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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 37327/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18807/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANDREABORDONE, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 111/2020 depositata il11/02/2020, R.G. n. 840/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] con le mansioni di assistente di volo, ad essere esonerata dal lavoro notturno finoal compimento del terzo anno di età del figlio ed aveva, per l’effetto, ordinato a detta società di non adibirla al lavoro nella fascia oraria intercorrente fra le 24 e le 6 –compresi i pernottamenti fuori sede –fino al 5 giugno 2020;

2. per la cass azione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.risulta depositato “atto di rinuncia al ricorso in cassazione” sottoscritto digitalmente da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della società ricorrente, e dal suo procuratore Avv.

G. Villaschi; tale rinuncia risulta accettata dalla controparte in data 7 novembre 2022, per cui, pronunciata l’estinzione del processo, non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;

2. stante la rinuncia, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18807/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANDREABORDONE, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 111/2020 depositata il11/02/2020, R.G. n. 840/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] con le mansioni di assistente di volo, ad essere esonerata dal lavoro notturno finoal compimento del terzo anno di età del figlio ed aveva, per l’effetto, ordinato a detta società di non adibirla al lavoro nella fascia oraria intercorrente fra le 24 e le 6 –compresi i pernottamenti fuori sede –fino al 5 giugno 2020; 2. per la cass azione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.risulta depositato “atto di rinuncia al ricorso in cassazione” sottoscritto digitalmente da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della società ricorrente, e dal suo procuratore Avv. G. Villaschi; tale rinuncia risulta accettata dalla controparte in data 7 novembre 2022, per cui, pronunciata l’estinzione del processo, non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.; 2. stante la rinuncia, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Così deciso in
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