i titoli ma rilasciando in cambio un controvalore inferiore al loro valore totale, appropriandosi così della differenza, quantificata complessivamente in circa 15.000 euro; fatti indicati come commessi dal settembre al dicembre del 2014.

Le sentenze di merito hanno altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili in solido con il Responsabile civile Poste italiane Spa.

3. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nei qualtsi deducono i seguenti motivi: A) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, atteso che Costa ha ottenuto il possesso dei titoli, e quindi del denaro, a seguito di una propria condotta fraudolenta, non qualificabile "per ragione dell'ufficio o del pubblico servizio" (richiamandosi a tale proposito pronunce della Cassazione sul punto); B) vizio di motivazione in ordine alla condanna pronunciata per la contestazione di peculato in relazione alla posizione dei fratelli Mastroeni (difettando al riguardo una convincente motivazione nella sentenza di appello); C) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., per la quale, attesa la concreta modesta gravità dei fatti, sussistevano tutti i presupposti. 3.gPoste [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del proprio difensore, ha depositato una memoria scritta nella quale chiede che venga esclusa la qualifica di responsabile civile, dal momento che le dolose condotte del Costa sono state poste in essere a danno delle Poste e da tale ente in alcun modo favorite.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va rilevato che la richiesta del Responsabile civile di estromissione dal giudizio è inammissibile.

Infatti, non risulta che le Poste italiane abbiano impugnato la sentenza di primo grado, nella quale, unitamente all'imputato, tale ente era stato condannato in qualità di responsabile civile al risarcimento del danno e pertanto la statuizione sul punto non può essere posta in discussione.

Al riguardo, può richiamarsi il principio in base al quale «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal responsabile civile avverso la sentenza d'appello, quando questi non abbia impugnato in precedenza la decisione sfavorevole di primo grado» (Sez. 4, n. 12027 del 24/02/2011, Resp. civile A.fo.r. in proc.

Mamone, Rv. 249936 - 01).

2. Il ricorso dell'imputato è fondato, limitatamente al profilo inerente la qualificazione giuridica dei fatti per i quali è intervenuta condanna.

2.1. Manifestamente infondato è il motivo con il quale si è dedotta l'insussistenza del fatto contestato, relativamente all'appropriazione del denaro a danno dei fratelli Mastroeni.

Sul punto, la sentenza impugnata - la cui motivazione si salda con quella, conforme, del Tribunale - ha argomentato nel senso che sulla base delle prove emerse dall'istruttoria risulta dimostrato che Costa, all'esito dell'operazione di rimborso dei titoli, si è appropriato di circa seimila euro che costituivano gli interessi maturati.

Sul punto, la Corte territoriale (pag. 7) evidenzia congruamente che l'assunto dell'appellante secondo cui "[OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere effettuato le operazioni all'insaputa del fratello, così appropriandosi delle somme contanti che il Costa le aveva consegnato ... è una mera prospettazione difensiva non supportata da alcunchè. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, chiamata dalla Guardia di Finanza, ha subito riferito di avere effettuata una sola operazione, senza neppure tentare di giustificare la manovra che, seguendo l'atto di appello, essa avrebbe ordito per il fratello.

Dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], poi, emerge che Costa ha effettuato versamenti di somme contanti, dei quali il prevenuto non ha fornito alcuna giustificazione".

Motivazione certamente non illogica e, dunque, insindacabile in sede di legittimità.

3. Pacifica è, altresì, la qualifica di incaricato di pubblico servizio posseduta dall'imputato, in ordine alle mansioni dal predetto svolte presso l'ufficio postale in relazione alle operazioni afferenti al risparmio postale.

Sul punto, questa Corte ha già ritenuto che «integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni fruttiferi, contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 ed effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica» (Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018 - dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 - 01).

3.1. Peraltro, il riconoscimento di detta qualifica non è sufficiente per ritenere sussistente la fattispecie di peculato, poiché questa richiede che il possesso o la disponibilità del denaro altrui - di cui l'incaricato si appropri - si fondi sulla "ragione del suo servizio".

Sul punto - e in particolare sui criteri differenziali tra peculato e truffa aggravata dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio - questa Sezione (sent. n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 01) ha precisato che «l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti)».

3.2. I Giudici di merito, rigettando le deduzioni della difesa dell'imputato, hanno ritenuto che nel caso di specie le somme di cui Costa si è appropriato erano già nella disponibilità del predetto per ragioni del suo ufficio.

Nello stesso senso, il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ha evidenziato che "Quanto alla qualificazione giuridica del fatto in termini di peculato, deve ribadirsene la correttezza emergendo dalle risultanze della istruttoria dibattimentale che l'impossessamento indebito delle somme contenute sui libretti non è avvenuta in conseguenza di artifizi e raggiri posti in essere dall'imputato e finalizzati a farsi consegnare i documenti.

La consegna risulta, infatti, essere avvenuta in conseguenza della prospettazione - veritiera - di eseguire un controllo su buoni emessi oltre venti anni prima, mentre l'impossessamento da parte del dipendente risulta essere avvenuto in una fase nella quale egli, per ragione del suo servizio, aveva proceduto alla liquidazione degli importi correlati ai documenti, trattenendo parte di questi".

Tale conclusione non è condivisibile.

In realtà, dalle sentenze - e in particolare da quella di primo grado alla quale si richiama la Corte territoriale - emerge con chiarezza che l'imputato ha acquisito la disponibilità dei titoli (e dunque delle somme recate dagli stessi) solo a seguito della propria condotta decettiva.In particolare, il Tribunale ha evidenziato "il carattere illecito delle condotte di cui il Costa si rendeva autore ai danni di incauti risparmiatori, indotti fraudolentemente a rinegoziare i titoli di cui dall'imputato veniva falsamente asserita la prossimità della scadenza e la conseguente perdita d'interessi" (pag. 6); ancora, "L'istruttoria svolta ha pienamente dimostrato che il Costa, inducendo nei clienti la convinzione erronea che i titoli fossero in scadenza, nei fatti, si è illecitamente appropriato di parte del denaro loro spettante, rimborsando somme inferiori al dovuto, approfittando della clientela, non in grado di comprendere e calcolare esattamente il valore del rimborso dei buoni, dunque ben consapevolmente invertendo il titolo del relativo possesso e così nella piena coscienza e volontà di acquisirne la effettiva titolarità" (pag. 7).

Elementi, questi, dai quali si evince con chiarezza che gli artifici e raggiri posti in essere (ossia la falsa rappresentazione, accredithalla propria qualifica di operatore del risparmio postale, che i titoli stavano per scadere e che da tale scadenza sarebbe derivata la perdita degli interessi maturati) hanno indotto le persone offese a consegnare all'imputato i buoni ! consentendogli di acquisire la disponibilità degli stessi (sui quali altrimenti non avrebbe potuto svolgere alcuna operazione), disponibilità del tutto svincolata dunque da una "ragione del suo servizio".

3.3. Pertanto, i fatti vanno, come dedotto dal ricorrente, correttamente qualificati come truffa, aggravata dall'abuso della qualità di incaricato di pubblico servizio.

Da ciò non deriva, come invocato nel ricorso, la improcedibilità dell'azione penale.

Invero, dalla descrizione dei fatti per i quali è stata ritenuta provata la responsabilità del Costa emerge con evidenza che la truffa è aggravata - oltre che dell'abuso della qualità sopra indicata - anche dall'avere ingenerato nelle persone offese il timore di un pericolo immaginario (la "scadenza" dei titoli e la perdita degli interessi nel caso in cui non si fosse proceduto al "rinnovo" degli stessi).

La creazione di un pericolo immaginario, quale modalità dell'azione ingannatoria, è specificamente prevista dall'art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen. come circostanza aggravante dell'artificio o raggiro volto ad ottenere una prestazione economica e dunque detta aggravante concorre di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. in caso di commissione del reato da parte di soggetto con qualifica pubblicistica, che ha abusato della sua funzione e dei doveri inerenti alla carica (così, Sez. 6, n. 17655 del 09/04/2015, Satta, Rv. 263657 - 01).

La fattispecie di truffa aggravata ai sensi del comma 2 dell'art. 640 cod. pen. è procedibile d'ufficio di tal che, quand'anche le persone offese non abbiano sporto querela, nondimeno la operata riqualificazione non determina l'improcedibilità dell'azione penale.4.

Il reato - così come ritenuto - è invece prescritto.

Invero, i fatti sono contestati sino al dicembre del 2014.

Il termine massimo di prescrizione, comprese le interruzioni, per la fattispecie di truffa aggravata è pari a sette anni e sei mesi; ad esso va aggiunto il periodo di sospensione, indicato dalla Corte di appello nella scheda riepilogativa ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

"dal 9 marzo all'il maggio 2020".

Pertanto, il reato si è prescritto nell'agosto del 2022, dopo la pronuncia di primo grado (17 novembre del 2021) e prima di quella di appello.

4.1. Vanno confermate le statuizioni civili.

Le sentenze di merito, come già rilevato, evidenziano in modo chiaro la sussistenza dei fatti illeciti, la responsabilità del Costa e il danno cagionato alle Parti civili.

Per altro verso, essendo la prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, trova applicazione quanto stabilito, in tema di decisione sugli effetti civili, dall'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'impugnazione, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato per effetto di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - deve revocare le statuizioni civili solamente nel caso in cui la causa estintiva sia maturata prima della sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670 - 01).

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 640 - 61 n. 9 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 04/11/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; letta la memoria scritta depositata dal difensore del Responsabile civile Poste italiane s.p.a., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 4 novembre 2022 (motivazione depositata il 26 gennaio 2023) ha confermato quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Messina, che ha condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ad una serie di peculati a danno di persone intestatarie di buoni fruttiferi postali. 2. All'imputato è contestato di avere contattato i predetti, segnalando la necessità di un "rinnovo" dei buoni, monetizzando i titoli ma rilasciando in cambio un controvalore inferiore al loro valore totale, appropriandosi così della differenza, quantificata complessivamente in circa 15.000 euro; fatti indicati come commessi dal settembre al dicembre del 2014. Le sentenze di merito hanno altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili in solido con il Responsabile civile Poste italiane Spa. 3. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nei qualtsi deducono i seguenti motivi: A) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, atteso che Costa ha ottenuto il possesso dei titoli, e quindi del denaro, a seguito di una propria condotta fraudolenta, non qualificabile "per ragione dell'ufficio o del pubblico servizio" (richiamandosi a tale proposito pronunce della Cassazione sul punto); B) vizio di motivazione in ordine alla condanna pronunciata per la contestazione di peculato in relazione alla posizione dei fratelli Mastroeni (difettando al riguardo una convincente motivazione nella sentenza di appello); C) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., per la quale, attesa la concreta modesta gravità dei fatti, sussistevano tutti i presupposti. 3.gPoste [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del proprio difensore, ha depositato una memoria scritta nella quale chiede che venga esclusa la qualifica di responsabile civile, dal momento che le dolose condotte del Costa sono state poste in essere a danno delle Poste e da tale ente in alcun modo favorite. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che la richiesta del Responsabile civile di estromissione dal giudizio è inammissibile. Infatti, non risulta che le Poste italiane abbiano impugnato la sentenza di primo grado, nella quale, unitamente all'imputato, tale ente era stato condannato in qualità di responsabile civile al risarcimento del danno e pertanto la statuizione sul punto non può essere posta in discussione. Al riguardo, può richiamarsi il principio in base al quale «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal responsabile civile avverso la sentenza d'appello, quando questi non abbia impugnato in precedenza la decisione sfavorevole di primo grado» (Sez. 4, n. 12027 del 24/02/2011, Resp. civile A.fo.r. in proc. Mamone, Rv. 249936 - 01). 2. Il ricorso dell'imputato è fondato, limitatamente al profilo inerente la qualificazione giuridica dei fatti per i quali è intervenuta condanna. 2.1. Manifestamente infondato è il motivo con il quale si è dedotta l'insussistenza del fatto contestato, relativamente all'appropriazione del denaro a danno dei fratelli Mastroeni. Sul punto, la sentenza impugnata - la cui motivazione si salda con quella, conforme, del Tribunale - ha argomentato nel senso che sulla base delle prove emerse dall'istruttoria risulta dimostrato che Costa, all'esito dell'operazione di rimborso dei titoli, si è appropriato di circa seimila euro che costituivano gli interessi maturati. Sul punto, la Corte territoriale (pag. 7) evidenzia congruamente che l'assunto dell'appellante secondo cui "[OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere effettuato le operazioni all'insaputa del fratello, così appropriandosi delle somme contanti che il Costa le aveva consegnato ... è una mera prospettazione difensiva non supportata da alcunchè. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, chiamata dalla Guardia di Finanza, ha subito riferito di avere effettuata una sola operazione, senza neppure tentare di giustificare la manovra che, seguendo l'atto di appello, essa avrebbe ordito per il fratello. Dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], poi, emerge che Costa ha effettuato versamenti di somme contanti, dei quali il prevenuto non ha fornito alcuna giustificazione". Motivazione certamente non illogica e, dunque, insindacabile in sede di legittimità. 3. Pacifica è, altresì, la qualifica di incaricato di pubblico servizio posseduta dall'imputato, in ordine alle mansioni dal predetto svolte presso l'ufficio postale in relazione alle operazioni afferenti al risparmio postale. Sul punto, questa Corte ha già ritenuto che «integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni fruttiferi, contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 ed effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica» (Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018 - dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 - 01). 3.1. Peraltro, il riconoscimento di detta qualifica non è sufficiente per ritenere sussistente la fattispecie di peculato, poiché questa richiede che il possesso o la disponibilità del denaro altrui - di cui l'incaricato si appropri - si fondi sulla "ragione del suo servizio". Sul punto - e in particolare sui criteri differenziali tra peculato e truffa aggravata dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio - questa Sezione (sent. n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 01) ha precisato che «l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti)». 3.2. I Giudici di merito, rigettando le deduzioni della difesa dell'imputato, hanno ritenuto che nel caso di specie le somme di cui Costa si è appropriato erano già nella disponibilità del predetto per ragioni del suo ufficio. Nello stesso senso, il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ha evidenziato che "Quanto alla qualificazione giuridica del fatto in termini di peculato, deve ribadirsene la correttezza emergendo dalle risultanze della istruttoria dibattimentale che l'impossessamento indebito delle somme contenute sui libretti non è avvenuta in conseguenza di artifizi e raggiri posti in essere dall'imputato e finalizzati a farsi consegnare i documenti. La consegna risulta, infatti, essere avvenuta in conseguenza della prospettazione - veritiera - di eseguire un controllo su buoni emessi oltre venti anni prima, mentre l'impossessamento da parte del dipendente risulta essere avvenuto in una fase nella quale egli, per ragione del suo servizio, aveva proceduto alla liquidazione degli importi correlati ai documenti, trattenendo parte di questi". Tale conclusione non è condivisibile. In realtà, dalle sentenze - e in particolare da quella di primo grado alla quale si richiama la Corte territoriale - emerge con chiarezza che l'imputato ha acquisito la disponibilità dei titoli (e dunque delle somme recate dagli stessi) solo a seguito della propria condotta decettiva.In particolare, il Tribunale ha evidenziato "il carattere illecito delle condotte di cui il Costa si rendeva autore ai danni di incauti risparmiatori, indotti fraudolentemente a rinegoziare i titoli di cui dall'imputato veniva falsamente asserita la prossimità della scadenza e la conseguente perdita d'interessi" (pag. 6); ancora, "L'istruttoria svolta ha pienamente dimostrato che il Costa, inducendo nei clienti la convinzione erronea che i titoli fossero in scadenza, nei fatti, si è illecitamente appropriato di parte del denaro loro spettante, rimborsando somme inferiori al dovuto, approfittando della clientela, non in grado di comprendere e calcolare esattamente il valore del rimborso dei buoni, dunque ben consapevolmente invertendo il titolo del relativo possesso e così nella piena coscienza e volontà di acquisirne la effettiva titolarità" (pag. 7). Elementi, questi, dai quali si evince con chiarezza che gli artifici e raggiri posti in essere (ossia la falsa rappresentazione, accredithalla propria qualifica di operatore del risparmio postale, che i titoli stavano per scadere e che da tale scadenza sarebbe derivata la perdita degli interessi maturati) hanno indotto le persone offese a consegnare all'imputato i buoni ! consentendogli di acquisire la disponibilità degli stessi (sui quali altrimenti non avrebbe potuto svolgere alcuna operazione), disponibilità del tutto svincolata dunque da una "ragione del suo servizio". 3.3. Pertanto, i fatti vanno, come dedotto dal ricorrente, correttamente qualificati come truffa, aggravata dall'abuso della qualità di incaricato di pubblico servizio. Da ciò non deriva, come invocato nel ricorso, la improcedibilità dell'azione penale. Invero, dalla descrizione dei fatti per i quali è stata ritenuta provata la responsabilità del Costa emerge con evidenza che la truffa è aggravata - oltre che dell'abuso della qualità sopra indicata - anche dall'avere ingenerato nelle persone offese il timore di un pericolo immaginario (la "scadenza" dei titoli e la perdita degli interessi nel caso in cui non si fosse proceduto al "rinnovo" degli stessi). La creazione di un pericolo immaginario, quale modalità dell'azione ingannatoria, è specificamente prevista dall'art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen. come circostanza aggravante dell'artificio o raggiro volto ad ottenere una prestazione economica e dunque detta aggravante concorre di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. in caso di commissione del reato da parte di soggetto con qualifica pubblicistica, che ha abusato della sua funzione e dei doveri inerenti alla carica (così, Sez. 6, n. 17655 del 09/04/2015, Satta, Rv. 263657 - 01). La fattispecie di truffa aggravata ai sensi del comma 2 dell'art. 640 cod. pen. è procedibile d'ufficio di tal che, quand'anche le persone offese non abbiano sporto querela, nondimeno la operata riqualificazione non determina l'improcedibilità dell'azione penale.4. Il reato - così come ritenuto - è invece prescritto. Invero, i fatti sono contestati sino al dicembre del 2014. Il termine massimo di prescrizione, comprese le interruzioni, per la fattispecie di truffa aggravata è pari a sette anni e sei mesi; ad esso va aggiunto il periodo di sospensione, indicato dalla Corte di appello nella scheda riepilogativa ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. "dal 9 marzo all'il maggio 2020". Pertanto, il reato si è prescritto nell'agosto del 2022, dopo la pronuncia di primo grado (17 novembre del 2021) e prima di quella di appello. 4.1. Vanno confermate le statuizioni civili. Le sentenze di merito, come già rilevato, evidenziano in modo chiaro la sussistenza dei fatti illeciti, la responsabilità del Costa e il danno cagionato alle Parti civili. Per altro verso, essendo la prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, trova applicazione quanto stabilito, in tema di decisione sugli effetti civili, dall'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'impugnazione, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato per effetto di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - deve revocare le statuizioni civili solamente nel caso in cui la causa estintiva sia maturata prima della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670 - 01). P.Q.M. Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 640 - 61 n. 9 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perc
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