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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39752/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Firenze ha parzialmente accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero e, per l'effetto, ha applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di commercialista, per la durata di anni uno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a numerose incolpazioni provvisorie di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 110 cod.pen., commessi in seno a numerose società gestite di fatto da [OSCURATO:PERSONA] e in concorso con gli amministratori di diritto, per gli anni 2016-2019, capi 1-2-4-7-8 (10 quater) 10-11-12-13-14- 16-17-19-20-21, in ordine ai quali è stata ritenuta la gravità indiziaria e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva.

1.1. Il Tribunale cautelare, quanto al profilo della gravità indiziaria, ha argomentato che la prospettazione accusatoria era fondata e la difesa aveva contrastato le emergenze probatorie attraverso una valutazione frazionate delle stesse, viceversa, la loro valutazione unitaria deponeva per la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria circa la sua consapevolezza.

Il quadro indiziario grave era fondato sulla conoscenza approfondita di tutte le società del Notaro coinvolte nel sistema di frodi fiscali, derivante dalla circostanza che egli teneva le scritture contabili della società [OSCURATO:SOCIETA], seppur non investito formalmente dell'incarico; che si era occupato della redazione e dell'inoltro delle dichiarazioni fiscali della società [OSCURATO:PERSONA] srl; che teneva la documentazione contabile e amministrativa di altre società, quali [OSCURATO:SOCIETA], Mac service srl, [OSCURATO:PERSONA] srl; che aveva quotidiani contatti con il Notaro.

A completamento del quadro indiziario vi era la circostanza che erano evidenti indici di allarme significativi per chiunque (omesso deposito dei bilanci sociali; emissione di fatture per importi incoerenti con le dimensioni delle società', mancanza di dipendenti; assenza di conti correnti delle società).

La valutazione unitaria di tali indici e il loro sommarsi, ha scritto il tribunale, consentiva di affermare la consapevolezza attiva in capo allo Zucconi dell'attività illecita posta in essere dal Notaro, con un ruolo determinante, considerata la professione svolta per il raggiungimento del fine criminoso.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari,, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidivaìche ha ritenuto fronteggiabile con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione di commercialista per la durata di anni uno.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, una pluralità di motivi che qui vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto la ricorrenza di una qualificata probabilità di colpevolezza con motivazione illogica in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato con motivazione assertiva ed erronea sull'erroneo presupposto che l'indagato tenesse le scritture contabili, non essendo l'indagato mai stato incaricato della loro tenuta ed essendo ben diversa la elaborazione della contabilità e dei dichiarativi fiscali; che fosse a conoscenza della rete di società del Notaro; che esistessero assidui e numerosi contatti tra i due, ii<bnché dalla mancata redazione dei bilanci di alcune società del Notaro; dall'incongruenza degli importi delle fatture con le dimensioni delle società da cui avrebbe, illogicamente, tratto il convincimento della consapevolezza del carattere fittizio delle fatture in questione.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva sull'erroneo presupposto che avrebbe asservito l'esercizio della professione di commercialista all'esecuzione dei progetti di evasione fiscale dei clienti e ciò in quanto l'indagato non è iscritto nell'albo dei dottori commercialisti essendo, invece, ragioniere e consulente fiscale e tributaristi qualificato Lapet (legge n. 4 del 2013) e come tale abilitato all'accesso al servizio telematico dell'Agenzia delle entrate.

Sarebbe, pertanto illogico applicare la misura interdittiva della sospensione dall'attività di commercialistica a carico di colui che svolge professione diversa.

2.3. Con il terzo motivo deduce il \tizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla durata della sospensione dall'esercizio della professione di commercialista per la durata di anni uno senza alcuna motivazione sulla applicazione nella sua durata massima.

2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Omessa valutazione dei rilievi difensivi svolti nella memoria e nei relativi allegati.

Il Tribunale, pur richiamando la memoria difensiva dell'indagato, non l'avrebbe valutata.

Non avrebbe valutato le dichiarazioni rese dalla sig2.—[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l'indagato non era deputato alla conservazione delle scritture contabili e che lo studio dell'indagato elaborava la contabilità sulla base delle fatture che venivano trasmesse dalle diverse società che poi venivano restituite insieme ai registri Iva e alla contabilità redatta.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'indagato non avrebbe mai conservato le scritture contabili e la contabilità veniva redatta sulla scorta delle fatture trasmesse dalle società, circostanze dimostrate dalle numerose e- mail allegate alla memoria.

2.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Omessa valutazione sul punto delle dichiarazioni della sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che i rapporti professionali tra l'indagato e il Notaro erano cessati da tempo.

3. Il Procuratore generale ha concluso, in udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso appare fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso; nel resto i motivi sono infondati.

5. Seguendo l'ordine logico dei motivi, non sono fondati il quarto e quinto motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa valutazione dei rilievi difensivi svolti nella memoria e nei relativi allegati sia ai fini della sussistenza della gravità indiziaria che in merito alle esigenze cautelari.

Costituisce indirizzo ermeneutico consolidato che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670 - 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01).

Nel ribadire che l'omessa valutazione della memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578), va, innanzitutto, osservato che il Tribunale ha dato atto del deposito della memoria con allegate le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter cod.proc.pen. (p. 5).

Ciò posto, rileva, il Collegio, la congruità e logicità della motivazione resa sulla scorta del compendio probatorio di cui supra (cfr. par. 1.1.).

6. In tale ambito, si inserisce la disamina del primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione sulla gravità indiziaria in punto elemento soggettivo dei reati.

Il motivo è infondato là dove nuovamente cerca di contrastare la decisione attraverso una valutazione atomistica degli elementi circostanziali, procedimento valutativo già censurato dal Tribunale cautelare.

Correttamente, il Tribunale, all'esito della valutazione unitaria degli elementi indiziari, ha argomentato la consapevolezza in capo allo Zucconi e il dolo di partecipazione nel meccanismo fraudolento articolato dal Notaro, amministratore di fatto di una serie di società attraverso le quali ha realizzato il disegno di evasione fiscale, concretizzando i reati di dichiarazioni fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi di incolpazione provvisoria.

Ciò posto, va, in primo luogo, rilevato che la censura si appunta sull'assenza del dolo di partecipazione, ovvero della consapevolezza in capo al professionista Zucconi dell'attività illecita posta in essere dal Notaro, non essendo in discussione l'articolato disegno criminoso posto in essere da quest'ultimo.

Né, del resto, il ricorrente fa questioni sull'elemento materiale del reato ovvero del contributo concorsuale nel reato tributario commesso dall'amministratore che rimane fuori dalla sfera del sindacato di questa corte di legittimità.

Così perimetrato l'ambito dell'odierno sindacato, l'ordinanza risulta congruamente argomentata sul punto della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'indagato.

In primo luogo, del tutto irrilevante è a circostanza che il prevenuto non avesse l'incarico formale di tenere le scritture contabili.Secondo il Tribunale ciò che rileva era la conoscenza dell'operatività illecita delle società del Notaro, conoscenza che era dimostrata sulla scorta di una pluralità di indici: egli teneva le scritture contabili della società [OSCURATO:SOCIETA], si era occupato della redazione delle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA] srl, negli anni 2016 e 2017; teneva la documentazione contabile e amministrativa di altri due società coinvolte, la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, elementi che ,; sommati e letti unitariamente conducevano alla dimostrazione della consapevolezza in capo all'indagato.

Ma non solo, l'omessa presentazione dei bilanci, l'importo delle fatture del tutto incongruo rispetto alle dimensioni delle società, la circostanza che le fatture erano state emesse in un ristretto ambito temporale, sono elementi da cui il Tribunale ha tratto la conclusione del carattere fittizio delle operazioni indicate nelle fatture.

Poi, i contatti quotidiani tra l'indagato e il Notaro erano ritenuti sicuri indici della consapevolezza dell'operatività illecita delle società e dei conseguenti reati tributari contestati connessi proprio al tipo di operatività illecita.

La motivazione resa dal Tribunale, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità, non presta il fianco a rilievi di illogicità e contraddittorietà sindacabili in questa sede, tenuto conto che quando è denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460).

7. Quanto al secondo motivo di ricorso il Tribunale cautelare ha ravvisato il concreto pericolo di recidiva fondato sull'assenza di remore, in capo allo Zucconi, nell'eseguire i progetti di evasione fiscale dei suoi clienti nell'esercizio della propria attività professionale, attività professionale„ osserva il Collegio, di cui non si contesta la cessazione dell'esercizio, a nulla rilevando l'eventuale cessazione dei rapporti professionali con il Notaro, da cui anche l'attualità del menzionato pericolo di reiterazione.

Osserva, il Collegio, come l'apparato motivazionale, in punto di definizione del pericolo concreto ed attuale di recidiva, sia immune dai rilievi formulati dal ricorrente.

A tale proposito è contraria a diritto la prospettazione difensiva secondo cui il pericolo di reiterazione riguarderebbe solo i rapporti tra lo Zuccaro e il Notaro.

Come ben evidenziato dal Tribunale il pericolo di recidiva sussiste in quanto l'indagato si è dimostrato essere persone che si era messa a disposizione dei clienti per eseguire modelli di evasione fiscale, con condotte ripetute nel tempo, da cui la propensione alla reiterazione dei reati in materia tributaria alla prima occasione propizia, tenuto conto del continuativo svolgimento dell'attività professionale, a nulla rilevando, ai fini del menzionato pericolo, la circostanza che i rapporti tra costoro fossero cessati.

Né rileva, come assume il difensore, ai fini dell'applicabilità della misura, la circostanza che lo Zucconi non sia iscritto all'albo dei dottori ragionieri commercialisti.

Infatti, quanto all'ambito di operatività dell'art. 290 cod.proc.pen., la nozione di "professioni" richiamata, puramente e semplicemente, dalla disposizione processuale non implica necessariamente la titolarità di "uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità".

In altri termini, la mancata iscrizione nell'albo professionale non vale ad escludere l'applicabilità della misura interdittiva.

Come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ai fini dell'applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 290 cod. proc, pen., il termine'professione‘ deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo (Sez. 6, n. 10607 del 07/02/2018, B., Rv. 273373 - 01).

Oltre alle cosiddette professioni "protette o vigilate" disciplinate da leggi speciali e soggette all'obbligo di iscrizione, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a siffatto obbligo, ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, sono ricomprese nella nozione di professione di cui all'art. 290 cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 50465 del 18/11/2015, Arbotti, Rv. 266014 - 01), rilevando, quanto al caso in esame, la sospensione di tutte le attività che risultano funzionali alla commissione dei reati in materia fiscale.

8. È, viceversa, fondato il terzo motivo di ricorso.

Il Tribunale cautelare ha applicato la misura della sospensione dall'attività professionale per la durata massima di un anno.

In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincida con quello massimo legale (Sez. 5, n. 4178 del 21/12/2016, Marino, Rv. 269091 - 01).

Tale onere motivazionale non è stato assolto dal Tribunale.

L'ordinanza va, sul punto, annullata per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Firenze.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla dur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Firenze ha parzialmente accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero e, per l'effetto, ha applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di commercialista, per la durata di anni uno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a numerose incolpazioni provvisorie di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 110 cod.pen., commessi in seno a numerose società gestite di fatto da [OSCURATO:PERSONA] e in concorso con gli amministratori di diritto, per gli anni 2016-2019, capi 1-2-4-7-8 (10 quater) 10-11-12-13-14- 16-17-19-20-21, in ordine ai quali è stata ritenuta la gravità indiziaria e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva. 1.1. Il Tribunale cautelare, quanto al profilo della gravità indiziaria, ha argomentato che la prospettazione accusatoria era fondata e la difesa aveva contrastato le emergenze probatorie attraverso una valutazione frazionate delle stesse, viceversa, la loro valutazione unitaria deponeva per la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria circa la sua consapevolezza. Il quadro indiziario grave era fondato sulla conoscenza approfondita di tutte le società del Notaro coinvolte nel sistema di frodi fiscali, derivante dalla circostanza che egli teneva le scritture contabili della società [OSCURATO:SOCIETA], seppur non investito formalmente dell'incarico; che si era occupato della redazione e dell'inoltro delle dichiarazioni fiscali della società [OSCURATO:PERSONA] srl; che teneva la documentazione contabile e amministrativa di altre società, quali [OSCURATO:SOCIETA], Mac service srl, [OSCURATO:PERSONA] srl; che aveva quotidiani contatti con il Notaro. A completamento del quadro indiziario vi era la circostanza che erano evidenti indici di allarme significativi per chiunque (omesso deposito dei bilanci sociali; emissione di fatture per importi incoerenti con le dimensioni delle società', mancanza di dipendenti; assenza di conti correnti delle società). La valutazione unitaria di tali indici e il loro sommarsi, ha scritto il tribunale, consentiva di affermare la consapevolezza attiva in capo allo Zucconi dell'attività illecita posta in essere dal Notaro, con un ruolo determinante, considerata la professione svolta per il raggiungimento del fine criminoso. Sotto il profilo delle esigenze cautelari,, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidivaìche ha ritenuto fronteggiabile con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione di commercialista per la durata di anni uno. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, una pluralità di motivi che qui vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto la ricorrenza di una qualificata probabilità di colpevolezza con motivazione illogica in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato con motivazione assertiva ed erronea sull'erroneo presupposto che l'indagato tenesse le scritture contabili, non essendo l'indagato mai stato incaricato della loro tenuta ed essendo ben diversa la elaborazione della contabilità e dei dichiarativi fiscali; che fosse a conoscenza della rete di società del Notaro; che esistessero assidui e numerosi contatti tra i due, ii<bnché dalla mancata redazione dei bilanci di alcune società del Notaro; dall'incongruenza degli importi delle fatture con le dimensioni delle società da cui avrebbe, illogicamente, tratto il convincimento della consapevolezza del carattere fittizio delle fatture in questione. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva sull'erroneo presupposto che avrebbe asservito l'esercizio della professione di commercialista all'esecuzione dei progetti di evasione fiscale dei clienti e ciò in quanto l'indagato non è iscritto nell'albo dei dottori commercialisti essendo, invece, ragioniere e consulente fiscale e tributaristi qualificato Lapet (legge n. 4 del 2013) e come tale abilitato all'accesso al servizio telematico dell'Agenzia delle entrate. Sarebbe, pertanto illogico applicare la misura interdittiva della sospensione dall'attività di commercialistica a carico di colui che svolge professione diversa. 2.3. Con il terzo motivo deduce il \tizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla durata della sospensione dall'esercizio della professione di commercialista per la durata di anni uno senza alcuna motivazione sulla applicazione nella sua durata massima. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Omessa valutazione dei rilievi difensivi svolti nella memoria e nei relativi allegati. Il Tribunale, pur richiamando la memoria difensiva dell'indagato, non l'avrebbe valutata. Non avrebbe valutato le dichiarazioni rese dalla sig2.—[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l'indagato non era deputato alla conservazione delle scritture contabili e che lo studio dell'indagato elaborava la contabilità sulla base delle fatture che venivano trasmesse dalle diverse società che poi venivano restituite insieme ai registri Iva e alla contabilità redatta. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'indagato non avrebbe mai conservato le scritture contabili e la contabilità veniva redatta sulla scorta delle fatture trasmesse dalle società, circostanze dimostrate dalle numerose e- mail allegate alla memoria. 2.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Omessa valutazione sul punto delle dichiarazioni della sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che i rapporti professionali tra l'indagato e il Notaro erano cessati da tempo. 3. Il Procuratore generale ha concluso, in udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso appare fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso; nel resto i motivi sono infondati. 5. Seguendo l'ordine logico dei motivi, non sono fondati il quarto e quinto motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa valutazione dei rilievi difensivi svolti nella memoria e nei relativi allegati sia ai fini della sussistenza della gravità indiziaria che in merito alle esigenze cautelari. Costituisce indirizzo ermeneutico consolidato che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670 - 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01). Nel ribadire che l'omessa valutazione della memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578), va, innanzitutto, osservato che il Tribunale ha dato atto del deposito della memoria con allegate le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter cod.proc.pen. (p. 5). Ciò posto, rileva, il Collegio, la congruità e logicità della motivazione resa sulla scorta del compendio probatorio di cui supra (cfr. par. 1.1.). 6. In tale ambito, si inserisce la disamina del primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione sulla gravità indiziaria in punto elemento soggettivo dei reati. Il motivo è infondato là dove nuovamente cerca di contrastare la decisione attraverso una valutazione atomistica degli elementi circostanziali, procedimento valutativo già censurato dal Tribunale cautelare. Correttamente, il Tribunale, all'esito della valutazione unitaria degli elementi indiziari, ha argomentato la consapevolezza in capo allo Zucconi e il dolo di partecipazione nel meccanismo fraudolento articolato dal Notaro, amministratore di fatto di una serie di società attraverso le quali ha realizzato il disegno di evasione fiscale, concretizzando i reati di dichiarazioni fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi di incolpazione provvisoria. Ciò posto, va, in primo luogo, rilevato che la censura si appunta sull'assenza del dolo di partecipazione, ovvero della consapevolezza in capo al professionista Zucconi dell'attività illecita posta in essere dal Notaro, non essendo in discussione l'articolato disegno criminoso posto in essere da quest'ultimo. Né, del resto, il ricorrente fa questioni sull'elemento materiale del reato ovvero del contributo concorsuale nel reato tributario commesso dall'amministratore che rimane fuori dalla sfera del sindacato di questa corte di legittimità. Così perimetrato l'ambito dell'odierno sindacato, l'ordinanza risulta congruamente argomentata sul punto della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'indagato. In primo luogo, del tutto irrilevante è a circostanza che il prevenuto non avesse l'incarico formale di tenere le scritture contabili.Secondo il Tribunale ciò che rileva era la conoscenza dell'operatività illecita delle società del Notaro, conoscenza che era dimostrata sulla scorta di una pluralità di indici: egli teneva le scritture contabili della società [OSCURATO:SOCIETA], si era occupato della redazione delle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA] srl, negli anni 2016 e 2017; teneva la documentazione contabile e amministrativa di altri due società coinvolte, la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, elementi che ,; sommati e letti unitariamente conducevano alla dimostrazione della consapevolezza in capo all'indagato. Ma non solo, l'omessa presentazione dei bilanci, l'importo delle fatture del tutto incongruo rispetto alle dimensioni delle società, la circostanza che le fatture erano state emesse in un ristretto ambito temporale, sono elementi da cui il Tribunale ha tratto la conclusione del carattere fittizio delle operazioni indicate nelle fatture. Poi, i contatti quotidiani tra l'indagato e il Notaro erano ritenuti sicuri indici della consapevolezza dell'operatività illecita delle società e dei conseguenti reati tributari contestati connessi proprio al tipo di operatività illecita. La motivazione resa dal Tribunale, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità, non presta il fianco a rilievi di illogicità e contraddittorietà sindacabili in questa sede, tenuto conto che quando è denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). 7. Quanto al secondo motivo di ricorso il Tribunale cautelare ha ravvisato il concreto pericolo di recidiva fondato sull'assenza di remore, in capo allo Zucconi, nell'eseguire i progetti di evasione fiscale dei suoi clienti nell'esercizio della propria attività professionale, attività professionale„ osserva il Collegio, di cui non si contesta la cessazione dell'esercizio, a nulla rilevando l'eventuale cessazione dei rapporti professionali con il Notaro, da cui anche l'attualità del menzionato pericolo di reiterazione. Osserva, il Collegio, come l'apparato motivazionale, in punto di definizione del pericolo concreto ed attuale di recidiva, sia immune dai rilievi formulati dal ricorrente. A tale proposito è contraria a diritto la prospettazione difensiva secondo cui il pericolo di reiterazione riguarderebbe solo i rapporti tra lo Zuccaro e il Notaro. Come ben evidenziato dal Tribunale il pericolo di recidiva sussiste in quanto l'indagato si è dimostrato essere persone che si era messa a disposizione dei clienti per eseguire modelli di evasione fiscale, con condotte ripetute nel tempo, da cui la propensione alla reiterazione dei reati in materia tributaria alla prima occasione propizia, tenuto conto del continuativo svolgimento dell'attività professionale, a nulla rilevando, ai fini del menzionato pericolo, la circostanza che i rapporti tra costoro fossero cessati. Né rileva, come assume il difensore, ai fini dell'applicabilità della misura, la circostanza che lo Zucconi non sia iscritto all'albo dei dottori ragionieri commercialisti. Infatti, quanto all'ambito di operatività dell'art. 290 cod.proc.pen., la nozione di "professioni" richiamata, puramente e semplicemente, dalla disposizione processuale non implica necessariamente la titolarità di "uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità". In altri termini, la mancata iscrizione nell'albo professionale non vale ad escludere l'applicabilità della misura interdittiva. Come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ai fini dell'applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 290 cod. proc, pen., il termine'professione‘ deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo (Sez. 6, n. 10607 del 07/02/2018, B., Rv. 273373 - 01). Oltre alle cosiddette professioni "protette o vigilate" disciplinate da leggi speciali e soggette all'obbligo di iscrizione, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a siffatto obbligo, ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, sono ricomprese nella nozione di professione di cui all'art. 290 cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 50465 del 18/11/2015, Arbotti, Rv. 266014 - 01), rilevando, quanto al caso in esame, la sospensione di tutte le attività che risultano funzionali alla commissione dei reati in materia fiscale. 8. È, viceversa, fondato il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale cautelare ha applicato la misura della sospensione dall'attività professionale per la durata massima di un anno. In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincida con quello massimo legale (Sez. 5, n. 4178 del 21/12/2016, Marino, Rv. 269091 - 01). Tale onere motivazionale non è stato assolto dal Tribunale. L'ordinanza va, sul punto, annullata per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Firenze. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla dur
Sentenza Cassazione n. 39752/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris