CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07995/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11149/2021 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. Lombardia n. 2426/2020depositata il 19/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il 25 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA], inqualità di legale rappresentante pro tempore della società Vega 2 diCittadini [OSCURATO:SOCIETA]., due avvisi di accertamento relativi agli anniNumero registro generale 11149/2021Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7995/2026Data pubblicazione 31/03/2026d’imposta 2011 e 2012, finalizzati al recupero di IVA e IRAP, sulla basedella contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.Poiché, nelle annualità di riferimento, [OSCURATO:PERSONA] (socioaccomandatario) e [OSCURATO:PERSONA] (socia accomandante) detenevanorispettivamente il 95% e il 5% del capitale sociale, l’Ufficio emise ulterioriparticolare: un primo avviso fu notificato a [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2011; unsecondo avviso al medesimo per l’anno 2012; un avviso a Turelli perl’anno 2012.[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diBrescia avverso l’avviso IRPEF per il 2012; [OSCURATO:PERSONA] impugnò gliavvisi IRPEF per gli anni 2011 e 2012.Il giudizio odierno verte sull’imputazione per trasparenza ai soci delmaggior reddito accertato in capo alla società. I contribuenti contestaronol’imputabilità per trasparenza del maggior reddito da partecipazione,evidenziando che gli avvisi di accertamento erano stati notificati allasocietà il 25 maggio 2017, nonostante questa avesse cessato l’attività il30 gennaio 2013.[OSCURATO:PERSONA] accolse i ricorsi, annullando gliavvisi impugnati, sul presupposto dell’illegittimità dell’accertamentonotificato ai soci di una società di persone estinta prima della notificadell’atto impositivo emesso nei suoi confronti.L’Agenzia delle Entrate propose appello, che fu rigettato dallaCommissione Tributaria Regionale. Avverso tale decisione, l’Agenzia ricorreper cassazione, affidandosi a due motivi; i contribuenti sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la nullità della sentenza d’appello perviolazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, commaNumero registro generale 11149/2021Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7995/2026Data pubblicazione 31/03/20261, n. 4, c.p.c. La CTR si sarebbe pronunciata ultra petita, ritenendo che lamancata notifica ai soci degli avvisi indirizzati alla società avesseinvalidato i successivi avvisi a loro carico, impedendo la contestazionedella pretesa impositiva. Secondo la ricorrente, la CTR ha inoltreerroneamente considerato non provato un fatto pacifico: che gli avvisi allasocietà fossero stati notificati anche ai soci, i quali avevano avviato unaccertamento con adesione.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2495, 2312, 2315 e 2324 c.c., nonché degli artt. 5 del D.P.R.917/1986 e 65 del D.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. La CTR avrebbe erroneamente fondato la decisionesull’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 (che consente lanotifica di atti impositivi entro cinque anni dalla cancellazione dellasocietà), norma non applicabile ratione temporis poiché la società erastata cancellata il 30 gennaio 2013. La questione riguardava, invece, glieffetti dell’estinzione della società sui debiti sociali, alla luce del regime diresponsabilità dei soci di società di persone. Secondo la ricorrente, la CTRha ritenuto nulli gli avvisi ai soci per il solo fatto della cancellazione,trascurando che operava la responsabilità personale illimitata del socioaccomandatario e quella sussidiaria della socia accomandante, secondo iprincipi giurisprudenziali che configurano un fenomeno successorio delleobbligazioni sociali in capo ai soci.I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per intimaconnessione, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.La CTR ha rilevato che “gli atti impugnati da [OSCURATO:PERSONA] e TurelliMarzia recano quale unica motivazione il richiamo all’attività diaccertamento compiuta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., della quale eranosoci. Peraltro, è dato non contestato che la notificazione degli avvisi diaccertamento emessi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sia stata eseguita il25.05.2017, sebbene la società risulti cessata sin dal 30.01.2013. NeNumero registro generale 11149/2021Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7995/2026Data pubblicazione 31/03/2026discende la carenza di notificazione degli avvisi di accertamento emessinei confronti della società prodromici al recupero fiscale nei confronti deisoci. Non è infatti qui applicabile l’art. 28 comma 4 D.Lgs. 175/2014… Nelcaso di specie la cessazione della società è avvenuta prima dell’entrata invigore dell’art. 28… Oltre a tutto, l’art. 2495 c.c. … è riferito alle società dicapitali e non alle società di persone… In questa sede deve pertantotrovare applicazione il principio per il quale ‘l’atto impositivo emesso neiconfronti di una società di persone è validamente notificato, dopol’estinzione della stessa, ai soci (anche ad uno solo di essi)’, così darendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata neiconfronti della società. Soltanto in tal caso, infatti, si realizza ‘unfenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni facenti capoalla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondonoillimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione…Nel caso di specie, peraltro, non risultando prodotta copia degli attiimpositivi emessi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., non è stata fornita la provache gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sianostati effettivamente notificati ai soci e che pertanto costoro siano statimessi a conoscenza delle contestazioni rivolte alla società, così da poteropporsi alla pretesa impositiva da cui derivano gli accertamenti afferenti laloro posizione personale. Ne consegue la caducazione degli avvisi diaccertamento emessi nei confronti dei soci, aventi quale unica motivazioneil generico richiamo all’accertamento a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. a loro nonnotificato”.In ossequio al canone di specificità, l’Agenzia ha evidenziato come, neipropri atti difensivi, i contribuenti abbiano dato conto – sia nei ricorsi diprimo grado (p. 2), sia nelle controdeduzioni in appello – d’aver ricevuto lanotificazione nella qualità di soci, degli avvisi di accertamento indirizzatialla società estinta.Numero registro generale 11149/2021Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7995/2026Data pubblicazione 31/03/2026In buona sostanza, l’Agenzia si è pregiata di dimostrare che addiritturacontro l’avviso societario era stato tentato l’accertamento con adesione dalCittadini.Il fatto incontestato della notifica ai soci è stato escluso dalla CTRancorché si profilasse pacifico alla stregua del contenuto delle censure edelle allegazioni dei medesimi ex soci dell’ente estinto, i quali deducevano,tra l’altro, d’aver proposto istanza di accertamento con adesioneall’Agenzia delle Entrate di Brescia. L’intervenuta notifica dell’accertamentorelativo alla società è stata, in altri termini, esplicitamente ammessa daidue ex soci, i quali hanno addirittura impostato il proprio sistema difensivosu circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suodisconoscimento. Tali fatti erano suscettibili d’essere considerati "pacifici",esonerando l’Agenzia dalla necessità di fornirne la prova (in tema v. Cass.8 agosto 2000 n. 10434; Cass. 20 ottobre 2000 n. 13904; Cass., 29ottobre 2020, n. 23862). Nel pretendere la prova della notifica sebbenequest’ultima emergesse quale circostanza, la CTR si è posta in contrastocon il principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 2, c.p.c.Rebus sic stantibus, la sentenza della CTR si palesa, altresì, divaricatarispetto all’asse dei principi sistematici delineati da questa Corte in puntodi responsabilità degli ex soci per i debiti tributari della società di personeestinta. Invero, va ribadito che, dopo la riforma del diritto societario(d.lgs. n. 6/2003), l’estinzione della società conseguente alla cancellazionedal registro delle imprese non comporta automaticamente il venir meno diogni rapporto giuridico ad essa riferibile: si configura un fenomenosuccessorio per cui le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, che nerispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamentesecondo il regime di responsabilità vigente pendente societate; parimenti,i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione sitrasferiscono ai soci in contitolarità o comunione indivisa, con esclusionedelle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi (Cass., Sez. U, 12 marzoNumero registro generale 11149/2021Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7995/2026Data pubblicazione 31/03/20262013, n. 6070). In tale cornice, l’avviso di accertamento per redditiimputati per trasparenza al socio non è affetto da nullità derivata per ilsolo fatto dell’infruttuosa o invalida notifica del pregresso avviso allasocietà estinta, poiché il trasferimento delle obbligazioni sociali ai sociesclude la propagazione automatica del vizio della notifica all’ente sull’attorivolto al socio (Cass. 20 settembre 2019, n. 23534; Cass. 30 ottobre2019, n. 27795; Cass. 30 luglio 2020, n. 16365).Mette in conto rilevare che l’assunto perorato in sentenza alla cui streguain mancanza di accertamento alla società sarebbero caducati gliaccertamenti nei confronti dei soci, rinviene ulteriore smentita nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui “In materia tributaria,l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cuiall'art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e che giustifica illitisconsorzio necessario tra società e soci nella causa di impugnazione deirelativi atti di accertamento, non viene più in considerazione nel caso diintervenuta estinzione della società, atteso che i debiti sociali sitrasferiscono ai soci illimitatamente responsabili (Cass. n. 20024/2017).Il ricorso va, in ultima analisi, accolto.La sentenza impugnata dev’essere cassata e la causa rinviata per unnuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. P.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; cassa la sentenzaimpugnata; rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]