CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14406/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina harigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare exart. 47-ter ord. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena detentiva inrelazione al cumulo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Procura Generale di Genova, ossia della penacomplessiva di anni quattro di reclusione in relazione ai reati, rientranti tra quelli di cui all’art.4-bis ord. pen., di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (con riferimentoall’importazione dal Perù di kg. 47,9 in epoca anteriore e prossima al 5/4/2013) e di cuiall’art. 216 legge fall. (commesso il 22/05/2017).Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver enucleato i principi e le regole di giudizio chedisciplinano la materia, ha motivato il rigetto della istanza di misura alternativa (già rigettatacon ordinanze in data 22/04/2024, in data 11/10/2024 e in data 23/01/2025) sui seguenti treprofili relativi a:- natura e modalità del reato per il quale il condannato sta espiando la pena inesecuzione, con implicazioni su capacità a delinquere e inserimento in contesto criminale diamplissima portata, con l’adesione ad un programma criminale di elevatissimo livello;- natura ostativa del reato in questione con assenza assoluta sia di elementi sintomaticidell’interruzione dei relativi legami che di elementi riparatori;- precedenti penali e di polizia confermativi di una spiccata tendenza a delinquere,apparendo univocamente testimoniare la deliberata adesione ad un progetto di vitacontrastante con le regole del vivere civile.Ad avviso dei Giudici specializzati, gli elementi valutabili positivamente ai fini dellerichieste misure alternative non possono consistere in mere generiche dichiarazioni diintento, quali l’astratta disponibilità manifestata in sede di intervista all’UEPE in ordine allosvolgimento di attività riparative, in concreto, però, mai intraprese spontaneamente né la“labiale, pleonastica, proclamazione di pentimento”, né nella stabilità familiare e/o nelladisponibilità di lavoro, che sono elementi di per sé neutri ai fini della valutazione criminaledella personalità del condannato, “non esistendo alcuna ragione logica o statistica dallaquale inferire che l’esistenza di una famiglia, di un lavoro, o di risorse economiche, sianoostative alla propensione criminale” (pag. 3).Il Tribunale ha altresì rigettato l’istanza di detenzione domiciliare, per insussistenza deilimiti temporali di legge.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, qui di seguitoenunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. strettamentenecessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc.pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadelle condizioni ostative ex art. 4-bis ord. pen., le quali sarebbero superate per aver ormai ilcondannato scontato la pena per il reato ostativo, atteso il tempo già trascorso dall’iniziodell’espiazione e la possibilità di procedere allo scioglimento del cumulo che include, oltre alreato ostativo (art. 73 e 80, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990), anche il reato comune(bancarotta fraudolenta).2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc.pen., in relazione all’art. 47 ord. pen.: avrebbe errato il Tribunale nel ritenere inapplicabile ladetenzione domiciliare per superamento dei limiti temporali di legge, circostanza nonrispondente al vero atteso che il fine pena è indicato al maggio 2027.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del12/12/2025, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, va rigettato.1. Il primo motivo di ricorso, sebbene muova dalla corretta premessa giuridica circal’ininfluenza ai fini della fruizione di benefici penitenziari dell’ostatività del reato di cui agli artt.73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in conseguenza della scindibilità del cumulorinveniente dal riconoscimento del reato continuato e della intervenuta espiazione dellarelativa pena, è da rigettare, in quanto destituito di fondamento e meramente rivalutativo.1.1. Invero, l’esegesi di legittimità ha da tempo affermato che, in tema di misurealternative, in presenza di una condanna per più reati in continuazione nell'ambito dei quali visia un reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, il condannato ha diritto allascissione del vincolo e a far considerare imputata la pena presofferta al reato ostativo,tenendo conto di quella che è la sanzione in concreto inflitta, anche se si tratta di un meroaumento in continuazione (Sez. 1, n. 26701 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256220-01; cfr.altresì Sez. 1, n. 24981 del 31/05/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231667-01; già Sez. 1, n. 22479 del16/04/2002, Capasso, Rv. 222524-01), sicché, ai fini della concessione dei beneficipenitenziari, «il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove ilcondannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, nel caso in cui il reatoostativo coincida con un reato satellite, occorrerà fare riferimento alla pena inflitta in concretoa titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singolafattispecie astratta» (Sez. 1, n. 47113 del 23/03/2023, Santangelo, Rv. 285411-01; conf.Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv. 268219-01; conf. Sez. 1, n. 37848 del4/03/2016, Trani, Rv. 267605-01).1.2. Tuttavia - come rettamente rilevato dal Procuratore generale in sede di requisitoria- nemmeno il superamento del dato strettamente temporale, riconducibile sia alla duratadella pena espiata sia al residuo pena (neppure rilevante, quest’ultimo, con riguardo alsecondo motivo di ricorso ai fini della richiesta detenzione domiciliare: v. postea § 2)consente di ritenere fondate le doglianze del ricorrente che, al cospetto di quantocongruamente ed esaustivamente motivato dal Tribunale di Sorveglianza di Messina sia inrelazione alla tipologia di reato in esecuzione, sia al contesto nel quale è maturato, oltre chealla personalità stessa del condannato, si appalesano generiche e meramente rivalutative.1.3. In presenza di un percorso motivazionale, logico e ben radicato sulle risultanzedelle acquisizioni al fascicolo, le doglianze difensive sviluppate con i motivi di ricorso, lungidal segnalare effettive violazioni di legge e, soprattutto, significativi vizi motivazionali, sirisolvono in una richiesta di mera rivalutazione degli stessi elementi fattuali in senso piùfavorevole al ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità.1.4. D’altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il Tribunale disorveglianza deve respingere le istanze di applicazione di misura alternativa alla detenzionequando «le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta, a frontedell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di unasperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulterioriapprofondimenti» (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292-01;conf. da ultimo Sez. 1, n. 32561 del 09/07/2025, Sgura, non mass.). Si tratta di una verificapreliminare sulla concedibilità della misura, che, comportando l’osservanza di prescrizioni,rende «giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esitofavorevole della misura allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevantepropensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenzegiudiziarie» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146-01).A maggior ragione è richiesto un apprezzamento particolarmente rigoroso in presenzadi comportamenti reiterati sintomatici di assoluta insensibilità all’osservanza delle regoleminime poste a presidio di un adeguato percorso di risocializzazione. Ed, infatti, «allorché ilgiudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto,desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, ègiustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successodell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficientel'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano ungiudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»(Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362-01).1.5. Rispetto alla richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio socialeex art. 47 ord. pen., il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha giustificato la decisione dirigetto con una lineare e congrua motivazione, con la quale ha passato in rassegna il vissutodell’istante, i suoi numerosi precedenti penali e precedenti di polizia per condotte allarmantiin materia di stupefacenti, con corredo di azioni intimidatorie, indicativi di elevatapropensione a delinquere, proprio per la loro reiterazione nel tempo.I Giudici specializzati hanno dato adeguato conto di una serie di elementi fattuali tali danon consentire, in concreto, di accogliere l’istanza di misura alternativa – già reiteratamenteproposta e rigettata – in relazione all’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.: in particolare,l’ordinanza impugnata valorizza, in senso ostativo, la natura e le modalità del reato con lenecessarie implicazioni sulla capacità a delinquere e l’inserimento del condannato incontesto criminale di notevole portata, unitamente all’assenza sia di elementi sintomaticidell’interruzione dei legami con la criminalità, che di elementi rivelatori di adesione apercorsi/programmi di reinserimento sociale (cfr. la richiamata relazione comportamentalee/o di sintesi, che fornisce elementi favorevoli, soltanto in relazione ai permessi premio fruiti:v. prima pagina ord. imp.).Il Tribunale di sorveglianza ha richiamato, inoltre, la relazione dell’Autorità di P.S. sunumerosi precedenti penali e di polizia, i quali sono evidentemente confermativi di unaspiccata tendenza a delinquere dell’odierno ricorrente.Sicché il Tribunale, nel rigettare l’istanza, non si è limitato a formulare valutazioni circala natura e la gravità del reato per il quale è stata irrogata la condanna o circa fatti risalentinel tempo, ma ha dato doveroso rilievo ad eventi anche successivi e sintomatici dellapersistente pericolosità sociale (cfr. Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 22/02/2024, Rv.285855-01) ed ha rilevato come non emerga alcuna circostanza sintomatica di una positivaevoluzione della personalità idonea a superare il quadro negativo che deriva dai precedenti,dalla gravità dei reati commessi, dal collegamento con gruppi organizzati, dalla mancatarescissione dei legami con tale contesto criminoso.1.6. Le doglianze difensive non si confrontano con il complessivo percorsoargomentativo - stringente e completo - seguito dal Tribunale di sorveglianza mapropongono pretesi argomenti favorevoli al condannato, esaltandone la valenza solo perchédecontestualizzati dal complessivo quadro di elementi congruamente esaminati nelprovvedimento impugnato, di cui viene sollecitata una rilettura, non consentita in questasede.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del diniego delladetenzione domiciliare per avere errato il Tribunale nel rigettare l’istanza (subordinata) persuperamento dei limiti temporali di legge, è al contempo aspecifico e destituito difondamento.Difatti, il Tribunale ha, anzitutto, rigettato l’istanza (subordinata) di detenzionedomiciliare “per le stesse ragioni” poco prima esposte con riferimento al coevo rigettodell’istanza (principale) di affidamento in prova e in relazione a questo profilo motivazionale(sia pure esposto per relationem) il ricorrente non muove alcuna doglianza (v. ult. pag.ricorso), sicché sul punto il motivo va ritenuto (intrinsecamente) aspecifico (ex multis, Sez. 2,n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916-01, nonché, in motivazione, Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823-01).In secondo luogo, il Tribunale ha aggiunto (come è evidente dall’uso dell’avverbio“peraltro”: pag. 4 ord. imp.) l’insussistenza dei presupposti (temporali) di legge quantoall'entità della pena residua ancora da espiareper l’accoglimento dell’istanza di detenzionedomiciliare e, sul punto, il secondo motivo di ricorso è infondato, poiché – secondo quantorisulta dallo stesso provvedimento impugnato – a quella data il fine pena risulta fissato al18/08/2027, sicché, in effetti, non sussistevano, in allora, i limiti di legge per l’accesso asuddetta misura.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va complessivamenterigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]