CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 17839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14720/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Lanciano (CH) , via Piave n. 22, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2019n. 14720sez. S2 - ud. 12 /0 5/2023 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA n. 370/2019 depositata il 05/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lanciano rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società Pitagora aventi ad oggetto l’accertamento della nullità parziale del contratto di finanziamento stipulato con la convenuta in data 10 marzo 2008 per violazione della normativa antiusura, con richiesta di condanna alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi in virtù della pattuizione nulla ed al risarcimento dei danni subiti. Secondo il giudice di primo grado,ai fini della valutazione della usurarietà del prestito, non poteva tenersi conto della spesa sostenutadal debitore per l’acquisto di una polizza assicurativa per il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione, atteso che, in base alle istruzioni della Banca d’Italia vigenti sino al 1° gennaio 2010 , tali oneri non erano considerati per il calcolo del tasso. Inoltre,non poteva tenersi conto degli interessi di mora, non costituendo gli stessi un costo del credito.Infine, le clausole del contratto che stabilivano le spese di polizza e di intermediazione non potevano essere ritenute vessatorie ai sensi della normativa a tutela del consumatore esulando dalla valutazione di vessatorietà i profili di convenienza economica del contratto. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo articolato in più doglianze tutte finalizzate ad accertare l’usurarietà del tasso effettivo Ric. 2019n. 14720sez. S2 - ud. 12 /0 5/2023 applicato dalla società Pitagora nel contratto di prestito con delega di pagamento del quinto dello stipendio. 3. Si costituiva nel giudizio d i appello la società Pitagora chiedendonel’inammissibilità o in subordine il rigetto. 4. La C orte d’ A ppello di L’Aquila accoglieva l’appello e , i n riforma della sentenza di primo grado, accerta v a la nullità della clausola del contratto stipulato tra le parti il 10 marzo 2008 mediante la quale era stato pattuito un tasso effettivo globale superiore al tasso soglia per i prestiticon cessione del quinto dello stipendio determinati in base al decreto del ministero dell’economia e delle finanze in data 20 dicembre 2007e condannava la società appellata a restituire all’appellante la somma di euro 14.562,69 con interessi al tasso legale decorrenti dal 24 novembre 2014 sino al saldo. In particolare, la Corte d’Appello evidenziava , ai fini del calcolo del tasso economico globale, che il conteggio delle spese di assicurazione comportava il superamento deltasso soglia usurario del prestito concesso dalla societàPitagora a Forlani rientranti nella categoria del prestito dietro cessione del quinto dello stipendio. La consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato, infatti, che il tasso economico globale calcolato tenendo conto delle spese di assicurazione ammontanti ad euro 1168,20 su un totale restituito di euro 30.120 era pari al 16,76 per cento con conseguente superamento del tasso soglia del primo semestre del 2008 determinato per tale tipologia di operazioni in base al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 20 dicembre 2007 nella misura del 15,51 per cento. Non poteva condividersi la decisione del giudice di primo grado atteso che l’istruzione della Banca d’Italia per le rilevazioni dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge Ric. 2019n. 14720sez. S2 - ud. 12 /0 5/2023 della usura pubblicata nel 2006 vigenti all’epoca dei fatti espressamente stabilivano che, nell’operazione di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità , infermità o disoccupazione del debitore non rientravano nel calcolo del tasso purché fossero certificate da apposita polizza. La Corte di cassazione con riferimento a tali istruzioni aveva evidenziato che la normativa che fa divieto de i rapporti usurari trova la propria fonte nell’articolo 644 c.p. in base al quale al fine di valutare l’usurarietà del tasso applicato si tiene conto di tutte le voci che gravano sul rapporto quali commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’e rogazione del credito. Secondo la giurisprudenza di legittimità quanto disposto dall’articolo 644 codice penale devevalere non solo ai fini penali ma anche per la valutazione civilisticadel fenomeno usurario. Di conseguenza, secondo la Corte d’Appello l a valutazione della rilevanza delle spese di assicurazione ai fini del calcolo del tasso economico globale dovevaessere effettuata in concreto sulla base dell’incidenza nell’economia del contratto verificando se vi fossero elementi da cui desumere che le spese,oltre a costituire un costo per il mutuatario, fossero remunerative anche solo indirettamente per l’istituto mutuante che si avvantaggiava della polizza. Tale remuneratività non era esclusa dal carattere obbligatorio della spesa assicurativa, ai sensi dell’articolo 54 del d.p.r. n.180 del 1950. Le istruzion i successivamente emana t e nel 2009 dalla Banca d’Italia confermavano tale interpretazione. In conclusione, le s pese di assicurazione pagate dall’appellante all’appellata dovevano includersi nel calcolo del tasso economico Ric. 2019n. 14720sez. S2 - ud. 12 /0 5/2023 globale con conseguente superamento del tasso soglia, in quanto considerate nel loro ammontare rappresenta vano circa il 7 per cento della somma data in prestito sì da incidere significativamente sull’economia del contratto. Di conseguenza doveva dichiararsi la nullità della pattuizione di interessi complessivamente usurari. La Corte d'Appello, infine, rigettava la domanda di risarcimento del dannoper mancanza di prova. 5. La società Pitagora ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di un motivo di ricorso 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. La ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 644 c.p.p. e dell’articolo 2 della l.n. 108 del 1996. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente affermato che il costo della polizza assicurativa obbligatoria ex articolo 54 d.p.r. . 180 del 1950 è da includersi tra gli oneri rilevanti per la determinazione del tasso usurario con ciò negando efficacia, cogenzae vincolativi tà alle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura della Banca d’Italia. Secondo la Società ricorrente la sentenza della Corte d’Appello sarebbe errata in quanto avrebbe omesso di considerare che il principio della centralità sistematica dell’articolo 644 codice penale è temperato dal fatto stesso che la norma penale èparzialmente in bianco e la stessa norma primaria, art. 2 della l . n. 108 del 1996 , Ric. 2019n. 14720sez. S2 - ud. 12 /0 5/2023 attribuisce al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia, il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni e remunerazione a qualsiasi titolo. Le spese, escluse quelle per imposte e tasse , riferit e ad anno , degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Le stesse istruzioni della Banca d’Italia sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di quell’articolo 644,quarto comma, c. p . Le rilevazioni del tasso effettivo globale medio nel periodo in esame si fondavano sulle istruzion i della Banca d’Italia che escludevano il costo della polizza assicurativa obbligatoria ex ar t. 54 d.P.R. n. 180 del 1950. D’altra parte , non è possibi le disattendere le istruzioni operative della Banca d’Italia sulla quale si fonda il decreto di rilevazione della solidarietà dei tassi. La ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità d alla quale desumereil principio di simmetria del tasso econom ico globale e deltasso economico globale medio dovendosi fare un raffronto tra dati omogenei. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte di recente ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale: «Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del Ric. 2019n. 14720sez. S2 - ud. 12 /0 5/2023 mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022, Rv. 663760 -01). In tale occasione si è osservato, infatti, che le pronunce Cass.n. 8806 del 05/04/2017 e Cass. n. 22458/2018 (che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio)hanno già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo; - che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 5 , cod. pen. - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Di conseguenzanon ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. i costi assicurativi. I n proposito anche l a sentenza a Sezioni Unite n. Ric. 2019n. 14720sez. S2 - ud. 12 /0 5/2023 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644, comma 5,cod. pen. , dovrebbe essere inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che lalegge impone di considerare e, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli. Inoltre, anche nella recent e sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica. In particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degliinteressi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. Ric. 2019n. 14720sez. S2 - ud. 12 /0 5/2023 iii)". D ata l’ eadem ratio , tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto. 1.2 Sulla base di tali argomentazioni il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 2. Le spesedel giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente, che liquida in euro 22 00 , più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricor