CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 02164/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20981/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 918/2021 depositata i l 28/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Iva, Irap ed Irpef emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], libero professionista, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti del medesimo dalla Guardia di Finanza e compendiata in apposito p.v.c. del 22/10/2013 , da cui , per quanto qui rileva, emergevano maggiori ricavi conseguiti dal predetto contribuente con riferimento al periodo d'imposta 2008 sulla base delladocumentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso (n. 48 schede clienti) e delle movimentazioni verificate sia sul conto corrente bancario cointestato al medesimo ed alla coniuge, sia su quello intestato ai genitori, sul quale aveva delega ad operare, laCTR della Campania, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, riteneva fondata lapretesa fiscale limitatamente all'importo di euro 1.500,00 di cui a quattro operazioni effettuate sul secondo dei predetti conti correnti, in quanto espressamente riconosciute dal contribuente. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione. 3. Questa Corte, con ordinanza n. 22098/2018 accoglieva il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Amministrazione aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 / 1973, 2728, comma 1, e 2697 cod. civ., sostenendo che la CTR aveva errato nell'escludere la ripresa a tassazione, quali ricavi professionali del contribuente non contabilizzati, delle somme movimentate sul conto corrente intestato ai genitori del medesimo, il quale neppure li aveva in qualche modo giustificati, come erasuo onere. 4. In particolare, con l’ordinanza in menzione, richiamati i principi in materia di presunzione ex art. 32 cit. si rilevava che la sentenza impugnata non si era attenuta ai suddetti principi escludendo, peraltro immotivatamente, la riferibilità a ricavi conseguiti dal contribuente nell'esercizio della propria attività professionale e noncontabilizzati, delle somme rinvenute sul conto corrente intestato ai genitori del medesimo, sul quale costui aveva la delega ad operare e che dal medesimo veniva comunque utilizzato per uso professionale, comereso palese dall'espresso riconoscimento effettuato dal contribuente con riferimento a quattro operazioni contabili. 5. Il contribuente riassumeva il giudizio avanti alla Commissione regionale della Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe e qui gravata, in parziale accoglimento del le deduzioni d e ll’Agenzia delle entrate, riteneva non giustificati i movimenti bancari per l’importo di euro 54.026,00, con conseguente conferma della legittimità, in parte qua, del relativo recupero a tassazione operato con l’atto impositivo impugnato. 6. Avverso la predetta il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione, sorretto da tre motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso parte contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с. la violazione del combinato disposto dell'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., dell'art.118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando la motivazione apparente che sarebbe stata resa dalla CTR in ordine alla mancata prova offerta dal ricorrente di fatti idonei a contrastare l'inversionedell'onere di prova ex art. 32 d.P.R. 600/73. 2. Il motivo è infondato. 2.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. 2.2. Va ancora rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 2.3. Nessuna di tali patologie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, emerge con sufficiente esaustività l’iter logico seguito dalla CTR della Campania per argomentare i propri convincimenti, che ha tenuto conto della documentazione offerta dal contribuente, compreso “altro prospetto con copia di ulteriori assegni per 10.113,00 euro accreditati sul conto dai genitori del contribuente”. 3. Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti , attinente alla valutazione analitica delle risultanze processuali posta a carico della CTR dalla ordinanza di rinvio, nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione dell’art. 2697 c.c. per l’erroneo riparto dei carichi probatori posto in essere nella sentenza impugnata. 3.1. Il motivo, adeguatamente formulato, diversamente da quanto obiettato in controricorso, in quanto consente di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 06/05/2015, n. 9100), è fondato, nei termini che seguono. 3.2. La CTR ha evoca to i corrett i principi in materia di onere della prova somministrati con l’ordinanza di rinvio di questa Corte, dovendosi comunque rammentare, trattandosi di contribuente lavoratore autonomo, che con riguardo alla presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (da ultimo v. Cass. Sez. 5, 20/12/2023, n. 35618, Rv. 669935 –01; Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9403, Rv. 670819 - 01 ) . 3.3. Tuttavia, il giudice del rinvio non ha provveduto allo specifico esame della prova contraria offerta dal contribuente, della quale si dà conto in ricorso, limitandosi ad affermare, genericamente, che in assenza di prova di circostanze idonee a vincere la presunzione in ordine alla natura delle operazioni bancarie non giustificate emerse dalle indagini, le stesse vanno recuperate a tassazione in ragione dei versamenti non giustificati come risultanti in sede di accertamento con adesione, dai quali è stato detratto l’importo del non meglio individuatoprospetto di assegni. 4. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.с ., per omessa pronuncia del giudice del rinvio sul l'eccezione di violazione dell'art. 32 del d.P.R.n. 600/73 per illegittima attribuzione degli accreditamenti bancari a reddito, e sulla connessa domanda, formulata in via subordinata, che fosseordinato all'Agenzia delle Entrate, in caso di parziale riconoscimento della sua pretesa, di rideterminare la pretesa con applicazione delle aliquote Irpef e relative addizionali previste daglistudi di settore dell'anno 2008 ai fini della percentuale di redditività , e tenendo conto che , stante quanto dedotto,non era dovuta l'Irap. 4.1. Il motivo risulta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento della precedente doglianza. 5. In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso, accolt o il secondo e dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolt o , con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esamenel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e moti