CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 1984
Cassazione n. 43683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1984 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 396/22 in data 31/03/2022 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31/03/2022, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 2632 del 14/12/2021, dep. 2022, rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, confermava la misura cautelare in atto nei riguardi dello stesso. In sede di annullamento con rinvio si era ordinato di procedere a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] tenendo conto del fatto che le stesse erano intervenute oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione ed avevano riguardato anche fatti successivi rispetto all'inizio della collaborazione: da qui la necessità di una valutazione particolarmente penetrante di tali dichiarazioni, non limitabile alla mera ricerca dei c.d. riscontri esterni alla propalazione, dovendosi necessariamente estendere anche alla verifica di come il collaborante, non più inserito nel contesto criminale di riferimento, ne possa essere venuto a conoscenza. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 627, 192 e 273 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Catanzaro si è limitato a sostenere l'attendibilità, in assenza di riscontri esterni, delle dichiarazioni del Michienzi relative a fatti diversi da quelli oggetti dell'incolpazione, addirittura antecedenti di dieci anni rispetto ai fatti stessi, e ne ha dedotto non solo la piena utilizzabilità "a prescindere da riscontri esterni", ma anche l'utilità a fini di giudizio nonostante la discrasia temporale e di ruolo rispetto all'Accusa. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla riconducibilità del fatto di cui al capo 73) alla consorteria [OSCURATO:PERSONA]; violazione dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. Nella fattispecie, mancando non la semplice delineazione nel capo di imputazione quali siano mandanti, vittime ed effettive ragioni del fatto, è chiaro che ricondurre lo stesso, sic et simpliciter, al contesto associativo degli Anello appare nulla più che la concretizzazione del rischio della diluizione dell'aggravante nella semplice contestualità ambientale, con conseguente violazione dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. e, nella motivazione contraddittoria nella parte in cui si ribadisce che il fatto sarebbe stato commesso su disposizione di altro appartenente alla consorteria. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla riconducibilità del fatto di cui al capo 74) alla consorteria [OSCURATO:PERSONA]; violazione dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. Nel provvedimento impugnato viene ritenuto fatto pacifico non solo l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, ma anche il suo ruolo di uomo d'onore, sì da avere la necessità di farsi rispettare all'esterno quale membro della consorteria Anello-Fruci, nonostante egli sia soggetto incensurato e la contestazione a suo carico concerna il concorso ad una cessione d'armi che avrebbe potuto fornire solo da soggetto apparentemente "pulito", ossia tale da non destare controlli nelle forze dell'ordine. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla riconducibilità del fatto di cui al capo 72) alla consorteria [OSCURATO:PERSONA]; violazione dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. L'ascrizione del fatto a [OSCURATO:PERSONA] si fonda su una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] del 06/12/2015, sulla cui effettiva idoneità a dimostrare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente non viene spesa neanche una parola. Quinto motivo: vizio di motivazione in merito alla riconducibilità del fatto di cui al capo 76) alla consorteria [OSCURATO:PERSONA]. Premessa l'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (tentata estorsione), più correttamente inquadrabile nella figura del tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, viene evidenziato come la presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], è ugualmente imputato nel presente procedimento come compartecipe alla consorteria Anello-Fruci, sicchè è impensabile che il gruppo criminale stesse estorcendo somme non dovute a terze persone, essendosi al contrario di fronte ad una contesa di natura prettamente civilistica tra due soggetti che avevano, e cha hanno tuttora, buoni rapporti personali. Inoltre, non è [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare a Ruscio di intervenire; al contrario, è Ruscio a cercare di ottenere una sorta di mediazione di [OSCURATO:PERSONA] per poter ottenere, grazie al suo aiuto, somme di esclusiva pertinenza del Ruscio stesso. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla lettura globale della vicenda. Premesso che il numero dei reati satellite è quattro e non due (capi 72, 73, 74 e 76), si evidenzia come non vi sia un solo reato satellite che possa essere considerato come esecuzione di disposizione di [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], dal momento che il primo neppure figura come coimputato, se non nell'ultimo, in cui però è Ruscio a chiedere la sua intercessione al fine di ottenere il pagamento di una somma che egli vantava presso [OSCURATO:PERSONA], mentre il secondo viene individuato come una sorta di collaboratore del Ruscio stesso ed esecutore e non certo mandante. Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari. Il Tribunale fonda l'applicazione della misura sulla presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e sull'irrilevanza della mera lontananza del tempo, in mancanza di alcun concreto elemento di dissociazione, oltre che per l'intensità del dolo. La presunzione in parola è però da ritenersi positivamente superata dalla comprovata dimostrazione della carenza di esigenze cautelari: invero, il Tribunale omette di considerare che dopo il primo annullamento della Suprema Corte (sent. seconda sezione penale n. 23162 del 12/03/2021), [OSCURATO:PERSONA] è rimasto in libertà per circa un anno senza porre in essere alcun comportamento rimproverabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in merito al primo motivo proposto, il cui accoglimento determina l'assorbimento di tutte le altre censure sollevate. 2. Il Tribunale, dopo aver affermato che le dichiarazioni del collaboratore Michienzi rappresentano già da sole un adeguato quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., scrive: "... emerge una posizione intranea del Ruscio alla famiglia Anello, sia pure con l'apporto di un soggetto ancora in giovane età, posizione non solo desumibile dalla assidua pressocchè quotidiana frequentazione, ma anche della conseguente conoscenza delle dinamiche criminali con adesione alle stesse, desumibile non solo dalla comune decisione della intimidazione al giornalista, ma anche dal ruolo di sentinella per l'arrivo delle forze dell'ordine e dai correlativi vantaggi (ingresso nei villaggi turistici) ... il collaboratore, in primo luogo, riferisce solo di fatti avvenuti in sua presenza o sotto la sua diretta conoscenza, in secondo luogo che non avesse prima riferito della partecipazione del Ruscio, perché mai interrogato sul punto, ritardo ben giustificato dal ruolo seppure esistente ma marginale del predetto in ragione della sua giovanissima età.... In particolare in ordine al reato associativo, risulta che il Ruscio sia pure in giovanissima età fosse costantemente insieme ai giovani Anello, di cui si mostrava quale autista e uomo di fiducia, visto che in sua presenza venivano assunte decisioni anche criminali dirette a riaffermare il potere della cosca e da tale assidua frequentazione percepiva i relativi vantaggi. In tale contesto sono maturati i reati cd. satelliti la cui considerazione complessiva induce a ritenere che siano stati perpetrati o su impulso dei partecipi alla associazione o comunque con il loro anche tacito consenso. Tanto è confermato altresì dalla tipologia dei reati tipicamente diretti a riaffermare sul territorio non solo e non tanto la prevalenza criminale di singoli ma la forza intimidatrice tipica dell'associazione". 2.1. L'affermazione, contenuta in premessa, in ordine alla ritenuta "sufficienza" delle dichiarazioni del collaboratore, ripetuta nel corso del provvedimento ("anche a prescindere dai riscontri esterni", v. pag. 3), si pone in palese violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. che ne richiede la valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Detta necessità appare ancor più pregnante alla luce di talune dichiarazioni rese dal Michienzi riportate in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza. Questi, infatti, nel delineare l'organigramma della cosca, non vi aveva incluso [OSCURATO:PERSONA] contraddicendo gravemente il precedente narrato e, nel corso dell'esame dibattimentale reso all'udienza del 31/01/2022 avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di non aver commesso reati con il citato Ruscio, negava altresì che quest'ultimo avesse avuto rapporti con Rocco e [OSCURATO:PERSONA] ed esprimeva forti dubbi sul fatto che il Ruscio avesse mai frequentato il villaggio turistico Garden. 2.2. Unico tema affrontato dal Tribunale nel provvedimento impugnato concerne le ragioni che avrebbero spinto il Michienzi a parlare solo a distanza di dodici anni della presunta partecipazione del Ruscio alla consorteria Fruci-Anello e tanto sarebbe avvenuto perché mai interrogato prima sul punto, ricordandosi della sua figura a distanza di così rilevante tempo a ragione del ruolo marginale e della giovanissima età dell'accusato. 3. Ritiene il collegio che, nella fattispecie, risulti totalmente carente il giudizio di attendibilità del dichiarante alla luce dell'omessa valutazione della credibilità intrinseca e della ricerca dei riscontri esterni; difetta altresì il giudizio di rilevanza ai fini del processo in corso di dichiarazioni concernenti fatti diversi avvenuti ben dodici anni prima dei fatti in contestazione. 4. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio avanti al Tribunale di Catanzaro. Il giudice di rinvio dovrà procedere alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] oltre il termine di centottanta giorni previsti dalla legge avendo cura di valutarne la credibilità intrinseca e di ricercare i c.d. riscontri esterni di quel narrato, a verifica dell'attendibilità del dichiarante. Sarà cura inoltre del medesimo giudice spiegare la rilevanza ai fini del processo in corso di dichiarazioni concernenti fatti diversi avvenuti dodici anni prima dei fatti in contestazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda