CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24679-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2970/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] DISTACCATA di MESSINA, depositata il 15/05/2019; udìta la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24679 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione degli art.15 d.lgs. 546/92 e 92 c.p.c. nonché illogicità ed erroneità della motivazione, ricorre per la cassazione del capo dispositivo della compensazione delle spese della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha deciso dell'appello proposto da esso ricorrente per contestare la decisione della CTP di compensare le spese del giudizio malgrado la totale soccombenza dell'Agenzia delle Entrate; 2. si legge nella sentenza impugnata: "la compensazione delle spese avrebbe imposto una sia pur breve argomentazione a sostegno"; l'argomentazione poteva essere in sede di appello "integrata e rimodulata"; la ragione della compensazione era da individuarsi nel fatto che la pretesa impositiva era stata negata ("dichiarata estinta") solo perché azionata tardivamente; 3.11Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva; 4. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1.per regola generale stabilita dall'art.91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza. L'art.92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta con l'art. 2 della 1.263/2005), ne consentiva la compensazione in caso di soccombenza reciproca e, oltre, ove «concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione»". Il fatto che la soccombenza dell'Agenzia in primo grado fosse correlata al "decorso del tempo" non integra -al contrario di quanto assunto dalla CTR- un giusto motivo dì compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. Si tratta di fatto inidoneo giustificare logicamente la compensazione delle spese; 2. questa Corte con ordinanza della sez.6-5, n.25594 del 12/10/2018 ha precisato "In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della I. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti"; 3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio; PQM la Corte cassa la sentenza impugnata relativamente al capo relativo alle spese del giudizio di appello e rinvia per le spese anche del presente giudizio di legittimità, alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto. DEPOS; 7"