CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso N. 8554/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante pro tempore , quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanziaper le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2044/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 24.09.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11.12.2023 dal Cons. S alvatore Saija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio una la [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro stradale causato da uno scooter rimasto non identificato, mentre egli percorreva, a bordo di una bicicletta, la [OSCURATO:PERSONA], in Lecce, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lecce accolse la domanda attorea , condannato la Compagnia assicurativa a risarcire i danni sofferti, nella misura di € 12.144,88. La C ompagnia soccombente proposeappello e il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio con il Sagaral, accolseil gravame e, in riforma prima decisione, rigettò ogni domanda, condannando l’appellato al pagamento delle spese di lite. Ciò in applicazione dell’art 283 d.lgs. 209/2005, comma1, lett . a) , delCodice delle Assicurazioni, in quanto il conducente dello scooter era stato identificato ben prima di proporre l’azione contro la Compagnia assicuratrice, odierna controricorrente. Avverso detta sentenzaricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, cui resistecon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. 209/2005 , nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 5 , c.p.c.; sotto il primo profilo, la censura del ricorrente investe l’affermazione del giudice d’appello secondo cui il danneggiante risulterebbe identificato, laddove invece l’identità del veicolo investitore è rimasta ignota; sotto il secondo profilo, si censura l’omissione motivazionale circa l’esame di fatti decisivi, quali l’ordinanza del Giudice di pace del 18.6.2018, i documenti prodottidalla Compagnia all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la deposizione testimoniale del teste [OSCURATO:PERSONA], tutti relativi al momento dell’avvenuta identificazione del conducente dello scooter. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. Si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui si afferma di poter escludere trattarsi di veicolo sconosciuto unicamente “ dall’esame della documentazione offerta dalle parti e già presente nel fascicolo di primo grado dell’attore”,omettendo di valutare altre circostanze ed altri fatti decisivi ai fini di una diversa soluzione della controversia. 2.1 –I motivi possono esaminarsi congiuntamente, stante l’intrinseca connessione delle questioni sottese. Essi non possono trovare accoglimento, benché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta, ex art. 384, ult. comma, c.p.c. In buona sostanza, il Tribunale leccese ha fondato la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea sulla circostanza per cui, prima dell’inizio della causa, il Sagaral era venuto a conoscenza dell’identità del danneggiante, tale [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, tuttavia, il giudice d’appello ha errato, giacché la circostanza accertata non è dirimente, ai fini del vaglio di ammissibilità in parola. Infatti, è noto che “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (Cass. n. 15367/2011). Nello stesso senso, e con specifico riguardo alla disciplina dettata dal Codice delle Assicurazioni, è stato più di recente anche affermato da questa Corte di legittimità che “In tema di intervento delFondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimastosconosciuto.” (Cass. n. 10540/20 23 ) . 2.2 - Il Tribunale , pertanto, ha errato nell’assumere il difetto di legittimazione passiva della Compagnia convenuta facendo riferimento alla circostanza per cui l’attore era a conoscenza dell’identità de l conducente del veicolo antagonista già prima di iniziare il giudizio , mentre avrebbe dovuto rilevare che non si era attivato per identificare, per tempo, il veicolo stesso, nei termini di cui ai ricordati principi di diritto, onde poter radicare la legitimatio ad processum della convenuta.L’art. 283, comma 1, lett. a) , d.lgs. n. 209/2005, infatti, lega detta legittimazione alla mancanza di identificazione del veicolo, che ricorre in senso affermativo solo quando il danneggiato dimostri di essersi attivato ut supra , non già in riferimento al mero suo conducente. Pertanto, non risultando dagli atti che il Sagaral abbia effettuato tentativi di identificazione del veicolo, prima di procedere in giudizio, è sufficiente la correzione della decisione qui impugnata, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., posto che la declaratoria di inammissibilità dell’azione è comunque conforme a diritto. 3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato , con correzione della motivazione della sentenza impugnata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso, con correzione della motivazione,e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello ste